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Sentenza

Sentenza del 13/11/2019 n. 29386 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativo a un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano, contestando l'applicazione dell'imposta in misura proporzionale del 3% anziché in misura fissa. Il decreto ingiuntivo riguardava il pagamento di crediti derivanti da forniture di beni già fatturate e assoggettate a IVA, acquistati dalla società mediante accordo transattivo. La ricorrente ha inoltre dedotto l'inadeguatezza e l'inconferenza della motivazione della sentenza della CTR.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, riconoscendo comunque che la motivazione della CTR consentiva di individuare la ragione della decisione. Ha invece accolto il secondo motivo, stabilendo che il decreto ingiuntivo riguardava crediti relativi a operazioni soggette a IVA e non una rivalsa del fideiussore. In applicazione del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro, previsto dall'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986, l'imposta doveva essere applicata in misura fissa. La sentenza impugnata è stata cassata, il ricorso originario della contribuente è stato accolto e l'Agenzia delle Entrate è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 5.300 euro oltre accessori; le spese dei gradi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Richiamato in relazione alla dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; il motivo è stato respinto.

  • Codice di procedura civile, art. 132

    Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della sentenza; la Corte ha ritenuto la motivazione concisa ma sufficiente a individuare la ratio decidendi.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 62, comma 1

    Richiamato quale disposizione sul ricorso per cassazione nelle controversie tributarie.

  • D.P.R. n. 131/1986, art. 20

    Richiamato insieme all'art. 40 tra le norme disciplinanti la corretta qualificazione e tassazione degli atti ai fini dell'imposta di registro.

  • D.P.R. n. 131/1986, art. 40

    Principio di alternatività tra IVA e imposta di registro

    La registrazione di un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di somme relative a operazioni già assoggettate a IVA sconta l'imposta di registro in misura fissa e non proporzionale.

  • D.P.R. n. 131/1986, Tariffa, parte prima, art. 8, comma 1, lett. b)

    Prevede l'applicazione dell'imposta di registro proporzionale del 3% alle pronunce di condanna al pagamento di somme quando l'obbligazione azionata non costituisce corrispettivo o prestazione soggetta a IVA, come nel caso della rivalsa del fideiussore.

Massime di principio

  • Per determinare l'imposta di registro su un decreto ingiuntivo occorre esaminare la natura sostanziale del credito azionato, non solo la forma del provvedimento o l'esistenza di un accordo transattivo.
  • Se il decreto ingiuntivo riguarda il pagamento di beni o servizi già fatturati e assoggettati a IVA, opera il principio di alternatività IVA-imposta di registro e quest'ultima è dovuta in misura fissa.
  • La misura proporzionale del 3% può applicarsi quando il decreto ingiuntivo riguarda un'obbligazione autonoma non soggetta a IVA, come la rivalsa del garante che abbia pagato il creditore principale.
  • La cessione del credito o una transazione non modifica automaticamente la natura fiscale del credito originario: occorre verificare quale rapporto obbligatorio sia concretamente fatto valere nel decreto ingiuntivo.
  • Nelle controversie tributarie è determinante distinguere tra il rapporto commerciale originario, soggetto a IVA, e un eventuale rapporto autonomo di garanzia o rivalsa, che può essere soggetto a imposta di registro proporzionale.

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