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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1990/2024 del 17/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma della condanna per concorso esterno in associazione di stampo mafioso. La difesa deduceva vizio della motivazione e violazione di legge per presunta mancata e incompleta valutazione delle dichiarazioni dell'imputato e dei testi a discarico; critica dell'attendibilità dei collaboratori di giustizia e di specifiche intercettazioni ritenute generiche o inutilizzabili; contestata l'assenza di prova del contributo specifico e dell'elemento soggettivo necessari per il reato di concorso esterno (art. 416-bis c.p.); richiesta riclassificazione delle condotte come favoreggiamento personale anziché concorso esterno.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato e ha confermato la sentenza della Corte d'appello che aveva a sua volta confermato la condanna di primo grado. Il Supremo Collegio ha ritenuto che le censure prospettate fossero in realtà una diversa ricostruzione dei fatti non sindacabile in sede di legittimità, ha ritenuto corretta la valutazione probatoria dei giudici di merito (in particolare su intercettazioni, dichiarazioni dei collaboratori e rilievo dell'intervento in vicenda estorsiva) e ha considerato dimostrato il contributo non episodico e qualificato dell'imputato a vantaggio del sodalizio, offrendo capacità tecniche e forniture utili all'attività associativa; ha altresì escluso che le condotte possano essere ricondotte al mero favoreggiamento personale. Al rigetto del ricorso si è aggiunta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    Norma penale che definisce l'associazione di tipo mafioso e le sue fattispecie connesse; la Corte ha ritenuto integrato il concorso esterno quando il soggetto fornisce al sodalizio un'apporto stabile e non occasionale (capacità tecniche e professionali utilizzate in modo continuativo a vantaggio dell'organizzazione).

  • art. 192 c.p.p.

    Criteri di valutazione della prova. La Corte ha richiamato che la deduzione di violazioni dei criteri di valutazione non autorizza la Cassazione a riesaminare i fatti: le critiche che chiedono una diversa lettura delle prove configurano ricostruzioni alternative non sindacabili in sede di legittimità, salvo vizi motivazionali specifici (mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà).

  • art. 603 c.p.p.

    Norma processuale richiamata nelle censure difensive: la Corte ha ritenuto che la doglianza non fosse riconducibile a un vero vizio applicativo di tale norma ma costituisse una rivalutazione probatoria vietata in Cassazione.

  • art. 546, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Norma invocata nella fase di impugnazione; la Corte ha ritenuto che le doglianze mosse sotto questo profilo non indicassero vizi di motivazione tali da integrare una delle specifiche ipotesi esaminate in sede di legittimità.

  • art. 606 c.p.p. (lett. e), b), c))

    Disposizioni sui motivi di ricorso per cassazione. La Corte ha precisato i limiti del sindacato di legittimità: può intervenire su vizi di motivazione (mancanza, manifesta illogicità, contraddittorietà) ma non per semplici alternative ricostruttive dei fatti; inoltre ha spiegato che le doglianze devono essere formulate in termini tali da ricadere nelle ipotesi previste dall'art. 606.

Massime di principio

  • In Cassazione non è possibile ottenere l'annullamento basandosi soltanto su una diversa, più plausibile o logica ricostruzione dei fatti: il sindacato è limitato ai vizî di motivazione (mancanza, manifesta illogicità, contraddittorietà).
  • Per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa occorre dimostrare un contributo stabile e non episodico, con riferimento sia all'apporto materiale/tecnico sia all'elemento soggettivo di finalizzazione a vantaggio del sodalizio.
  • Le intercettazioni, le forniture di utenze e l'assistenza tecnica a soggetti riferibili all'organizzazione possono costituire indizi idonei a fondare la responsabilità per concorso esterno quando mostrino una disponibilità qualificata e continuativa.
  • La qualificazione come favoreggiamento personale è possibile solo se è accertata la cessazione dell'associazione o se la condotta di aiuto non possa in alcun modo sostenere o incoraggiare la prosecuzione dell'attività delittuosa; altrimenti prevale la fattispecie associativa o il concorso esterno.
  • Chi impugna in Cassazione deve individuare e motivare vizi di diritto o di motivazione precisi e specifici (art. 606 c.p.p.); generiche critiche sulla valutazione della prova rischiano di essere dichiarate inammissibili o infondate.

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