Cassazione Penale, Ordinanza n. 35331/2025 del 29/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale. Con l'unico motivo ha dedotto che la condotta dovesse essere riqualificata nel più lieve delitto di minacce e che, conseguentemente, il fatto sarebbe stato improcedibile per mancanza di querela. La Corte di cassazione rileva che tali censure sono generiche e comunque riproduttive di questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito, il quale aveva motivato nel senso che le minacce erano state poste in essere per ostacolare l'attività del pubblico ufficiale, integrando così il reato contestato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre rigettato la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dal difensore della parte civile, ritenendo che, nel procedimento definito per inammissibilità del ricorso, non risultasse svolta un'attività difensiva idonea a contrastare la pretesa avversa nei limiti richiesti per il riconoscimento di tali spese.
Norme richiamate
La condotta di minacce dirette a ostacolare l'attività del pubblico ufficiale integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale, e non il delitto di minacce.
Non citato nel testo.
Reato oggetto della condanna impugnata.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata.
- Ai fini della configurabilità della resistenza a pubblico ufficiale, rileva che le minacce o la condotta aggressiva siano finalizzate a ostacolare l'attività dell'operante pubblico, essendo sufficiente tale finalizzazione a integrare il reato contestato.
- La richiesta di liquidazione delle spese in favore della parte civile non può essere accolta quando, nel procedimento definito per inammissibilità del ricorso, non risulti un'effettiva attività difensiva diretta a contrastare la pretesa avversa nei limiti richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 29 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35256/2025 del 29/10/2025
- ordinanza_penale · 29 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35257/2025 del 29/10/2025
- ordinanza_penale · 29 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35258/2025 del 29/10/2025
- ordinanza_penale · 29 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35259/2025 del 29/10/2025
- ordinanza_penale · 29 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35260/2025 del 29/10/2025
- ordinanza_penale · 29 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35261/2025 del 29/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →