Cassazione Penale, Sentenza n. 7790/2023 del 22/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per il reato di insolvenza fraudolenta (art. 641 cod. pen.) deducendo: (1) errata qualificazione giuridica dei fatti, che a suo avviso costituirebbero un mero inadempimento contrattuale o, al massimo, truffa ex art. 640 cod. pen.; (2) mancata prova della sua responsabilità come concorrente ex art. 110 cod. pen., poiché la sua condotta (restare in macchina e poi allontanarsi) sarebbe neutra e non idonea a concorrere nel reato; (3) vizio nella determinazione della pena e diniego ingiustificato delle circostanze attenuanti generiche (art. 133 cod. pen.). La difesa ha inoltre sostenuto che l'esecutore materiale (Santonocito) aveva intenzione di pagare e che la seconda carta mostrata costituirebbe mero artificio.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la valutazione dei giudici di merito. Ha ritenuto che: (1) la qualificazione del fatto come insolvenza fraudolenta ex art. 641 cod. pen. fosse corretta, poiché l'obbligazione è stata assunta con la volontà di non adempierla e gli artifici accertati sono serviti per agevolare la fuga, non per indurre la ricarica; (2) sussisteva il concorso del ricorrente ex art. 110 cod. pen., atteso che la poste pay ricaricata era intestata al ricorrente, il codice fiscale esibito era il suo e il ricorrente attendeva in macchina e si allontanava con l'esecutore al momento della fuga; (3) la determinazione della pena è stata esercitata nel rispetto del principio di proporzionalità e della discrezionalità del giudice (artt. 132 e 133 cod. pen.), avuto riguardo anche al riconoscimento delle attenuanti generiche in primo grado. Per l'inammissibilità del ricorso è stata inoltre condannata la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La Corte ha interpretato la norma richiedendo la volontà di non adempiere l'obbligazione al momento dell'assunzione della stessa; ha ritenuto che il comportamento (richiesta ricarica sapendo di non poterla onorare e uso di artifici per favorire la fuga) integrasse l'elemento soggettivo e oggettivo dell'insolvenza fraudolenta.
La norma sulla truffa è stata presa in considerazione dalla difesa come possibile riclassificazione, ma la Corte ha escluso la configurabilità della truffa al posto dell'insolvenza fraudolenta, ritenendo che gli artifici non fossero posti in essere per indurre la vittima a compiere l'atto raggirato ma per consentire la fuga.
La Corte ha ritenuto configurabile il concorso nel reato, interpretando la norma alla luce delle circostanze probatorie (carta intestata al ricorrente, codice fiscale fornito, attesa in auto e fuga con l'esecutore) come contributo concreto alla realizzazione del fatto.
Richiamata quale fondamento del potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia esercitato correttamente tale potere nel rispetto del principio di proporzionalità.
La Corte ha valutato la determinazione della pena e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche del giudice di merito come congrui e motivati, confermando la legittimità della scelta discrezionale del giudice.
La norma è stata applicata per irrogare la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso e dei profili di colpa emersi nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Per distinguere l'insolvenza fraudolenta dal mero inadempimento è necessario provare che, al momento dell'assunzione dell'obbligazione, vi fosse la volontà di non adempiere; elementi quali artifici usati per favorire la fuga possono corroborare tale volontà.
- Gli artifici o raggiri che non siano finalizzati a indurre la vittima a compiere l'atto ma servano a consentire la fuga possono comunque inserirsi nella fattispecie di insolvenza fraudolenta, se connessi all'intento di non adempiere.
- La responsabilità a titolo di concorso ex art. 110 cod. pen. può essere desunta da circostanze fattuali e probatorie anche indirette (es. intestazione della carta, codice fiscale fornito, comportamento di attesa e fuga con l'esecutore) che dimostrino un contributo volontario alla commissione del reato.
- In sede di legittimità è limitato il sindacato sulla valutazione della prova e sulla ricostruzione fattuale: le censure che chiedono una diversa valutazione dei fatti vengono dichiarate inammissibili se la motivazione del giudice di merito è logicamente e giuridicamente coerente.
- La determinazione della pena rientra nell'alveo della discrezionalità del giudice di merito (artt. 132 e 133 cod. pen.); le critiche alla congruità della pena devono dimostrare un vizio nella motivazione o un'evidente sproporzione per ottenere successo in sede di legittimità.
- La proposizione di ricorsi reiterativi o manifestamente infondati può comportare la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto, nelle impugnazioni è opportuno valutare attentamente la novità e la fondatezza delle censure.
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