Cassazione Civile, Ordinanza n. 09857/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania che, nel definire l’appello relativo solo alla regolazione delle spese processuali, aveva liquidato importi molto contenuti per il primo e il secondo grado. Con il primo motivo ha denunciato violazione dell’art. 4 del D.M. 5 aprile 2014 n. 55 e dell’art. 2233, comma 2, c.c., sostenendo che la liquidazione fosse inferiore ai minimi tariffari applicabili. Con il secondo motivo ha dedotto nullità della sentenza per motivazione contraddittoria in relazione all’art. 5, comma 4, del D.M. n. 55/2014, lamentando che la Corte di merito avesse giustificato l’esiguità delle somme in base al valore della controversia e al limitato impegno professionale senza spiegare il criterio concretamente adottato. La lite traeva origine da un contenzioso tributario avente ad oggetto una comunicazione di iscrizione ipotecaria per un valore indicato di euro 241.051,49; in primo grado le spese erano state compensate, mentre in appello la contribuente aveva ottenuto la condanna alle spese della controparte per euro 230,00.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il secondo motivo, ritenendo sufficiente la motivazione della sentenza impugnata e non configurabile un vizio di motivazione nei termini oggi consentiti dall’art. 360, n. 5, c.p.c. Ha invece accolto il primo motivo, affermando che, per le liquidazioni regolate dal D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 37/2018, il giudice non può diminuire i valori medi oltre il 50% e che, nel caso concreto, gli importi liquidati per entrambi i gradi erano inferiori ai minimi applicabili in rapporto al valore della controversia calcolato secondo il criterio del disputatum. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
consente il sindacato di legittimità per violazione di legge, qui invocato per la dedotta errata applicazione dei parametri di liquidazione delle spese
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
consente la denuncia di nullità della sentenza, ma non la censura di mera contraddittorietà o insufficienza della motivazione nei limiti ulteriormente precisati dalla giurisprudenza
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
dopo la riforma del 2012 il vizio motivazionale è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo, restando esclusa la deduzione di insufficienza o contraddittorietà della motivazione
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la mancanza, apparenza o irriducibile contraddittorietà della motivazione può tradursi in nullità della sentenza
art. 111, comma 6, Cost.
richiede il "minimo costituzionale" della motivazione della decisione
art. 4 D.M. 5 aprile 2014, n. 55
per la liquidazione delle spese i valori medi possono essere diminuiti, ma nei limiti massimi stabiliti dalla normativa vigente; nel regime applicabile non è consentita una riduzione oltre il 50%
impone che il compenso del professionista sia proporzionato e non ridotto a livelli simbolici o non consone al decoro della professione
art. 1, comma 1, lett. a), D.M. 8 marzo 2018, n. 37
ha modificato l’art. 4 del D.M. n. 55/2014 rendendo inderogabile la soglia massima di riduzione del 50% dei valori medi
art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014
nel testo vigente dopo la modifica del 2018 prevede che i valori medi "possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento"
art. 101, paragrafo 1, TFUE
richiamato nel quadro della giurisprudenza UE sulla compatibilità delle tariffe professionali con le regole di concorrenza
art. 4, paragrafo 3, TUE
richiamato con l’art. 101 TFUE nel giudizio di compatibilità europea delle tariffe professionali
Massime di principio
- Nel sistema vigente dei parametri forensi, il giudice che liquida le spese processuali non può scendere sotto il limite massimo di riduzione previsto dalla tabella applicabile; se lo fa, la liquidazione è censurabile per violazione di legge.
- La motivazione sulla liquidazione delle spese è sufficiente quando consente di ricostruire la ratio decidendi; non è più consentito in cassazione lamentare la mera contraddittorietà o insufficienza motivazionale, salvo i casi di motivazione mancante, apparente o incomprensibile.
- Ai fini della liquidazione delle spese, il valore della causa va determinato secondo il criterio del disputatum, cioè in base a quanto effettivamente domandato o impugnato nel giudizio di riferimento.
- Se in appello si controverte esclusivamente sulla regolazione delle spese del primo grado, il valore della causa ai fini della liquidazione corrisponde all’importo delle spese poste a base della decisione impugnata.
- La riduzione dei compensi professionali non può tradursi in somme meramente simboliche, poiché il compenso deve restare proporzionato all’attività svolta e coerente con il decoro professionale.
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