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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21909/2025 del 10/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato in Cassazione la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 2/7/2024, censurando in massima parte: (a) la sussistenza probatoria di estorsione (capo A2/A3) e del reato associativo (capo B1) e dei reati-fine connessi (contrabbando, falsi DAS, frodi fiscali, autoriciclaggio ecc.), per presunti travisamenti e omesse valutazioni delle intercettazioni e delle dichiarazioni; (b) la configurabilità e l'attribuibilità delle aggravanti (metodo mafioso e agevolazione mafiosa art. 416-bis.1, aggravante di cui all'art. 61-bis, recidiva art. 99); (c) la mancata concessione di attenuanti generiche e ravvedimento operoso; (d) errori di qualificazione giuridica dei reati di falso (contro l'ipotesi 479 vs 482), con contestuale richiesta di riqualificazione o annullamento; (e) vizi procedurali e motivazionali in ordine a confische (compendio aziendale PTS, confisca «mafiosa» art. 416-bis, comma 7 e art. 240-bis) e in ordine alla liquidazione delle statuizioni civili; (f) deduzioni relative alla determinazione della pena e alla continuazione (art. 81 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione, dopo ampia disamina, ha in larga parte rigettato i ricorsi (rigetto o inammissibilità) riconfermando le principali affermazioni di responsabilità penale su estorsione (anche nella forma della 'minaccia silente'), associazione per delinquere e molti reati-fine. Tuttavia la Corte ha rilevato profili di vizio tali da determinare annullamenti parziali e rinvii: (1) ha disposto la riqualificazione, limitatamente ad alcuni capi, del delitto di falso dalla qualificazione contestata (art. 476 richiamato con art. 479) alla fattispecie più corretta (art. 476 e 482) nei capi B2.1, B3.1, B4.1 e B5, con annullamento parziale e rinvio ad altra sezione della Corte d'appello per rideterminare la pena; (2) ha annullato in parte la sentenza per i capi B2.3, B3.3, B3.9, B4.3 e B6ter per vizio di motivazione in ordine all'apposizione del timbro dell'Agenzia delle Dogane (occorre accertare se il timbro fosse autentico o contraffatto) e ha rinviato per nuovo esame; (3) ha annullato la confisca relativa all'intero compendio aziendale della P.T.S. Pappalardo Trasporti Speciali S.r.l. e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'appello per verificare la strumentalità/pertinenza e la misura della ablazione; (4) ha annullato in parte la sentenza rispetto alla posizione di Alessandro Tirendi con riferimento alla valutazione e riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (rinvio per nuovo esame); (5) ha respinto la maggior parte delle censure difensive relative a carenza di prova, vizi di travisamento, valutazione delle intercettazioni, e sulla maggiore parte confermato l'impianto probatorio e le conclusioni di responsabilità; (6) ha formulato principi interpretativi applicabili (limitazione del sindacato di legittimità sul fatto, criteri per la configurazione della "minaccia silente" e dell'aggravante 416-bis.1, principio ex ante sulla capacità dissimulatoria nell'autoriciclaggio). In sintesi: molti ricorsi rigettati; alcuni annullamenti limitati e rinvii per riqualificazione o acquisizione di elementi probatori specifici e per rideterminazioni delle pene e delle misure ablative.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    Riconosciuta la configurabilità dell'associazione per delinquere sulla base di elementi di organizzazione, ripartizione dei ruoli, contabilità comune e protrazione nel tempo; il sindacato di Cassazione è limitato alla motivazione e non alla rivalutazione del fatto.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    L'aggravante può applicarsi sia per 'metodo mafioso' anche nella forma di minaccia silente sia per la 'agevolazione mafiosa' quando emergano elementi che la condotta sia finalizzata a rafforzare o agevolare la compagine mafiosa; richiede valutazione soggettiva (consapevolezza/finalità) che può essere desunta dal contesto.

  • art. 628 e 629 cod. pen.

    L'estorsione può realizzarsi con minaccia silente; l'aggravante della pluralità di persone (629, comma 2) va considerata in rapporto alle circostanze fattuali; la Corte ha ricordato la possibilità di concorso tra aggravanti in determinati casi (orientamenti giurisprudenziali recenti).

  • art. 476 cod. pen.

    Trattasi di falso materiale in certificazioni e documenti soggetti a bollatura; la Cassazione ha richiamato la necessità di corretta qualificazione (distinguendo ipotesi in cui interviene un pubblico ufficiale dall'ipotesi in cui il timbro è contraffatto).

  • art. 479 cod. pen.

    Falso ideologico in atti pubblici attribuito al pubblico ufficiale: la Corte ha richiamato che per questa fattispecie occorre l'intervento pubblico e l'apposizione autentica del timbro; se il timbro è contraffatto la fattispecie corretta può essere quella di cui all'art. 482.

  • art. 482 cod. pen.

    Falso materiale commesso dal privato: la Corte ha disposto per alcuni capi la riqualificazione verso questa ipotesi quando il timbro fosse contraffatto senza intervento del pubblico ufficiale.

  • art. 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 cod. pen.

    Autoriciclaggio (648-ter.1) può integrarsi quando il bene illecitamente ottenuto sia trasferito in attività economiche con capacità dissimulatoria valutata ex ante; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione in base al modello organizzativo e alla dissimulazione documentale.

  • art. 44 d.lgs. n. 504/1995

    Prevede la confisca dei mezzi utilizzati per le violazioni in materia di accise: la Cassazione ha ritenuto necessario verificare la strumentalità/pertinenza degli assets aziendali al reato prima di confermare confische estese (annullamento parziale per PTS).

  • art. 240-bis cod. pen.

    Disciplina la confisca 'allargata' e la sua applicazione richiede rapporto di sproporzione e nesso con l'attività illecita: la Corte ha richiamato la necessità di motivazione puntuale prima dell'applicazione.

  • art. 81 cod. pen.

    Regola la continuazione: la Corte ha confermato la discrezionalità del giudice di merito nella quantificazione degli aumenti, richiedendo motivazione proporzionata specie se gli aumenti sono significativi.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ricordato che il giudice può selezionare gli elementi ritenuti decisivi e che la mancata concessione deve essere adeguatamente motivata; nel caso di Tirendi la Corte ha rinviato per nuova valutazione.

  • art. 99 cod. pen.

    Recidiva: la Corte ha ritenuto, per alcuni imputati, congrua la motivazione che porta al riconoscimento della recidiva alla luce del passato criminoso e della pervicacia.

  • art. 133 e 132 cod. pen.

    Criteri di determinazione della pena: la Corte ha ribadito la discrezionalità di merito nel bilanciamento degli elementi e che il richiamo ai criteri costituisce motivazione adeguata ove non ci sia mero arbitrio.

  • art. 192 e 546 cod. proc. pen.

    Norme sul giudizio e valutazione della prova: la Cassazione ha ribadito i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di merito e quando le doglianze per la mancanza di motivazione sono inammissibili.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma che individua i motivi di ricorso in Cassazione (lett. b, c, e). La Corte ha applicato i criteri di ammissibilità e le esclusioni per motivi non dedotti in appello (art. 606, comma 3).

  • art. 301 d.P.R. n. 43/1973

    Richiamata indirettamente sul tema di confisca doganale: la confisca dei beni strumentali ai reati doganali/accise può essere obbligatoria in specifiche ipotesi.

Massime di principio

  • La Cassazione non è un terzo giudice del fatto: può censurare la motivazione solo per carenza, manifesta illogicità o contraddittorietà; non rivede valutazioni probatorie plausibili del merito.
  • La 'minaccia silente' è idonea a integrare il reato di estorsione e può giustificare l'applicazione dell'aggravante per metodo mafioso se il contesto dimostra l'effetto intimidatorio e la contiguità mafiosa della condotta.
  • Per l'aggravante di 'agevolazione mafiosa' (art. 416-bis.1) occorre accertare la finalità e la consapevolezza dell'agente di favorire il sodalizio: tale elemento soggettivo può essere desunto dal contesto fattuale e dalla struttura degli accordi spartitori.
  • Nel reato di falso è indispensabile precisare se la falsità coinvolge un atto formato da pubblico ufficiale (falso in atto pubblico, art. 479) o se si tratta di documenti falsificati dal privato (art. 482); la presenza o meno del timbro ufficiale è elemento decisivo per la corretta qualificazione.
  • In tema di autoriciclaggio la 'capacità dissimulatoria' delle operazioni va valutata ex ante: l'individuazione successiva del sistema non esclude di per sé la rilevanza penale della condotta.
  • La confisca di beni/aziende richiede motivazione puntuale sul nesso di strumentalità e pertinenza tra gli assets e l'attività illecita; la confisca estesa dell'intero compendio aziendale necessita di concretezza probatoria sulla sua strumentalità al reato.
  • Le doglianze in Cassazione su profili non dedotti in appello sono inammissibili: è obbligatorio sollevare in tempo utile le questioni rilevanti, pena la preclusione (art. 606, comma 3 c.p.p.).
  • Nella determinazione della pena il richiamo ai criteri degli artt. 132-133 c.p. è valido se la decisione di merito mostra una motivazione non arbitrarIa; aumenti di pena per continuazione sono legittimi se adeguatamente proporzionati e motivati.
  • Per la difesa: se si contesta qualificazione giuridica (es. tipo di falso, timbro doganale) occorre produrre o chiedere specifici accertamenti documentali in appello; per la parte civile, quantificazioni equitative sono ammissibili ove motivate dal giudice di merito.

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