Cassazione Civile, Ordinanza n. 08561/2025 del 01/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condominio)
La controversia
La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta dagli eredi di un portiere, nei confronti del condominio datore di lavoro, per il danno conseguente al mancato versamento di contribuzione previdenziale nel corso del rapporto di lavoro, azionata ai sensi dell'art. 2116 c.c. La corte d'appello aveva accolto la pretesa, riducendone l'importo sulla base di una nuova consulenza tecnica, e aveva inoltre posto a carico del condominio le spese di entrambe le consulenze, senza liquidare le spese del secondo grado per la ritenuta contumacia degli appellati. Il condominio ha proposto ricorso principale deducendo: (1) violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c. per aver la corte rilevato d'ufficio l'interruzione della prescrizione senza previa attivazione del contraddittorio; (2) violazione delle norme sulla prescrizione e dell'art. 112 c.p.c., assumendo che il giudice avesse utilizzato documenti contenuti nel fascicolo di parte degli appellati rimasti contumaci e che alcuni atti richiamati non contenessero una vera domanda risarcitoria ex art. 2116 c.c.; (3) violazione degli artt. 91, 92 e 291 c.p.c. per la condanna alle spese delle due consulenze e per la mancata rifusione delle spese del grado nonostante la soccombenza degli appellati. Gli eredi hanno proposto ricorso incidentale sostenendo che la corte d'appello avesse erroneamente dichiarato la loro contumacia, poiché la procura alle liti era stata validamente conferita in forma cartacea con autentica del difensore e la copia informatica era stata correttamente depositata con firma digitale. La Corte di cassazione ha esaminato preliminarmente il ricorso incidentale, ritenendolo fondato: la costituzione telematica con procura cartacea non autenticata digitalmente integra una nullità della procura ex art. 83, comma 3, c.p.c., che non può condurre alla contumacia, dovendo il giudice attivare il rimedio di cui all'art. 182 c.p.c. e concedere termine per la rinnovazione. Tale error in procedendo ha determinato la nullità della sentenza impugnata, con assorbimento dei motivi del ricorso principale e cassazione con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso incidentale degli eredi, rilevando che la loro dichiarazione di contumacia era erronea perché, in presenza di una nullità della procura alle liti, il giudice avrebbe dovuto applicare l'art. 182 c.p.c. e assegnare termine per la regolarizzazione, anziché considerare la parte contumace. L'errore processuale ha comportato la nullità della sentenza della corte d'appello, sicché i motivi del ricorso principale del condominio sono stati assorbiti. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, per nuovo esame.
Norme richiamate
Norma posta a fondamento della domanda risarcitoria per omissione contributiva nel rapporto di lavoro; la lite riguarda il danno da mancato versamento dei contributi previdenziali.
Invocato dal ricorrente principale per censurare il rilievo officioso dell'interruzione della prescrizione senza previo contraddittorio.
artt. 2934, 2938, 2943, 2945 c.c.
Richiamati dal ricorrente principale in relazione alla prescrizione e ai suoi effetti interruttivi e sospensivi.
Invocato per denunciare ultrapetizione/uso di atti che non conterrebbero una domanda risarcitoria ex art. 2116 c.c.
Richiamato in tema di regolazione delle spese di lite e delle spese di consulenza tecnica.
Richiamato in tema di compensazione o regolazione delle spese processuali.
Richiamato dal ricorrente principale sul tema della regolarità del contraddittorio e delle conseguenze della contumacia.
Richiamato nel ricorso incidentale in relazione alla costituzione in appello e alla dichiarazione di contumacia.
Richiamato nel ricorso incidentale come norma processuale connessa alla regolare costituzione della parte.
La Corte lo interpreta nel senso che, quando la procura su supporto cartaceo è depositata in via telematica, la copia informatica deve essere autenticata con firma digitale; la mancanza integra nullità della procura, non contumacia.
Il giudice, rilevata la nullità della procura, deve assegnare un termine per la rinnovazione/regolarizzazione; non può dichiarare la parte contumace.
Massime di principio
- La nullità della procura alle liti nel processo civile telematico non equivale a contumacia della parte: il giudice deve rilevare il vizio e assegnare un termine per la rinnovazione ai sensi dell'art. 182 c.p.c., ove applicabile ratione temporis.
- La mancata autenticazione con firma digitale della copia informatica della procura conferita su supporto cartaceo integra un vizio della procura, ma non legittima di per sé la declaratoria di contumacia della parte costituita telematicamente.
- Un error in procedendo che incide sulla regolare costituzione della parte e sulla valutazione della sua presenza in giudizio determina la nullità della sentenza e assorbe gli ulteriori motivi di ricorso che presuppongano un esame del merito.
- Quando la cassazione accoglie il ricorso per un vizio processuale decisivo relativo alla costituzione della parte, il rinvio al giudice di merito è necessario per rinnovare il giudizio nel rispetto del contraddittorio regolare.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 1 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 08513/2025 del 01/04/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 1 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 08515/2025 del 01/04/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 1 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 08516/2025 del 01/04/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 1 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 08518/2025 del 01/04/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 1 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 08522/2025 del 01/04/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 1 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 08525/2025 del 01/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →