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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13980/2023 del 22/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

Un istituto di credito aveva proposto opposizione allo stato passivo di un fallimento per ottenere l'ammissione in via ipotecaria dell'intero credito derivante da un mutuo fondiario garantito da ipoteca. Il giudice delegato aveva ammesso il credito solo in parte, detraendo dal capitale una somma già incassata dalla banca a seguito dell'escussione di una polizza assicurativa posta a garanzia dell'adempimento del mutuo, e aveva escluso gli interessi moratori maturati prima del fallimento. Il tribunale aveva rigettato l'opposizione, ritenendo infondata sia la censura sulla pretesa violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sia la censura relativa agli interessi moratori. In cassazione la banca ha dedotto, da un lato, omesso esame o comunque omessa pronuncia sul fatto decisivo che la somma ricavata dalla polizza era stata già imputata in estinzione di rate precedentemente scadute e non conteggiate nella domanda di insinuazione; dall'altro, violazione dell'art. 96 c.p.c. per la condanna al risarcimento dei danni da lite temeraria, assumendo che i motivi dell'opposizione non fossero manifestamente infondati e che, in particolare, la questione sugli interessi fosse dibattuta in giurisprudenza.

La decisione

La Corte ha riqualificato il primo motivo come denuncia di omessa pronuncia ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., lo ha ritenuto fondato e ha ritenuto assorbito il secondo motivo. Ha cassato il decreto del tribunale e ha rinviato la causa al Tribunale di Oristano in diversa composizione per il riesame del merito e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha rilevato che il tribunale aveva travisato il contenuto della censura, omettendo di pronunciare sulla questione effettivamente devoluta, ossia la corretta imputazione della somma incassata dalla polizza assicurativa rispetto al credito insinuato.

Norme richiamate

  • art. 2855 c.c.

    richiamato dal tribunale per escludere la collocazione ipotecaria degli interessi moratori maturati prima del fallimento, secondo un'interpretazione costante della giurisprudenza di legittimità

  • art. 112 c.p.c.

    evocato nella decisione di merito quale parametro della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la Corte ha chiarito che la censura della banca non riguardava una violazione di tale norma quanto un'omessa pronuncia su un fatto decisivo

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    il primo motivo di ricorso è stato riqualificato come denuncia di nullità della sentenza per omessa pronuncia

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    invocato dalla ricorrente, ma la censura è stata in concreto ricondotta a un vizio di omessa pronuncia, non a un mero omesso esame di fatto

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    richiamato dal tribunale per la condanna della banca al risarcimento del danno per responsabilità aggravata; il relativo motivo è rimasto assorbito

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il giudice deve pronunciarsi sulla specifica questione devoluta dalla parte; se la censura riguarda l'erronea imputazione di somme già riscosse a un determinato segmento del credito, non può essere surrogata da una diversa qualificazione della doglianza.
  • Quando il ricorso per cassazione denuncia un'omissione decisoria, la Corte può riqualificare il motivo in termini di omessa pronuncia ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. se dalla sostanza della censura emerge che il giudice di merito ha mancato di esaminare proprio la questione dedotta.
  • In presenza di un motivo di ricorso fondato e idoneo a determinare la cassazione con rinvio, restano assorbite le ulteriori censure che dipendano dall'esito del primo motivo, incluso il tema della responsabilità aggravata.
  • La domanda di insinuazione al passivo deve essere valutata tenendo conto della corretta imputazione dei pagamenti o delle somme già incassate dal creditore, poiché l'errore sull'imputazione incide direttamente sulla consistenza del credito residuo da ammettere.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoMutuoOpposizioni esecutiveSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della prova

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