Cassazione Penale, Sentenza n. 34574/2026 del 25/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di Avezzano, con sentenza del 13 aprile 2026, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato per remissione tacita della querela, in ragione della mancata comparizione della persona offesa a un’udienza alla quale era stata citata come testimone. Il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso deducendo violazione degli artt. 152, terzo comma, n. 1, c.p. e 142, comma 3, lett. d-bis), disp. att. c.p.p.: alla precedente udienza, rinviata per legittimo impedimento dell’imputato, la persona offesa era stata soltanto informata genericamente del rinvio e non avvertita che l’assenza ingiustificata alla successiva udienza avrebbe comportato la remissione tacita della querela. La questione era se potesse supplire a tale omissione l’avvertimento contenuto nell’atto di citazione relativo alla precedente udienza.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l’avvertimento previsto dall’art. 142, comma 3, lett. d-bis), disp. att. c.p.p. debba riferirsi alla specifica udienza per la quale il querelante è citato come testimone e non si estenda automaticamente alle udienze successive fissate dopo un rinvio. Nel caso concreto, il verbale della precedente udienza attestava soltanto che testi e parti erano stati informati del rinvio, senza indicare l’avvertimento sulle conseguenze dell’assenza; l’avviso contenuto nella citazione per la precedente udienza non poteva colmare tale omissione. La Corte ha quindi annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Avezzano in diversa persona fisica.
Norme richiamate
art. 152, terzo comma, n. 1, c.p.
Per quel che rileva in questa sede, nel delineare la portata della regola espressa dall’art. 152, terzo comma, n. 1, cod. pen., nella giurisprudenza di legittimità è stato sottolineato che la remissione tacita della querela segue alla mancata comparizione, senza giustificato motivo, del querelante citato come testimone, nella sola ipotesi in cui questi sia stato reso edotto delle conseguenze, in parte qua, della sua mancata comparizione.
La mancata comparizione ingiustificata del querelante citato come testimone produce remissione tacita soltanto se il querelante è stato informato delle conseguenze della propria assenza.
art. 142, comma 3, lett. d-bis), disp. att. c.p.p.
Sotto un primo aspetto, mette conto rilevare, al riguardo, che vi osta la stessa formulazione letterale del menzionato art. 142, comma 3, lett. d-bis), disp. att. cod. proc. pen., laddove fa specifico riferimento all’avvertimento sulle conseguenze della mancata comparizione senza giustificato motivo “all’udienza”. L’uso del singolare comporta, infatti, che il riferimento sia all’udienza in cui il querelante è con lo stesso atto citato a comparire nella veste di teste. Sempre sul piano letterale, non è previsto, da parte della stessa disposizione, che tale avvertimento avrà valenza anche per udienze successive, nell’ipotesi di rinvio dell’incombente istruttorio.
L’avvertimento richiesto deve essere riferito all’udienza per la quale il querelante è citato come testimone e non si estende automaticamente alle successive udienze conseguenti a un rinvio.
Massime di principio
- La mancata comparizione senza giustificato motivo del querelante citato come testimone può integrare remissione tacita della querela soltanto se il querelante è stato reso edotto delle conseguenze della mancata comparizione.
- L’avvertimento previsto per la remissione tacita deve accompagnare la citazione relativa alla specifica udienza in cui il querelante è chiamato a testimoniare; l’avvertimento contenuto nella citazione per una precedente udienza non vale automaticamente per un’udienza successiva fissata dopo un rinvio.
- La remissione tacita della querela non può essere desunta dalla sola assenza quando manchi l’avviso prescritto; la verifica deve inoltre essere condotta con particolare attenzione alla volontà effettiva del querelante di non persistere nella querela.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34456/2026 del 25/09/2026
- Sentenza penale · 25 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34458/2026 del 25/09/2026
- Sentenza penale · 25 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34459/2026 del 25/09/2026
- Sentenza penale · 25 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34473/2026 del 25/09/2026
- Sentenza penale · 25 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34488/2026 del 25/09/2026
- Sentenza penale · 25 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34507/2026 del 25/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →