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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45631/2023 del 13/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la condanna per bancarotta impropria (cagionamento doloso del fallimento) contestata per due omissioni: 1) non avere convocato l'assemblea nonostante la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo, aggravando il dissesto della cooperativa "Giardino di Costanza" e determinando ulteriori perdite nel triennio 2011-2013; 2) mancato pagamento di contributi previdenziali e imposte (evasione contributiva oltre 2 milioni di euro). In cassazione si deduceva, tra l'altro, la non applicabilità dell'art. 2447 c.c. alle cooperative (per la variabilità del capitale), la errata interpretazione dell'art. 2484 c.c. e la mancanza dell'elemento soggettivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di specificità, poiché il ricorso ha contestato soltanto una delle due autonome ragioni di decisione (l'omessa convocazione dell'assemblea) trascurando la contestazione relativa al mancato pagamento di contributi e imposte. In ogni caso le censure sulla omissione sono state ritenute manifestamente infondate: la Corte ha confermato l'applicabilità agli amministratori di cooperative delle disposizioni sulla diminuzione del capitale (art. 2446 c.c. per effetto del rinvio), ha richiamato la violazione di obblighi ex art. 2447 c.c. e ha ritenuto corretta la qualificazione del mancato pagamento contributivo come operazione dolosa integrativa del reato di cui all'art. 223, comma 2, n. 2 della Legge Fallimentare. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e della giurisprudenza costituzionale, al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 2446 cod. civ.

    "Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori o il consiglio di gestione, e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti."

    La Corte ritiene applicabile la disposizione anche alle società cooperative (per effetto del rinvio), imponendo agli amministratori l'obbligo di convocare l'assemblea quando emerge una perdita significativa del capitale.

  • art. 2447 cod. civ.

    Richiamata come norma che obbliga all'adozione delle misure previste in caso di perdita del capitale al di sotto del minimo; la condotta omissiva dell'amministratore può integrare violazione dei doveri societari rilevante ai fini penali.

  • art. 2519 cod. civ. (richiamo)

    Il rinvio alle disposizioni applicabili alle cooperative consente di estendere agli amministratori delle cooperative gli obblighi previsti per le società di capitali in caso di perdite del capitale.

  • art. 2484 cod. civ.

    Invocato dalla difesa (coincidenza con cause di scioglimento delle cooperative): la Corte ha ritenuto la normativa sullo scioglimento delle cooperative non rilevante nel caso concreto e ha preferito l'interpretazione fondata sugli obblighi di convocazione previsti da art. 2446/2447.

  • art. 223, comma 2, n. 2, Legge Fallimentare

    La Corte ha qualificato il protratto mancato pagamento dei contributi (evadenza contributiva) come operazione dolosa che ha aggravato il dissesto societario e integra il reato previsto da tale norma (delitto a forma libera, può essere attivo o omissivo).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per la condanna al pagamento delle spese processuali e per la somma da versare alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso per profili di colpa.

Massime di principio

  • Gli amministratori (anche delle cooperative) hanno l'obbligo di adottare immediatamente gli adempimenti previsti quando emerge una perdita rilevante del capitale: la variabilità del capitale nelle cooperative non esclude l'applicabilità degli obblighi di convocazione dell'assemblea previsti per le società di capitali.
  • L'omessa convocazione dell'assemblea o altre omissioni rilevanti, se determinate o protratte nonostante la conoscenza di gravi perdite, possono integrare responsabilità penale (bancarotta impropria) se aggravano il dissesto e concorrono causalmente al fallimento.
  • Il mancato pagamento sistematico di contributi e imposte può essere qualificato come operazione dolosa ai fini dell'art. 223 L.F. e considerato causa o concausa del fallimento, anche se non fosse l'unica causa preesistente.
  • In sede di impugnazione in Cassazione è necessario affrontare tutte le autonome rationes decidendi poste a fondamento della decisione di merito; censurare solo una delle cause decisive rende il ricorso inammissibile per carenza di specificità.
  • La dimissione o cessazione dalla carica non necessariamente esime da responsabilità se il comportamento dannoso è stato posto in essere durante il periodo di carica o se il danno si è aggravato successivamente per omissioni precedenti.
  • Nelle cooperative occorre distinguere tra aspetti formali (progetto di bilancio vs bilancio approvato) e l'effettiva conoscenza, da parte degli amministratori, delle perdite: la consapevolezza documentata della perdita obbliga ad agire, anche se il bilancio non è ancora stato definitivamente approvato.

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