Cassazione Civile, Ordinanza n. 00046/2026 del 01/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una comunicazione preventiva di ipoteca emessa in relazione a più cartelle esattoriali per l'importo complessivo di euro 139.243,59. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto solo parzialmente. In appello, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva dichiarato inammissibile l'appello principale dell'agente della riscossione e, al contempo, inefficace l'appello incidentale tardivo proposto dalla contribuente; nonostante ciò aveva compensato integralmente le spese di lite, ritenendo sussistente una soccombenza reciproca. La società ricorrente per cassazione ha denunciato violazione dell'art. 15, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 24 e 111 Cost., sostenendo che la declaratoria di inefficacia dell'appello incidentale tardivo ex art. 334, comma 2, c.p.c. non consente di ravvisare una soccombenza reciproca e non giustifica la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso: ha affermato che, quando l'appello principale è inammissibile, l'appello incidentale tardivo è inefficace e non può essere preso in considerazione ai fini della soccombenza reciproca, poiché la soccombenza va riferita alla sola parte che ha proposto l'impugnazione principale. Poiché la Corte tributaria aveva compensato le spese proprio sul presupposto erroneo della soccombenza reciproca derivante dall'inammissibilità dell'appello principale e dall'inefficacia di quello incidentale, la sentenza è stata cassata in relazione alla censura e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, affinché provveda a nuovo esame del regolamento delle spese e anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è invocato come vizio di legittimità per denunciare la violazione di legge relativa alla regolazione delle spese processuali.
art. 15, commi 1 e 2, d.lgs. n. 546/1992
disciplina la condanna e la compensazione delle spese nel processo tributario; la Corte ne richiama la violazione per effetto dell'erronea compensazione disposta dal giudice di merito.
art. 24 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla regolazione delle spese, in relazione al diritto di difesa.
art. 111 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla regolazione delle spese, in relazione al giusto processo.
in caso di inammissibilità dell'impugnazione principale, l'impugnazione incidentale tardiva è inefficace e non può incidere sulla valutazione della soccombenza ai fini delle spese.
Massime di principio
- Se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile, l'impugnazione incidentale tardiva è inefficace ex art. 334, comma 2, c.p.c. e non può essere utilizzata per configurare una soccombenza reciproca.
- Ai fini della regolazione delle spese, quando il giudice non esamina l'impugnazione incidentale tardiva perché inefficace, la soccombenza va imputata solo alla parte che ha proposto l'impugnazione principale, secondo il principio di causalità.
- La compensazione delle spese non può essere motivata dalla sola combinazione tra inammissibilità dell'appello principale e inefficacia dell'appello incidentale tardivo, poiché tale inefficacia non costituisce un reciproco soccombere sul merito dell'impugnazione non esaminata.
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