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Cassazione Penale, Ordinanza n. 41163/2025 del 22/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sulla responsabilità per tentata estorsione resta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Roma del 24/02/2025 deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla responsabilità per il tentato reato di estorsione. Sosteneva che la ricostruzione dei fatti fosse viziata da travisamento della prova. La Corte di cassazione rileva però che le censure riproponevano in sostanza doglianze già svolte in appello e già disattese con motivazione логicamente corretta, richiamando in particolare la ricostruzione della condotta estorsiva fondata anche su una perizia sul contenuto delle registrazioni di conversazioni con la persona offesa, dalle quali risultava l'assenza di una pretesa giuridicamente azionabile e un tentativo univoco di incidere illecitamente sul rapporto lavorativo. Il ricorso veniva quindi qualificato come una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • artt. 56, 629 c.p.

    Richiamati come base della contestazione di tentata estorsione; la Corte non ne discute la tipicità in astratto, ma afferma che le censure sul relativo giudizio di responsabilità sono infondate perché meramente reiterative e orientate a ottenere una diversa lettura del merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato quale base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito riproporre censure meramente reiterative di doglianze già esaminate e motivate in appello, quando la sentenza impugnata abbia risposto con argomentazioni non affette da illogicità manifeste.
  • Il vizio di travisamento della prova non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito o una lettura alternativa del compendio probatorio.
  • Se la motivazione di merito valorizza elementi probatori specifici, come una perizia sul contenuto di registrazioni, e ne trae una ricostruzione coerente della condotta, la Cassazione non può sostituire la propria lettura a quella del giudice di merito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieEstorsioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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