Cassazione Civile, Ordinanza n. 13618/2024 del 16/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (investitore)
La controversia
La controversia nasce dall'investimento di un risparmiatore in obbligazioni "Cerruti Finance". L'erede dell'investitore agiva contro la banca sostenendo che, in occasione della scadenza di alcuni BOT, un dipendente della filiale si era recato al domicilio del cliente e lo aveva indotto a sottoscrivere un ordine presentato come acquisto di BOT, lasciando però in bianco il modulo poi utilizzato per comprare i titoli obbligazionari contestati, negoziati fuori mercato e destinati a investitori istituzionali. Si deduceva inoltre che la banca non aveva fornito documentazione informativa, né aveva illustrato le caratteristiche e i rischi dell'operazione, e che il cliente aveva sempre investito in strumenti diversi e meno rischiosi. In primo grado le domande di nullità, inefficacia, risoluzione e risarcimento venivano respinte. In appello l'attrice insisteva per la dichiarazione di nullità e/o inefficacia, o comunque per la risoluzione per grave inadempimento, del contratto quadro di negoziazione e/o del singolo ordine di acquisto, oltre alla restituzione del prezzo corrisposto. La banca ricorreva per cassazione deducendo: 1) violazione dell'art. 345 c.p.c. per asserita introduzione in appello di domande nuove, perché solo in secondo grado si sarebbe fatto riferimento al contratto quadro, al grave inadempimento e all'art. 1218 c.c.; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione e ampliamento del thema decidendum rispetto alle domande originarie; 3) violazione degli artt. 116 c.p.c. e 1455 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la Corte d'appello avesse rivalutato in modo errato le prove, trascurando circostanze come la consegna del documento sui rischi, il rifiuto del cliente di fornire informazioni, la percezione delle cedole e la presenza di altri titoli in portafoglio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della banca. Ha ritenuto inammissibili, per carenza di interesse, i primi due motivi: ha osservato che l'azione proposta poteva comunque fondarsi sull'impugnativa negoziale dell'atto esecutivo di acquisto dei titoli, anche a prescindere da una specifica domanda sul contratto quadro; ha richiamato il principio per cui, in materia di intermediazione finanziaria, il contratto quadro genera obblighi reciproci, mentre le singole operazioni di investimento costituiscono atti attuativi autonomamente rilevanti. Ha poi dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, perché volto in realtà a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità; ha inoltre ribadito che nei giudizi risarcitori relativi ai servizi di investimento l'onere di provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta grava sull'intermediario, e che l'intermediario non è esonerato dalla valutazione di adeguatezza nemmeno se il cliente non fornisca tutte le informazioni richieste. La banca è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il divieto di domande nuove in appello è stato invocato dalla ricorrente, ma la Corte ha ritenuto non decisivo il motivo perché la pretesa poteva già ricavarsi dalla domanda originaria e, in ogni caso, l'impugnativa riguardava l'atto esecutivo dell'operazione di investimento.
È stato richiamato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha escluso che vi fosse un illegittimo ampliamento del thema decidendum, poiché la controversia restava comunque ancorata all'operazione di investimento contestata.
La censura è stata ritenuta inammissibile perché, sotto il profilo della violazione di legge, mirava in realtà a contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
È stata richiamata dalla ricorrente per contestare la gravità dell'inadempimento; la Corte non ha accolto la censura, ritenendo insindacabile in cassazione la rivalutazione del merito effettuata dalla Corte d'appello.
La banca lamentava che il riferimento a questa norma fosse stato introdotto solo in appello; la Corte ha osservato che la domanda risarcitoria poteva essere comunque qualificata autonomamente in relazione alla mancata corretta informazione.
art. 23 d.lgs. 24 febbraio 1928, n. 58
Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento spetta ai soggetti abilitati l'onere di provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta.
art. 12 preleggi
È stato richiamato come criterio ermeneutico per interpretare il nuovo art. 360, n. 5, c.p.c. nel senso di una riduzione del sindacato di legittimità al minimo costituzionale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La Corte ha ribadito che non può essere usato per denunciare un mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento delle prove.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice attribuisca a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o ometta di applicare la regola legale di valutazione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio denunciabile è solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo; non è consentita una nuova valutazione delle prove o la censura della sufficienza della motivazione.
Massime di principio
- Nel contenzioso relativo ai servizi di investimento, le singole operazioni compiute dall'intermediario in esecuzione del contratto quadro costituiscono atti autonomamente rilevanti e possono essere contestate anche senza impugnare specificamente il contratto quadro.
- La domanda proposta in giudizio deve essere interpretata secondo il suo effettivo contenuto sostanziale: non vi è mutatio libelli se il petitum sostanziale resta ancorato alla medesima operazione finanziaria contestata e ai medesimi fatti storici dedotti fin dall'atto introduttivo.
- In cassazione non è consentito trasformare una critica alla valutazione delle prove in una denuncia di violazione di legge o di omesso esame, quando si solleciti in realtà una nuova lettura del materiale istruttorio.
- Nel giudizio di risarcimento danni da servizi di investimento l'intermediario sopporta l'onere di provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta e di aver correttamente informato il cliente; la sola mancanza di collaborazione del risparmiatore non esonera l'intermediario dalla valutazione di adeguatezza dell'operazione sulla base delle informazioni comunque disponibili.
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