Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 29/05/2018 n. 655 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Redditi d'impresa - Spese di sponsorizzazione ex art. 90 della legge 289 del 2002 - Deducibilità - Limiti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'anno 2008, con cui l'Agenzia aveva recuperato a tassazione costi ritenuti indeducibili per sponsorizzazioni e pubblicità, carburante e manutenzione dell'autovettura, con conseguenti rettifiche ai fini IRPEF, IVA e IRAP. In particolare, sosteneva che l'art. 90 della legge n. 289/2002 rendesse automaticamente deducibili le sponsorizzazioni a favore di associazioni sportive dilettantistiche fino a 200.000 euro.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha respinto l'appello del contribuente e accolto quello incidentale dell'Agenzia delle Entrate, dichiarando legittimo l'avviso di accertamento. Ha stabilito che l'art. 90 della legge n. 289/2002 introduce una presunzione assoluta solo sulla natura pubblicitaria della spesa, non sulla sua deducibilità. Le sponsorizzazioni devono comunque rispettare l'art. 109 del TUIR, richiedendo effettività, certezza, documentazione e inerenza, anche quantitativa, all'attività d'impresa. Nel caso concreto, l'importo delle sponsorizzazioni era sproporzionato rispetto al reddito e ai ricavi e il contribuente non aveva fornito prove sufficienti della relativa utilità economica. È stato inoltre confermato il recupero dei costi carburante, poiché le schede carburanti erano prive dell'annotazione dei chilometri percorsi, e dei costi per il cambio pneumatici, poiché la fattura non identificava il veicolo aziendale interessato. Il contribuente è stato condannato alle spese del giudizio.

Norme richiamate

  • Art. 90 della legge n. 289/2002

    Le spese di sponsorizzazione effettuate in favore di associazioni sportive dilettantistiche sono considerate spese di pubblicità entro il limite di 200.000 euro.

    La norma introduce una presunzione assoluta limitata alla natura pubblicitaria della spesa, ma non rende automaticamente deducibili le sponsorizzazioni. Restano applicabili i requisiti generali previsti dall'art. 109 del TUIR.

  • Art. 109 del TUIR

    Le spese sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa.

    La deducibilità richiede effettività, certezza, competenza, determinabilità, adeguata documentazione e inerenza all'attività economica. L'onere di provare l'inerenza grava sul contribuente.

  • D.P.R. n. 444/1997, art. 4

    Le schede carburanti devono contenere l'annotazione periodica dei chilometri percorsi.

    L'assenza dei dati obbligatori, compresa l'indicazione dei chilometri, impedisce la deduzione del costo del carburante e la detrazione dell'IVA, anche se la spesa è stata contabilizzata.

  • Cass. civ. n. 3433/2012, n. 25100/2014 e n. 5720/2016

    La giurisprudenza sostiene che l'art. 90 della legge n. 289/2002 qualifica la sponsorizzazione come spesa pubblicitaria entro la soglia prevista, senza derogare ai requisiti di effettività e inerenza stabiliti dalla disciplina tributaria generale.

  • Cass. civ. n. 21184/2014

    I costi devono soddisfare i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza e determinabilità.

    La contabilizzazione della spesa non è sufficiente: il contribuente deve dimostrare l'esistenza del costo, la sua ragione economica, la coerenza con l'attività e l'inerenza rispetto ai ricavi o proventi d'impresa.

  • Cass. civ. n. 9818/2016

    La deduzione delle spese per carburante e la detrazione dell'IVA sono subordinate alla completezza e sottoscrizione delle schede carburanti, senza equipollenti.

    La documentazione prescritta per i consumi di carburante costituisce requisito necessario e non sostituibile con la sola registrazione contabile o con prove generiche.

Massime di principio

  • Il rispetto del limite quantitativo previsto per le sponsorizzazioni sportive non comporta automaticamente la deducibilità fiscale della spesa.
  • Per dedurre una sponsorizzazione occorre documentare concretamente l'attività promozionale svolta, il pagamento, la controprestazione ricevuta e la coerenza dell'importo con le dimensioni e i risultati dell'impresa.
  • L'Amministrazione finanziaria può contestare l'inerenza e la congruità della spesa quando questa appare sproporzionata rispetto a ricavi, reddito, investimenti pubblicitari o benefici economici conseguiti.
  • La contabilità, la fattura e il pagamento non sono sempre sufficienti: il contribuente deve dimostrare la reale utilità economica del costo per l'attività d'impresa.
  • Per i costi di carburante è essenziale conservare documentazione completa conforme ai requisiti normativi applicabili al periodo d'imposta; le irregolarità formali possono impedire sia la deduzione sia la detrazione dell'IVA.
  • Le spese di manutenzione di automezzi devono essere chiaramente collegate a un veicolo identificabile e all'attività aziendale; fatture generiche o prive di tale collegamento possono essere disconosciute.
  • Il giudice tributario non può riconoscere una percentuale di deducibilità in via meramente equitativa senza indicare criteri oggettivi e motivazione adeguata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.