Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45049/2022 del 25/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che aveva riqualificato il fatto in furto aggravato e rideterminato le pene. Defeudis denunciava insufficiente motivazione della determinazione della pena e presunta violazione del divieto di reformatio in peius; Sami lamentava carenza di motivazione sul calcolo della pena e la mancata applicazione della riduzione di un terzo per le circostanze attenuanti generiche; Gaeta contestava la ritenuta partecipazione concorsuale (vantando diversa ricostruzione fattuale di primo grado), la mancata applicazione delle attenuanti in regime di prevalenza, la valutazione della pena non congrua rispetto alla sua volontà di riabilitazione e la qualificazione/quantificazione della recidiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Matteo Mario Defeudis e di Salaheddine (Sami) Sami, ritenendo manifestamente infondate le censure sulla motivazione della pena e sul divieto di reformatio in peius (in particolare osservando che la riqualificazione del fatto può legittimamente incidere diversamente sulle circostanze). Ha invece accolto il ricorso di Daniela Lucia Gaeta: la cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato perché la sentenza di appello non ha motivato con sufficiente specificità la concreta forma e il nesso causale del contributo concorsuale della Gaeta (la motivazione era generica e contraddittoria rispetto a quanto emerso in primo grado). La sentenza è stata annullata limitatamente a Gaeta con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Torino; i ricorsi degli altri due sono stati dichiarati inammissibili e le statuizioni a loro carico confermate.

Norme richiamate

  • Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (e successive conversioni/modificazioni)

    richiamato integralmente nel provvedimento

    Disciplina la possibilità di discussione orale e la requisitoria scritta in via emergenziale; qui le parti non hanno chiesto discussione orale e il P.G. ha depositato requisitoria scritta che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi

  • Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, art. 173, comma 1

    richiamato nel dispositivo

    Limita l'ambito dei motivi di cassazione per i ricorsi relativi al giudizio abbreviato; i ricorrenti hanno articolato i motivi nei limiti di tale articolo

  • Codice penale, art. 110

    Regola il concorso di persone nel reato; la Corte ricorda che per configurare concorso occorre un contributo materiale o psicologico significativo e specificamente motivato, non la mera presenza o connivenza

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 25739 del 09/05/2017, Pedraza; Sez. 5, n. 41188 del 10/07/2014, Zavanese)

    citazioni giurisprudenziali contenute nella motivazione

    Principio secondo cui, nel giudizio di appello, la diversa qualificazione giuridica del fatto può giustificare una diversa incidenza delle circostanze e una diversa misura della riduzione senza violare il divieto di reformatio in peius

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti; Sez. 6, n. 61 del 26/11/2002, Delle Grottaglie)

    citazioni giurisprudenziali contenute nella motivazione

    Richiama il principio che la mera condotta omissiva/connivente non è sufficiente per la responsabilità per concorso e che la sentenza di merito deve motivare specificamente sull'esistenza e sulle modalità del contributo concorsuale

Massime di principio

  • Quando il giudice d'appello riqualifica il fatto in reato meno grave, una diversa misura delle attenuanti e della riduzione della pena non costituisce automaticamente reformatio in peius: la diversa qualificazione può giustificare una diversa incidenza degli elementi attenuanti/aggravanti
  • Per l'affermazione del concorso di persone è indispensabile una motivazione specifica che illustri il contributo materiale o psicologico del concorrente; la semplice presenza, attesa in auto o condotta omissiva non bastano senza nesso causale e prova del contributo alla commissione del reato
  • Le censure sulla determinazione numerica della pena (calcolo aritmetico) possono essere superate se il giudice ha motivato in termini sostanziali la scelta della pena e l'incidenza delle circostanze; tuttavia la motivazione deve permettere di comprendere l'iter logico che ha condotto al risultato
  • Nei giudizi abbreviati e nelle impugnazioni successive valgono limiti specifici (art. 173 disp. att.) che restringono l'oggetto di cassazione: i difensori devono formulare i motivi entro i limiti consentiti e puntare a vizi formali e di motivazione evincibili
  • Se la motivazione di merito è generica o contraddittoria rispetto agli accertamenti di primo grado, la Cassazione può annullare con rinvio per nuovo esame, lasciando al giudice di merito la piena autonomia nel rinnovato esame ma imponendo specificità motivazionale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.