Cassazione Civile, Ordinanza n. 11214/2024 del 26/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ministero)
La controversia
Due ex componenti del collegio commissariale di procedure di amministrazione straordinaria di società del gruppo Cariboni Paride avevano chiesto l'accertamento del diritto a un compenso più elevato rispetto a quello già liquidato con decreto ministeriale, con condanna delle procedure al pagamento del residuo. In primo grado il Tribunale di Milano aveva dichiarato improcedibili le domande verso le società in amministrazione straordinaria per un preteso difetto temporaneo di giurisdizione; la Corte d'appello aveva invece ritenuto che la questione attinente all'autorità davanti alla quale far valere il credito fosse questione di rito e aveva deciso nel merito, rigettando la pretesa. Nel ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'art. 353 c.p.c., sostenendo che, una volta ritenuto erroneo il giudice di primo grado sul punto della giurisdizione/rito, la Corte d'appello avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice; 2) violazione della disciplina sulla liquidazione dei compensi dei commissari, assumendo che al momento della cessazione dall'incarico le procedure non erano chiuse, che mancavano dati definitivi su attivo e passivo, che il compenso poteva solo essere provvisorio e che il Ministero avrebbe adottato i coefficienti di liquidazione senza adeguata motivazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che la questione sulla necessità di proporre la pretesa davanti al giudice della procedura di amministrazione straordinaria non integra un problema di giurisdizione o competenza, ma una questione di rito, sicché non operava l'art. 353 c.p.c. e la Corte d'appello poteva decidere nel merito. Ha inoltre rilevato che, quanto al compenso del commissario cessato anticipatamente, la Corte territoriale aveva correttamente valorizzato la normativa speciale che consente la liquidazione "tenuto conto dell'opera prestata" e la legittimità della liquidazione all'esito dell'incarico in funzione di economia della procedura; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava realmente con la motivazione della sentenza impugnata ed era generico nel contestare i coefficienti adottati dal Ministero. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La rimessione al primo giudice è prevista solo quando il giudice d'appello riformi la sentenza dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario negata dal primo giudice; non opera quando la questione attiene al rito e non alla giurisdizione o competenza.
È stato invocato per dedurre nullità della sentenza e del procedimento, ma il motivo è stato respinto perché la Corte d'appello aveva correttamente deciso nel merito.
È stato invocato per denunciare violazione di norme sulla liquidazione del compenso dei commissari; la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specifica correlazione con la motivazione impugnata.
art. 11 del regio decreto n. 1611/1933
Richiamato in relazione alla notificazione del ricorso all'Avvocatura distrettuale invece che a quella generale; il vizio è stato ritenuto sanato dalla costituzione del Ministero.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato come parametro del contributo unificato dovuto ai fini dell'ulteriore importo.
Citato nel percorso processuale per l'individuazione del giudice competente, ma non è stata la ratio decisiva della decisione di legittimità.
art. 4 d.m. 4 dicembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico
Consente la liquidazione del compenso al commissario che cessi dalle funzioni prima della chiusura della procedura, 'tenuto conto dell'opera prestata'.
artt. 1, 2 e 4, comma 2, d.m. n. 570/1992
Richiamati dai ricorrenti per contestare la liquidazione del compenso e i coefficienti adottati dal Ministero; la censura non è stata accolta.
art. 500 della legge finanziaria del 2007
Invocato dai ricorrenti a sostegno della pretesa di una diversa liquidazione del compenso; non ha portato all'accoglimento del motivo.
Massime di principio
- La controversia sulla necessità di proporre una pretesa creditoria davanti al giudice della procedura concorsuale, anziché al giudice ordinario di cognizione, integra una questione di rito e non di giurisdizione o competenza; pertanto, se il giudice d'appello corregge la decisione del primo giudice su tale punto, non deve applicare la rimessione al primo giudice prevista dall'art. 353 c.p.c.
- La liquidazione del compenso del commissario di una procedura di amministrazione straordinaria non ha natura meramente discrezionale, ma attiene a un diritto soggettivo del soggetto che ha svolto l'incarico; la contestazione dell'atto amministrativo di determinazione del compenso resta quindi devoluta alla tutela del giudice ordinario.
- Quando la normativa speciale prevede la liquidazione del compenso del commissario che cessi dall'incarico prima della chiusura della procedura 'tenuto conto dell'opera prestata', il compenso può essere determinato anticipatamente senza attendere necessariamente la conclusione della procedura, purché la liquidazione sia coerente con la disciplina applicabile e con esigenze di economicità della procedura.
- In sede di legittimità, la censura di violazione di legge o di vizio motivazionale deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; è inammissibile il motivo che si limiti a riproporre la critica all'atto amministrativo o a formulare contestazioni generiche senza misurarsi con la motivazione della decisione.
- Le questioni processuali sulla validità della notificazione possono restare sanate dalla costituzione dell'intimato, quando il vizio non abbia impedito il raggiungimento dello scopo dell'atto.
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