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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29384/2023 del 23/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (conduttore)

La controversia

La controversia riguarda un contratto di locazione che la corte territoriale, quale giudice del rinvio dopo una precedente cassazione, ha ritenuto concluso tra il conduttore e più locatori. In appello era stata esclusa la domanda principale di rilascio per occupazione senza titolo, ma era stata accolta la domanda subordinata di risoluzione per inadempimento del conduttore, con condanna al pagamento dei canoni non corrisposti. Il ricorrente ha impugnato la sentenza d’appello con cinque motivi: 1) violazione degli artt. 1453, 1223, 2697, 112 e 345 c.p.c., sostenendo che la risoluzione sarebbe stata pronunciata sulla base di una domanda nuova o comunque inammissibile in appello, riferita a canoni maturati dopo la proposizione della domanda originaria; 2) violazione degli artt. 99 e 100 c.p.c., per asserito difetto di interesse ad agire dei locatori rispetto a diritti non ancora sorti alla data della domanda; 3) violazione degli artt. 1587, 1223, 1226, 2697, 324, 329 e 115 c.p.c., per la liquidazione equitativa dei canoni, ritenuta arbitraria perché non ancorata alle pattuizioni e al giudicato formatosi sull’entità del canone corrisposto sino al 2003; 4) violazione degli artt. 2909, 2028, 2032, 1705 c.c. e di varie norme processuali, per la condanna al risarcimento in favore di alcuni soggetti che avrebbero prestato acquiescenza o non avrebbero assunto la qualità di parte, nonché per l’ammissione della domanda di una soggetto che non sarebbe stata parte nei precedenti gradi; 5) violazione degli artt. 2909 e 1306 c.c. e degli artt. 324, 329, 97, 91 e 92 c.p.c., per la condanna alle spese di lite in favore di soggetti non legittimati o già definitivamente soccombenti, e per la mancata compensazione o regolazione coerente delle spese reciproche. La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specifica allegazione e localizzazione degli atti, infondato il secondo perché l’interesse ad agire deve sussistere al momento della decisione, e fondato il terzo perché la quantificazione equitativa del canone non poteva prescindere dal giudicato interno e dai parametri desumibili dal canone originariamente corrisposto; ha dichiarato assorbiti i motivi quarto e quinto. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e il rinvio alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione per la rideterminazione dei rapporti economici e delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, ha dichiarato inammissibile il primo, infondato il secondo e assorbiti il quarto e il quinto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al solo motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, per un nuovo esame della quantificazione dei canoni dovuti e per la regolazione delle spese. La censura decisiva ha riguardato l’erronea determinazione equitativa dell’importo dei canoni, che il giudice del rinvio avrebbe dovuto invece ancorare alle pattuizioni e al giudicato formatosi sul canone originariamente corrisposto.

Norme richiamate

  • art. 1453 c.c.

    richiamato in tema di risoluzione per inadempimento del contratto di locazione; la Corte non entra nel merito della sua violazione perché il primo motivo è dichiarato inammissibile

  • art. 1223 c.c.

    richiamato con riferimento al danno/conseguenze economiche dell'inadempimento; la quantificazione economica deve essere coerente con i parametri giuridici e fattuali rilevanti

  • art. 2697 c.c.

    evocato in relazione all'onere della prova sull'esatto ammontare dei canoni e sui fatti posti a base delle censure

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per la dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; il motivo è però dichiarato inammissibile

  • art. 345 c.p.c.

    invocato per sostenere la novità/inammissibilità in appello della domanda di risoluzione relativa ai canoni successivi; la censura non supera il vaglio di specificità

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    la Corte ribadisce l'onere di specifica indicazione e localizzazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso per cassazione

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato quale ulteriore presidio dell'onere di produzione documentale a pena di improcedibilità

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato per la legittimazione/interesse ad agire; la Corte precisa che l'interesse deve sussistere al momento della decisione

  • art. 100 c.p.c.

    l'interesse ad agire è ritenuto sufficiente se esistente al momento della decisione, anche se non al momento della domanda

  • art. 1587 c.c.

    richiamato come norma relativa agli obblighi del conduttore; rileva nel quadro dell'inadempimento locatizio

  • art. 1226 c.c.

    richiamato in tema di liquidazione equitativa; la Corte censura l'uso arbitrario dell'equità quando vi siano parametri vincolanti da rispettare

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato rispetto al giudicato interno/formale e alla stabilità delle statuizioni non impugnate

  • art. 329 c.p.c.

    richiamato in relazione all'acquiescenza e agli effetti del passaggio in giudicato delle statuizioni non contestate

  • art. 115 c.p.c.

    evocato per contestare la valutazione delle prove e la determinazione del canone

  • art. 2909 c.c.

    richiamato con riferimento all'efficacia del giudicato, che il giudice del rinvio deve rispettare nella ricostruzione del canone

  • art. 2028 c.c.

    richiamato nel quarto motivo, in relazione alla pretesa tutela di soggetti e posizioni soggettive nel rapporto controverso

  • art. 2032 c.c.

    richiamato nel quarto motivo, senza che la Corte ne esamini il merito per assorbimento

  • art. 1705 c.c.

    richiamato nel quarto motivo in tema di rappresentanza/gestione nell'interesse altrui, ma la censura resta assorbita

  • art. 103 c.p.c.

    richiamato nel quarto motivo in relazione alla pluralità di posizioni e alla scindibilità delle azioni

  • art. 348 c.p.c.

    richiamato nel quarto motivo, senza statuizione specifica per assorbimento

  • art. 394 c.p.c.

    richiamato nel quarto motivo con riferimento al giudizio di rinvio e ai suoi limiti

  • art. 1306 c.c.

    richiamato nel quinto motivo in tema di effetti del giudicato e opponibilità tra condebitori o parti

  • art. 97 c.p.c.

    richiamato nel quinto motivo in materia di spese e riparto processuale

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per la condanna alle spese secondo soccombenza

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato per la possibile compensazione delle spese

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, chi deduce la violazione di legge o un error in procedendo deve indicare in modo specifico i fatti processuali rilevanti, gli atti e i documenti su cui fonda la censura, nonché la loro precisa localizzazione nei fascicoli di merito; non è sufficiente un richiamo generico o la trascrizione parziale e selettiva di brani d'atto.
  • L'onere di autosufficienza del ricorso per cassazione non va inteso in modo eccessivamente formalistico, ma resta necessario che il contenuto degli atti richiamati sia indicato puntualmente nella parte di interesse e che sia segnalata la loro presenza nel processo di merito.
  • Ai fini dell'art. 100 c.p.c., l'interesse ad agire deve sussistere al momento della decisione, non necessariamente già al momento della proposizione della domanda.
  • Il giudice del rinvio, quando è coperto da giudicato un accertamento preliminare decisivo, deve attenersi a tale accertamento anche nella ricostruzione dei conseguenti profili economici; una liquidazione equitativa è illegittima se ignora parametri di fatto ormai stabilizzati dal giudicato o desumibili dalle pattuizioni accertate.
  • La mera novità della domanda o la sua eventuale non proponibilità in appello non possono essere utilmente dedotte in cassazione se la relativa eccezione non risulta tempestivamente sollevata nei gradi di merito e se la censura non è adeguatamente specificata nei suoi presupposti fattuali.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeImpugnazioniProveSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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