Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7947/2024 del 22/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che, in riforma parziale della sentenza di primo grado (giudizio abbreviato), aveva confermato condanne per associazione di tipo mafioso ("Nuovo clan Partenio"), plurimi reati di usura aggravata ed estorsioni aggravate. Bianco contestava la motivazione riguardo all'estorsione a lui ascritta, lamentando contraddizioni tra dichiarazioni della persona offesa e risultanze delle intercettazioni, e chiedeva reintegrazione probatoria (esame testimoniale del danneggiato) e, in subordine, la qualificazione come tentativo. Galluccio censurava: (i) la fondatezza dell'addebito associativo, (ii) errori e vizii nella determinazione della pena (pena base attribuita a reato non contestato, applicazione e calcolo aumenti ex art. 63 cp, art. 63 co.4), (iii) aumento per aggravante speciale ex art. 416bis.1 disposto in appello in assenza di impugnazione da parte del PM, (iv) diniego delle attenuanti generiche. Chiauzzi deduceva: vizio di motivazione sull'esistenza e partecipazione al clan, insufficiente prova delle estorsioni contestate (capi 34 e 39), erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 a tutti i reati e vizi nella dosimetria della pena e nel diniego delle attenuanti generiche.

La decisione

Il ricorso di Bianco è stato dichiarato inammissibile: i motivi erano ricostruzioni alternative del fatto e non hanno adeguatamente contrastato la motivazione delle corti di merito; Bianco è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. I ricorsi di Chiauzzi e Galluccio sono stati in parte accolti: la Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibili le censure che attaccavano il merito probatorio sull'esistenza del clan e sull'interpretazione delle intercettazioni, ma ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio (dosimetria della pena) nei confronti di entrambi, rilevando un errore nella indicazione della pena base attribuita a reati non corrispondenti agli addebiti (inversione di capi), con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto (inclusa la valutazione delle attenuanti generiche). Per il resto i ricorsi di Chiauzzi e Galluccio sono stati dichiarati inammissibili.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen. (associazione di tipo mafioso)

    La Corte ha ritenuto valutabili in sede di merito gli elementi indiziari (intercettazioni, videoriprese, dichiarazioni, gerarchia e rituali) a fondamento della sussistenza del sodalizio mafioso; i profili probatori relativi all'esistenza del clan e alla partecipazione sono questione di merito non sindacabile in Cassazione se logicamente motivati.

  • art. 416-bis 1 cod. pen. (aggravante speciale)

    L'aggravante è stata ritenuta applicabile alle estorsioni quando è provato il metodo mafioso (presenza di più persone, ruoli gerarchici, possibilità di ritorsioni) e la finalità agevolatrice (proventi reinvestiti nelle casse del sodalizio).

  • art. 603, comma 3, cod. proc. pen.

    La Corte ha ribadito che la rinnovazione dell'istruttoria in appello è eccezionale; la richiesta di integrazione probatoria in appello va valutata con ampia discrezionalità e non garantisce un diritto automatico alla raccolta di nuova prova.

  • art. 441, comma 5, cod. proc. pen.

    Richiamato come parametro di analogia per l'ambito dei poteri istruttori nell'abbreviato: le facoltà di integrazione probatoria sono limitate e non ampliano i diritti delle parti rispetto al primo grado.

  • art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Usata per censire motivi inammissibili per carenza di specificità: la cassazione richiede l'indicazione puntuale degli errori di diritto o di motivazione; censure generiche o non dettagliate sono inammissibili.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per la condanna di Bianco al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende, conseguente all'inammissibilità del ricorso.

  • art. 629 cod. pen. (estorsione)

    Riferita nella discussione sulla corretta identificazione del reato base per la dosimetria della pena; la Corte ha evidenziato che errori nell'indicazione del capo cui riferire la pena base possono incidere sul calcolo complessivo e giustificare annullamento parziale.

  • art. 63 cod. pen. (circostanze aggravanti e aumenti)

    Contestazioni relative alla determinazione e al calcolo degli aumenti di pena (art. 63, comma 1 e comma 4) sono state ritenute rilevanti nella parte relativa alla dosimetria e hanno portato al rinvio per nuovo esame.

  • art. 597, comma 3, cod. proc. pen.

    Citato dai ricorrenti in relazione alla legittimità dell'aumento per aggravante speciale disposto in appello; la Corte ha esaminato la questione ma ha ritenuto i motivi, in gran parte, attinenti al merito e quindi inammissibili.

  • art. 628, comma 3, n. 3, cod. pen.

    Norma richiamata nella ricostruzione delle aggravanti connesse alle estorsioni contestate; la Corte ha verificato la coerenza tra fatto, qualificazione ed aggravanti applicate.

Massime di principio

  • I motivi che propongono una semplice ricostruzione alternativa dei fatti e non si confrontano specificamente con la motivazione delle decisioni di merito sono inammissibili in Cassazione.
  • L'interpretazione del contenuto e del significato delle intercettazioni è questione di fatto riservata al giudice di merito; in Cassazione il sindacato è limitato a profili di diritto o a vizi logico-giuridici della motivazione.
  • La rinnovazione dell'istruttoria in appello è eccezionale: la richiesta di acquisire nuova prova o riaprire l'istruttoria deve essere adeguatamente motivata e non ha carattere di diritto automatico delle parti.
  • Errori formali o contraddizioni nella indicazione del reato di riferimento per la determinazione della pena (ad es. attribuzione della pena base a capo non contestato) possono incidere sulla dosimetria complessiva e giustificare l'annullamento limitato della sentenza e il rinvio per nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio.
  • L'aggravante prevista per i reati commessi con finalità di agevolazione di un'associazione mafiosa può essere riconosciuta se emergono elementi concreti di struttura, ruoli e reimpiego dei proventi a favore del sodalizio; la valutazione di tali elementi resta primaria competenza del giudice di merito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, oltre al rigetto, l'eventuale condanna alle spese processuali e il pagamento alla Cassa delle ammende, valutati equitativamente dal giudice di Cassazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.