Cassazione Civile, Ordinanza n. 32374/2024 del 13/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
Un avvocato aveva assistito una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in una vicenda penale relativa alla revoca dell’ammissione al beneficio per presunto superamento dei limiti di reddito. La parte assistita aveva proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento di revoca, ma nelle more l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato la propria segnalazione, riconoscendo che i redditi non superavano i limiti di legge; il ricorso era quindi stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il difensore chiedeva la liquidazione del compenso per la fase di legittimità, ma il Tribunale l’aveva negata richiamando l’art. 106 d.P.R. 115/2002, sul presupposto che il procedimento si fosse concluso con una declaratoria di inammissibilità. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione il difensore denunciava violazione degli artt. 82, 83 e 106 d.P.R. 115/2002, sostenendo che il diniego era illegittimo perché l’inammissibilità non era originaria, ma dipendeva da un fatto sopravvenuto e imprevedibile, cioè dalla rettifica dell’Agenzia delle Entrate, intervenuta dopo la proposizione del ricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha interpretato l’art. 106 d.P.R. 115/2002 nel senso che il compenso del difensore non può essere negato per le sole impugnazioni originariamente inammissibili o per quelle la cui inammissibilità derivi da una causa sopravvenuta imprevedibile e non imputabile al ricorrente. Nel caso concreto, la carenza di interesse era sopravvenuta per effetto della rettifica dell’Agenzia delle Entrate, intervenuta dopo il deposito del ricorso, sicché l’impugnazione non poteva considerarsi originariamente inammissibile. L’ordinanza del Tribunale di Treviso è stata quindi cassata con rinvio allo stesso Tribunale, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
norma evocata come parametro del motivo di ricorso per denunciata violazione di legge.
richiamato tra le norme che disciplinano il patrocinio a spese dello Stato e la liquidazione dei compensi.
richiamato tra le norme che disciplinano la liquidazione del compenso del difensore nel patrocinio a spese dello Stato.
art. 106, comma 1, d.P.R. 115/2002
"il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non è liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili"
va inteso restrittivamente: preclude la liquidazione solo per impugnazioni originariamente inammissibili, non anche quando l’inammissibilità derivi da una causa sopravvenuta imprevedibile e non imputabile alla parte.
richiamato nel racconto dei fatti quale base del ricorso proposto dalla parte assistita avverso il provvedimento relativo al patrocinio.
artt. 3 e 24 Cost.
sono il parametro costituzionale rispetto al quale la Corte ricostruisce la norma in senso non irragionevole e compatibile con il diritto di difesa.
Massime di principio
- Nel patrocinio a spese dello Stato, il divieto di liquidazione del compenso per le impugnazioni inammissibili riguarda le sole impugnazioni originariamente prive dei presupposti di ammissibilità, non quelle divenute inammissibili per eventi sopravvenuti e imprevedibili.
- Ai fini dell’art. 106 d.P.R. 115/2002, occorre distinguere tra inammissibilità ex ante prevedibile e carenza di interesse sopravvenuta: solo la prima impedisce la liquidazione del compenso al difensore.
- La disciplina della liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato deve essere letta secondo la ratio di contenimento della spesa pubblica, ma in modo costituzionalmente orientato, evitando soluzioni che comprimano irragionevolmente il diritto di difesa.
- Quando la declaratoria di inammissibilità dipende da una rettifica o da un mutamento sopravvenuto non imputabile alla parte, il difensore non può essere penalizzato con il mancato pagamento della prestazione svolta prima di tale evento.
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