Cassazione Penale, Sentenza n. 21909/2025 del 10/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato in Cassazione la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 2/7/2024, censurando in massima parte: (a) la sussistenza probatoria di estorsione (capo A2/A3) e del reato associativo (capo B1) e dei reati-fine connessi (contrabbando, falsi DAS, frodi fiscali, autoriciclaggio ecc.), per presunti travisamenti e omesse valutazioni delle intercettazioni e delle dichiarazioni; (b) la configurabilità e l'attribuibilità delle aggravanti (metodo mafioso e agevolazione mafiosa art. 416-bis.1, aggravante di cui all'art. 61-bis, recidiva art. 99); (c) la mancata concessione di attenuanti generiche e ravvedimento operoso; (d) errori di qualificazione giuridica dei reati di falso (contro l'ipotesi 479 vs 482), con contestuale richiesta di riqualificazione o annullamento; (e) vizi procedurali e motivazionali in ordine a confische (compendio aziendale PTS, confisca «mafiosa» art. 416-bis, comma 7 e art. 240-bis) e in ordine alla liquidazione delle statuizioni civili; (f) deduzioni relative alla determinazione della pena e alla continuazione (art. 81 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione, dopo ampia disamina, ha in larga parte rigettato i ricorsi (rigetto o inammissibilità) riconfermando le principali affermazioni di responsabilità penale su estorsione (anche nella forma della 'minaccia silente'), associazione per delinquere e molti reati-fine. Tuttavia la Corte ha rilevato profili di vizio tali da determinare annullamenti parziali e rinvii: (1) ha disposto la riqualificazione, limitatamente ad alcuni capi, del delitto di falso dalla qualificazione contestata (art. 476 richiamato con art. 479) alla fattispecie più corretta (art. 476 e 482) nei capi B2.1, B3.1, B4.1 e B5, con annullamento parziale e rinvio ad altra sezione della Corte d'appello per rideterminare la pena; (2) ha annullato in parte la sentenza per i capi B2.3, B3.3, B3.9, B4.3 e B6ter per vizio di motivazione in ordine all'apposizione del timbro dell'Agenzia delle Dogane (occorre accertare se il timbro fosse autentico o contraffatto) e ha rinviato per nuovo esame; (3) ha annullato la confisca relativa all'intero compendio aziendale della P.T.S. Pappalardo Trasporti Speciali S.r.l. e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'appello per verificare la strumentalità/pertinenza e la misura della ablazione; (4) ha annullato in parte la sentenza rispetto alla posizione di Alessandro Tirendi con riferimento alla valutazione e riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (rinvio per nuovo esame); (5) ha respinto la maggior parte delle censure difensive relative a carenza di prova, vizi di travisamento, valutazione delle intercettazioni, e sulla maggiore parte confermato l'impianto probatorio e le conclusioni di responsabilità; (6) ha formulato principi interpretativi applicabili (limitazione del sindacato di legittimità sul fatto, criteri per la configurazione della "minaccia silente" e dell'aggravante 416-bis.1, principio ex ante sulla capacità dissimulatoria nell'autoriciclaggio). In sintesi: molti ricorsi rigettati; alcuni annullamenti limitati e rinvii per riqualificazione o acquisizione di elementi probatori specifici e per rideterminazioni delle pene e delle misure ablative.
Norme richiamate
Riconosciuta la configurabilità dell'associazione per delinquere sulla base di elementi di organizzazione, ripartizione dei ruoli, contabilità comune e protrazione nel tempo; il sindacato di Cassazione è limitato alla motivazione e non alla rivalutazione del fatto.
L'aggravante può applicarsi sia per 'metodo mafioso' anche nella forma di minaccia silente sia per la 'agevolazione mafiosa' quando emergano elementi che la condotta sia finalizzata a rafforzare o agevolare la compagine mafiosa; richiede valutazione soggettiva (consapevolezza/finalità) che può essere desunta dal contesto.
L'estorsione può realizzarsi con minaccia silente; l'aggravante della pluralità di persone (629, comma 2) va considerata in rapporto alle circostanze fattuali; la Corte ha ricordato la possibilità di concorso tra aggravanti in determinati casi (orientamenti giurisprudenziali recenti).
Trattasi di falso materiale in certificazioni e documenti soggetti a bollatura; la Cassazione ha richiamato la necessità di corretta qualificazione (distinguendo ipotesi in cui interviene un pubblico ufficiale dall'ipotesi in cui il timbro è contraffatto).
Falso ideologico in atti pubblici attribuito al pubblico ufficiale: la Corte ha richiamato che per questa fattispecie occorre l'intervento pubblico e l'apposizione autentica del timbro; se il timbro è contraffatto la fattispecie corretta può essere quella di cui all'art. 482.
Falso materiale commesso dal privato: la Corte ha disposto per alcuni capi la riqualificazione verso questa ipotesi quando il timbro fosse contraffatto senza intervento del pubblico ufficiale.
art. 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 cod. pen.
Autoriciclaggio (648-ter.1) può integrarsi quando il bene illecitamente ottenuto sia trasferito in attività economiche con capacità dissimulatoria valutata ex ante; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione in base al modello organizzativo e alla dissimulazione documentale.
Prevede la confisca dei mezzi utilizzati per le violazioni in materia di accise: la Cassazione ha ritenuto necessario verificare la strumentalità/pertinenza degli assets aziendali al reato prima di confermare confische estese (annullamento parziale per PTS).
Disciplina la confisca 'allargata' e la sua applicazione richiede rapporto di sproporzione e nesso con l'attività illecita: la Corte ha richiamato la necessità di motivazione puntuale prima dell'applicazione.
Regola la continuazione: la Corte ha confermato la discrezionalità del giudice di merito nella quantificazione degli aumenti, richiedendo motivazione proporzionata specie se gli aumenti sono significativi.
Circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ricordato che il giudice può selezionare gli elementi ritenuti decisivi e che la mancata concessione deve essere adeguatamente motivata; nel caso di Tirendi la Corte ha rinviato per nuova valutazione.
Recidiva: la Corte ha ritenuto, per alcuni imputati, congrua la motivazione che porta al riconoscimento della recidiva alla luce del passato criminoso e della pervicacia.
Criteri di determinazione della pena: la Corte ha ribadito la discrezionalità di merito nel bilanciamento degli elementi e che il richiamo ai criteri costituisce motivazione adeguata ove non ci sia mero arbitrio.
art. 192 e 546 cod. proc. pen.
Norme sul giudizio e valutazione della prova: la Cassazione ha ribadito i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di merito e quando le doglianze per la mancanza di motivazione sono inammissibili.
Norma che individua i motivi di ricorso in Cassazione (lett. b, c, e). La Corte ha applicato i criteri di ammissibilità e le esclusioni per motivi non dedotti in appello (art. 606, comma 3).
Richiamata indirettamente sul tema di confisca doganale: la confisca dei beni strumentali ai reati doganali/accise può essere obbligatoria in specifiche ipotesi.
Massime di principio
- La Cassazione non è un terzo giudice del fatto: può censurare la motivazione solo per carenza, manifesta illogicità o contraddittorietà; non rivede valutazioni probatorie plausibili del merito.
- La 'minaccia silente' è idonea a integrare il reato di estorsione e può giustificare l'applicazione dell'aggravante per metodo mafioso se il contesto dimostra l'effetto intimidatorio e la contiguità mafiosa della condotta.
- Per l'aggravante di 'agevolazione mafiosa' (art. 416-bis.1) occorre accertare la finalità e la consapevolezza dell'agente di favorire il sodalizio: tale elemento soggettivo può essere desunto dal contesto fattuale e dalla struttura degli accordi spartitori.
- Nel reato di falso è indispensabile precisare se la falsità coinvolge un atto formato da pubblico ufficiale (falso in atto pubblico, art. 479) o se si tratta di documenti falsificati dal privato (art. 482); la presenza o meno del timbro ufficiale è elemento decisivo per la corretta qualificazione.
- In tema di autoriciclaggio la 'capacità dissimulatoria' delle operazioni va valutata ex ante: l'individuazione successiva del sistema non esclude di per sé la rilevanza penale della condotta.
- La confisca di beni/aziende richiede motivazione puntuale sul nesso di strumentalità e pertinenza tra gli assets e l'attività illecita; la confisca estesa dell'intero compendio aziendale necessita di concretezza probatoria sulla sua strumentalità al reato.
- Le doglianze in Cassazione su profili non dedotti in appello sono inammissibili: è obbligatorio sollevare in tempo utile le questioni rilevanti, pena la preclusione (art. 606, comma 3 c.p.p.).
- Nella determinazione della pena il richiamo ai criteri degli artt. 132-133 c.p. è valido se la decisione di merito mostra una motivazione non arbitrarIa; aumenti di pena per continuazione sono legittimi se adeguatamente proporzionati e motivati.
- Per la difesa: se si contesta qualificazione giuridica (es. tipo di falso, timbro doganale) occorre produrre o chiedere specifici accertamenti documentali in appello; per la parte civile, quantificazioni equitative sono ammissibili ove motivate dal giudice di merito.
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