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Ordinanza

Ordinanza n. 641/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: 1) del Decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania n. 7 del 29 gennaio 2025 -Dipartimento 50 - Direzione Generale 2 - Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività produttive, U.O.D. 2 - Attività artigianali, commerciali e distributive - tutela dei consumatori, avente ad oggetto “RINNOVO DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI NAPOLI - DETERMINAZIONI AI SENSI DELL'ART. 9 COMMA 1 DEL D.M. 156/2011”, pubblicato sul B.U.R.C. n. 7 del 29 Gennaio 2025; 2) del Decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania n. 22 del 18 marzo 2025 avente ad oggetto “RINNOVO DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI NAPOLI - DETERMINAZIONI AI SENSI DELL'ART. 10 DEL D.M. 156/2011”, con il quale il Presidente della Regione ha nominato, ai sensi dell’art. 12, comma 5, della L. 580/93 e dell’art. 10, comma 2, del D.M. n. 156 del 2011, il Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli; 3) dell’istruttoria condotta dal Rup – Segretario della CCIAA e dei relativi esiti comunicati dallo stesso RUP alla Regione in data 27 marzo 2024 con nota prot. 27404 e di tutti gli atti ivi richiamati tra cui in particolare i verbali da n.1 a 86, i controlli “a campione” svolti, il sorteggio dei campioni, ed i controlli totalitari; 4) del provvedimento prot. 93226/U del 17 ottobre 2024 con il quale il Commissario Straordinario della CCIAA ha determinato di affidare al Segretario Generale della CCIAA di Napoli il perfezionamento dell’istruttoria “depurandola dalle criticità” rilevate nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 68 del 19 settembre 2024 e nella Sentenza del Tar Campania n. 5199 del 2024; 5) della nota prot. 0136951/U del 30 dicembre 2024 con la quale il Commissario Straordinario ha trasmesso alla Regione gli esiti delle attività del supplemento istruttorio pur rassegnando conclusioni sotto forma dubitativa; 6) degli allegati alla nota prot. 0136951/U del 30 dicembre 2024 di cui al precedente punto 5) ed in particolare della relazione del Rup prot. n. 134758/U del 17 dicembre 2024 ed i relativi allegati dalla quale risulta che il Rup, contrastando le indicazioni fornite dal Gruppo di Lavoro, ha stabilito di non procedere ai necessari approfondimenti istruttori necessari per depurare l’istruttoria dalle criticità rilevate dal Presidente della Giunta Regionale Campania con Decreto 68/2024 ed ha invece confermato le decisioni assunte durante la prima istruttoria e di cui ai verbali n. da 1 a 86 già trasmessi in data 27 marzo 2024 con nota prot. 27404; 7) dei verbali del supplemento istruttorio condotto dal Rup con l’ausilio del Gruppo di Lavoro e precisamente dei verbali: n. 1 del 24.10.2024, n. 2 del 29.10. 2024, n. 3 del 31.10.2024, n. 4 del 5.11.2024, n. 5 del 7.11.2024, n. 6 dell’11.11.2024, n. 7 del 14.11.2024, n. 8 del 19.11.2024, n. 9 del 20.11.2024, n.10 del 21.11.2024, n. 11 del 26.11.2024, n.12 del 26.11.2024, n. 13 del 2.12.2024, n. 14 del 3.12.2024, n. 15 del 9.12.2024, n. 16 del 9.12.2024, n. 17 del 10.12.2024, n. 18 del 13.12.2024; 8) della nota prot. n. 0000262/U del 2 gennaio 2025 a firma del Segretario Generale e RUP della CCIAA di Napoli con la quale sono state comunicate alla Regione le c.d. “numeriche associative” e dei relativi allegati alla nota prot. n. 0000262/U del 2 gennaio 2025; 9) della nota prot. 5279 del 22.01.2025 con la quale il Commissario Straordinario della CCIAA di Napoli ha fornito chiarimenti al Presidente della Regione sulla nota prot. 0136951/U del 30 dicembre 2024 con la quale il Commissario Straordinario aveva rassegnato conclusioni sotto forma dubitativa ed ha confermato i dubbi espressi in merito alla correttezza delle decisioni assunte dal Rup; 10) della nota prot. 0004636/U del 21.01.2025 a firma del RUP della CCIAA allegata alla nota prot. 5279 del 22.01.2025 di cui al precedente punto 8); 11) della nota prot. 0005660/U del 23.01.2025 con la quale il Commissario straordinario ha trasmesso ulteriori dati richiesti dalla Giunta della Regione Campania con nota prot. PG/2025/0035146 del 23.01.2025; 12) della verifica dell’istruttoria condotta dagli uffici Regionali e della dichiarazione di regolarità dell’istruttoria condotta dalla Regione, resa dal Direttore Generale a mezzo della sottoscrizione del Decreto impugnato sub.1, verifica che ha condotto al Presidente della Giunta Regionale a far propria l’istruttoria condotta dal Rup; 13) di qualsiasi ulteriore atto preordinato, connesso e conseguenziale lesivo degli interessi della ricorrente; quanto all’atto incidentale proposto dall’A.C.E.N. – Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli, depositato l’8/4/2025: 1) del provvedimento prot. 00188043/U del 10.03.2025, a firma del Responsabile del Servizio AA.GG dott. Pietro Raggio e del Dirigente dott. Salvatore Visone, con il quale la Camera di Commercio di Napoli ha opposto parziale diniego all’istanza di accesso agli atti formulata ai sensi dell’art. 22 e ss. della l. 241/1990 e degli artt. 5 e 5bis del d.lgs. 33/2013 dalla ACEN - Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli e trasmessa a mezzo pec agli indirizzi cciaa.napoli@na.legalmail.camcom.it e segreteriagenerale@na..legalmail.camcom.it in data 7 febbraio 2025 e con la quale la Camera di Commercio non ha disposto l’integrale ostensione della documentazione richiesta; - per l’accertamento del diritto dell’ACEN - Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli di prendere visione ed estrarre copia della documentazione richiesta con l’istanza di accesso del 7 febbraio 2025 e di ottenere l’integrale ostensione della documentazione richiesta, senza alcun oscuramento; - per l’accertamento dell’illegittimità del provvedimento prot. 0018803/U del 10.03.2025, a firma del Responsabile del Servizio AA.GG dott. Pietro Raggio e del Dirigente dott. Salvatore Visone, anche nella parte in cui è previsto che la copia dei documenti richiesti, cui la CCIAA di Napoli avrebbe consentito l’ostensione “su supporto informatico fornito dall’ente”, sarebbe stata rilasciata “previo pagamento della somma di € 835,40 di cui 5,00 per diritti di richiesta ed € 0,10 per ciascuna copia estratta, ai sensi della tabella B allegata al Decreto Ministeriale 2 dicembre 2009 e ss.mm.ii”; - per la condanna della Camera di Commercio di Napoli all’ostensione di tutta la documentazione richiesta con la predetta istanza di accesso senza alcun oscuramento; quanto al ricorso incidentale proposto dall’A.I.C.A.S.T. - Associazione Provinciale Industriale, Commercio, Artigianato, Servizi e Turismo, depositato il 23/5/2025: in parte qua del Decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania n. 7 del 29 gennaio 2025 - Dipartimento 50 - Direzione Generale 2 - Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività produttive, U.O.D. 2 - Attività artigianali, commerciali e distributive - tutela dei consumatori, avente ad oggetto “RINNOVO DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI NAPOLI - DETERMINAZIONI AI SENSI DELL'ART. 9 COMMA 1 DEL D.M. 156/2011”, pubblicato sul B.U.R.C. n. n. 7 del 29 Gennaio 2025, unitamente agli atti presupposti, preordinati e connessi, anche di natura procedimentale e comunque lesivi, con particolare riguardo: - alla nota prot. n. 262/U del 2.1.2025 a firma del Segretario Generale e RUP della Camera di Commercio, di trasmissione delle “numeriche associative”; - alla nota del Commissario straordinario prot. n. 136951/U del 30.12.2024; - alla nota prot. n. 79582/U del 30.8.2024 a firma del Segretario Generale e RUP della Camera di Commercio; - alla nota prot. n. 66598/U del 2.7.2024 a firma del Segretario Generale e RUP della Camera di Commercio; - alla nota prot. n. 39446/U del 29.4.2024 a firma del Segretario Generale e RUP della Camera di Commercio; - alla nota prot. n. 274024 del 27.3.2024 a firma del Segretario Generale e RUP della Camera di Commercio; - al verbale n. 1 del 24.10.2024 nella parte in cui non ha disposto l’esclusione dalla procedura per il rinnovo degli Organi Camerali dell’Associazione ACEN in conseguenza delle riscontrate dichiarazioni mendaci, oggetto di denuncia all’Autorità giudiziaria penale ex art. 75 del D.PR. n. 445/2000; - ai verbali nr. 40 del 29.1.2024 e 71 del 19.3.2024, nella parte in cui ricomprendono e non escludono dalla procedura l’Associazione ACEN; - ai verbali ed agli atti della procedura nella parte in cui hanno ammesso l’Associazione ACEN alla tornata elettorale in ragione delle imprese dichiarate e delle integrazioni documentali rese (verbale nn.ri da 1 ad 86); - ai successivi verbali (da nn.ri 1 a 18 ricompresi nel periodo 24.10.2024-13.1.2024) relativi al supplemento istruttorio condotto dal RUP con l’ausilio del gruppo di lavoro designato, nella parte in cui non hanno disposto l’esclusione dalla procedura della ricorrente principale ACEN; - al conseguente decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 18.3.2025, recante la nomina del Consiglio camerale e la convocazione della prima seduta per il suo insediamento.

Giustizia amministrativa202501626

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreti regionali di rinnovo e nomina del Consiglio della Camera di Commercio di Napoli, unitamente agli atti istruttori relativi alla determinazione della rappresentatività delle associazioni partecipanti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'associazione ricorrente ha impugnato il decreto regionale che ha determinato la composizione del Consiglio della Camera di Commercio di Napoli e il successivo decreto di nomina del Consiglio, contestando inoltre gli atti dell'istruttoria svolta dalla Camera di Commercio, i verbali dei controlli e del sorteggio dei campioni, il supplemento istruttorio, le comunicazioni relative alle numeriche associative e gli atti regionali di verifica e recepimento dell'istruttoria. Dalla descrizione degli atti emerge che la controversia riguarda la correttezza dei controlli sulle dichiarazioni e sulla rappresentatività delle associazioni partecipanti alla procedura di rinnovo degli organi camerali, nonché la mancata esclusione di un'associazione controinteressata per asserite dichiarazioni mendaci. È stato altresì proposto un ricorso incidentale da altra associazione, volto a contestare, in parte qua, l'ammissione dell'associazione ricorrente principale alla procedura e il decreto di rinnovo del Consiglio. L'associazione ricorrente principale ha inoltre proposto un atto incidentale in materia di accesso, chiedendo l'integrale ostensione della documentazione prodotta dalle associazioni controinteressate e contestando il parziale diniego opposto dalla Camera di Commercio, nonché la richiesta di pagamento per la riproduzione dei documenti. La presente ordinanza non decide nel merito tali censure: prende atto delle precedenti ordinanze con cui era stata disposta una verificazione e dell'impossibilità, dichiarata prima dal dirigente ministeriale incaricato e poi dal Segretario generale della Camera di Commercio di Firenze, di svolgere l'incarico per ragioni organizzative e di carico di lavoro. In udienza la ricorrente ha inoltre rappresentato l'intenzione di proporre motivi aggiunti dopo l'acquisizione della documentazione, in seguito al riconoscimento del diritto di accesso da parte del Consiglio di Stato.

La decisione

Il TAR ha ritenuto valide le ragioni addotte dal verificatore designato, escludendo allo stato la possibilità di sostituirlo immediatamente con un ulteriore verificatore. Considerato che la parte ricorrente intende acquisire documenti e proporre motivi aggiunti e che tale sviluppo può incidere sull'esame complessivo della controversia, il Collegio ha ritenuto opportuno rinviare la valutazione integrale alla sede di merito. Ogni questione relativa alla necessità di ulteriori attività istruttorie, alla loro eventuale sostituzione e ai relativi contenuti è stata riservata all'udienza pubblica già fissata per il 27 maggio 2026. L'ordinanza ha quindi disposto di non procedere, almeno allo stato, a una nuova sostituzione del verificatore e ha rimesso le parti alla predetta udienza, ordinando alla Segreteria di comunicare il provvedimento alle parti e al Segretario generale della Camera di Commercio di Firenze.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, d.m. 156/2011

    RINNOVO DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI NAPOLI - DETERMINAZIONI AI SENSI DELL'ART. 9 COMMA 1 DEL D.M. 156/2011

    Richiamato quale base normativa del decreto regionale impugnato relativo alle determinazioni per il rinnovo del Consiglio camerale.

  • art. 10 d.m. 156/2011

    RINNOVO DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI NAPOLI - DETERMINAZIONI AI SENSI DELL'ART. 10 DEL D.M. 156/2011

    Richiamato quale base normativa del decreto regionale di rinnovo e nomina del Consiglio camerale.

  • art. 12, comma 5, l. 580/1993

    Richiamato quale fondamento normativo del potere di nomina del Consiglio della Camera di Commercio.

  • art. 22 ss. l. 241/1990

    Invocato nell'istanza di accesso agli atti proposta dall'associazione controinteressata.

  • artt. 5 e 5-bis d.lgs. 33/2013

    Invocati, insieme alla disciplina dell'accesso documentale, nell'istanza di accesso agli atti.

  • art. 75 d.P.R. 445/2000

    Richiamato nel ricorso incidentale in relazione alle asserite dichiarazioni mendaci oggetto di denuncia all'autorità giudiziaria penale.

Massime di principio

  • Quando il verificatore incaricato rappresenta e documenta l'impossibilità di svolgere l'incarico per concrete esigenze organizzative dell'ufficio e per la necessità di assolvere ai compiti istituzionali, tali ragioni possono costituire valido motivo per non procedere immediatamente alla sua sostituzione.
  • La sopravvenuta possibilità di acquisire documentazione rilevante e di proporre motivi aggiunti può giustificare il rinvio dell'esame complessivo della controversia alla sede di merito, riservando a tale sede la decisione sulla necessità e sui contenuti di ulteriori attività istruttorie.
  • In presenza di sviluppi documentali potenzialmente incidenti sull'intero quadro controverso, il giudice può evitare, allo stato, una nuova verificazione e rimettere la valutazione istruttoria all'udienza pubblica già fissata, senza definire anticipatamente le questioni di merito.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeDecisione e riti specialiRegolamenti e atti amministrativi generaliAccesso documentale
RamiProcesso amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativaAccesso e trasparenza
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoTutela del terzo

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