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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30015/2022 del 28/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma del decreto di sequestro preventivo di cinque società, sostenendo che le quote formalmente intestate a terzi erano di fatto nella disponibilità del Tuma. Contestano che il Tribunale abbia semplicemente richiamato per relationem il decreto del GIP (a loro dire mera trasposizione della richiesta della Procura/attività di polizia giudiziaria) senza una propria concreta valutazione; che la piattaforma indiziaria si fondi su dichiarazioni inutilizzabili e contraddittorie (in particolare dello Youssef); che non sia stata considerata la titolarità del 48% delle quote nella societa Morgana a r.l. a favore di Tuma; che la valutazione della sproporzione fra patrimonio attribuibile a Tuma e le sue capacità lecite sia fallace e approssimativa; e, infine, che vi sia nullità per mancata specifica motivazione circa la necessità conservativa (periculum in mora) del sequestro finalizzato alla futura confisca, con riferimento agli artt. 292, comma 2, lett. c e 321 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i primi tre motivi nella parte in cui censuravano in fatto la valutazione del fumus commissi delicti, sul presupposto che il Tribunale aveva adeguatamente esposto gli elementi indiziari (anche alla luce delle misure coercitive personali già confermate nei gradi precedenti) e non è sindacabile in cassazione in termini di merito probatorio. Ha però accolto l'ultimo motivo relativo alla carenza motivazionale sulla necessità "conservativa" (periculum in mora) del sequestro finalizzato alla confisca: il tribunale del riesame non ha adeguatamente argomentato perché fosse necessaria, in concreto, l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto al giudizio. Per tale motivo la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al profilo del periculum in mora e ha rinviato al Tribunale di Latina per un nuovo esame su quel punto.

Norme richiamate

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il procedimento di riesame reale; qui indicata come la norma di cui si è avvalsa il Tribunale di Latina per confermare il sequestro e quale base procedurale del ricorso.

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Disciplina il sequestro preventivo e i suoi presupposti; la Corte richiama l'onere motivazionale specifico quando il sequestro è finalizzato alla confisca, in particolare in relazione al periculum in mora.

  • art. 240 cod. pen.

    Norma sul diritto alla confisca; usata nel contesto per spiegare che il sequestro conservativo in vista di futura confisca richiede motivazione sul rischio di dispersione o alterazione del bene.

  • art. 292, comma 2, lett. c, cod. proc. pen.

    Richiamata nell'ambito delle censure per vizi procedurali e nullità derivanti da insufficiente motivazione; i ricorrenti invocavano nullità a pena prevista dalla norma.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Citato nella giurisprudenza richiamata come esempio di limite al ricorso per violazione di legge quando la censura investe valutazioni direttamente confrontate con il materiale probatorio.

Massime di principio

  • Il ricorso in Cassazione contro ordinanze di sequestro in materia reale è ammesso prevalentemente per violazioni di legge e vizi motivazionali radicali; non va impostato come riesame del merito probatorio.
  • In sede di riesame il Tribunale deve valutare il fumus commissi delicti sulla base della congruità degli elementi rappresentati nello stato degli atti: la Corte di legittimità non sindaca la valutazione probatoria purché la motivazione sia congrua e coerente.
  • Quando il sequestro è finalizzato alla confisca di beni che non sono intrinsecamente illeciti, il provvedimento deve contenere una motivazione specifica e concisa sul periculum in mora, ossia sulle ragioni per cui il bene rischia di essere disperso, deteriorato o altrimenti sottratto alla futura confisca.
  • La mera trasposizione o richiamo di atti precedenti (decreto del GIP, richieste della Procura) è criticabile solo se la decisione del giudice manca di autonoma e minima argomentazione; una motivazione sufficiente può comunque consistere nel richiamo e nella ricostruzione degli elementi indiziari purché sia comprensibile l'itinerario logico seguito.
  • Le censure basate su valutazioni comparative di prova o sulla credibilità delle fonti (es. dichiarazioni contraddittorie) sono, in generale, difficilmente ammissibili in Cassazione come violazioni di legge se mirano a sindacare il merito probatorio; occorre invece focalizzarsi su vizi di diritto o di motivazione formale.

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