Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26984/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione deducendo la intervenuta depenalizzazione della condotta di contrabbando di tabacco lavorato estero per quantitativi inferiori a 15 chilogrammi convenzionali a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 141/2024 (art. 84, comma 2) che ha trasformato la fattispecie in illecito amministrativo sanzionato con sanzione amministrativa; la difesa ha sostenuto che anche in caso di recidiva la condotta rimane depenalizzata secondo le interpretazioni prevalenti della nuova disciplina.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte di Appello perché il fatto non è previsto dalla legge come reato (abolitio criminis). Il quantitativo sequestrato (3,060 kg convenzionali) è inferiore alla soglia di 15 kg prevista dall'art. 84 d.lgs. n. 141/2024 e non erano contestate circostanze aggravanti di cui all'art. 85; la recidiva prevista dall'art. 89 del d.lgs. n. 141/2024 non si applica quando il fatto è sanzionato esclusivamente con una sanzione amministrativa. Conseguentemente è disposta la cessazione degli effetti penali e la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa competente.

Norme richiamate

  • d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141 - art. 84, comma 2

    Ha depenalizzato la detenzione per la vendita di tabacco lavorato estero fino a 15 kg convenzionali prevedendo una sanzione amministrativa; per tali ipotesi il fatto non è più reato.

  • d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141 - art. 85

    Contiene le circostanze aggravanti che, se sussistenti, possono escludere la depenalizzazione e mantenere rilevanza penale; assenza di tali aggravanti nella fattispecie ha comportato la depenalizzazione.

  • d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141 - art. 89

    Disciplina la recidiva nel contrabbando: la recidiva integra fattispecie penale solo se il nuovo fatto è ancora penalmente sanzionato (es. pena della multa) e non quando è punito con mera sanzione amministrativa; dunque la recidiva non riporta a rilevanza penale i casi depenalizzati fino a 15 kg.

  • d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - art. 291-bis

    Norma previgente che puniva il contrabbando di tabacco lavorato estero; è stata, nella sostanza, sostituita dall'art. 84 del d.lgs. n. 141/2024 per quanto riguarda le soglie e la depenalizzazione.

  • d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - art. 296, comma 2

    Norma previgente sulla recidiva nel contrabbando che è stata riformulata dall'art. 89 del d.lgs. n. 141/2024; la precedente interpretazione che attribuiva rilievo penale alla recidiva non è automaticamente trasferita al nuovo regime quando il fatto è depenalizzato.

  • d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 - art. 1, comma 2

    Riferimento alla precedente disciplina di depenalizzazione che era stata ampliata dal d.lgs. n. 141/2024; il nuovo decreto ha esteso i casi di illecito amministrativo rispetto al regime del 2016.

  • Codice Penale - art. 2, comma 2

    nessuno può essere punito per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce reato e, se vi è stata condanna, ne cessano la esecuzione e gli effetti penali

    Applicato dalla Corte per affermare l'effetto retroattivo della depenalizzazione (abolitio criminis): la condanna va annullata e cessano gli effetti penali a decorrere dall'entrata in vigore della norma depenalizzante.

Massime di principio

  • Se una legge posteriore depenalizza una condotta (trasformandola in illecito amministrativo), i fatti già commessi prima dell'entrata in vigore sono soggetti ad abolitio criminis: le condanne penali cessano e la sentenza va annullata senza rinvio.
  • La soglia quantitativa stabilita dalla nuova norma (qui 15 kg) è determinante: al di sotto della soglia la fattispecie può essere amministrativa e non più penale, salvo che non ricorrano specifiche aggravanti previste dalla norma nuova.
  • La recidiva prevista dalla disciplina sul contrabbando non riporta automaticamente a rilevanza penale i fatti depenalizzati; la recidiva opera solo se il nuovo fatto è ancora previsto come reato dalla legge vigente (non quando è sanzionato solo amministrativamente).
  • Quando la nuova normativa prevede aggravanti che escludono la depenalizzazione, occorre verificare la concreta ricorrenza di tali aggravanti: in loro assenza opera la depenalizzazione.
  • Gli atti riferiti a condotte depenalizzate possono essere trasmessi alle autorità amministrative competenti per l'irrogazione delle sanzioni amministrative, se previsto dalla legge.
  • Nelle impugnazioni in cui il pubblico ministero ha chiesto l'annullamento per depenalizzazione e la Corte di Cassazione condivide la tesi, è possibile l'annullamento senza rinvio (perché il fatto non è previsto come reato).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.