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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13819/2026 del 16/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per episodi di detenzione/cessione di stupefacenti qualificati ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, unificati sotto il vincolo della continuazione. Il ricorso, però, non è stato esaminato nel merito perché sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, come richiesto dall'art. 613 c.p.p. dopo la riforma del 2017.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano, rilevando che dopo la modifica dell'art. 613 c.p.p. il ricorso per cassazione, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale. Ha richiamato inoltre la giurisprudenza delle Sezioni Unite che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della novella. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    norma incriminatrice richiamata come base della condanna confermata in appello, relativa a episodi di lieve entità in materia di stupefacenti

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso con procedimento de plano

  • art. 613 c.p.p.

    dopo la riforma del 2017 richiede, a pena di inammissibilità, che il ricorso per cassazione, le memorie e i motivi nuovi siano sottoscritti da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; non è più ammessa la sottoscrizione personale dell'imputato

  • legge n. 103 del 2017

    ha modificato l'art. 613 c.p.p. introducendo il requisito della sottoscrizione da parte del difensore abilitato e incidendo sulla proponibilità personale del ricorso

  • art. 24 Cost.

    richiamato nel profilo di legittimità costituzionale ritenuto manifestamente infondato

  • art. 111, comma 7, Cost.

    richiamato nel profilo di legittimità costituzionale ritenuto manifestamente infondato

  • art. 6 CEDU

    richiamato nel profilo di legittimità costituzionale ritenuto manifestamente infondato

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, dopo la riforma dell'art. 613 c.p.p., l'impugnazione, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la sottoscrizione personale dell'imputato non è idonea a introdurre validamente il ricorso.
  • La mancanza della sottoscrizione del difensore cassazionista determina l'inammissibilità del ricorso, rilevabile e dichiarabile de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
  • La scelta legislativa di richiedere la rappresentanza tecnica qualificata per il ricorso per cassazione rientra nella discrezionalità del legislatore e non integra, di per sé, violazione del diritto di difesa o delle garanzie costituzionali e convenzionali richiamate.
  • Quando il ricorso è inammissibile, la Corte dispone la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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