Cassazione Civile, Ordinanza n. 13688/2024 del 16/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una candidata inserita nelle graduatorie d'istituto di III fascia del personale ATA, che chiedeva il riconoscimento di 0,60 punti per il servizio svolto presso una ASL di Teramo dal 4 settembre 2000 al 3 settembre 2001 e, conseguentemente, la valutazione piena del servizio prestato presso l'istituto scolastico nei giorni 6, 7 e 8 marzo 2017. La domanda era fondata sull'allegato A del d.m. n. 717 del 2014, che consente di valutare il servizio prestato alle dipendenze di amministrazioni statali, enti locali e patronati scolastici. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che la ASL dovesse essere considerata amministrazione statale. Con il ricorso per cassazione, le amministrazioni scolastiche hanno dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente incluso le ASL nel novero delle amministrazioni statali e, quindi, indebitamente consentito la valutazione del servizio prestato presso di esse ai fini del punteggio nella graduatoria ATA.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto erronea la qualificazione delle ASL come amministrazioni statali, osservando che l'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001 distingue le amministrazioni dello Stato dagli enti e dalle amministrazioni del Servizio sanitario nazionale. Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., ha rigettato l'originaria domanda della controricorrente. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito per l'alterno esito dei giudizi e ha condannato la controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001
«Per amministrazioni pubbliche si intendono ... tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale»
La disposizione contiene una definizione ampia di amministrazioni pubbliche, ma distingue gli enti del Servizio sanitario nazionale dalle amministrazioni dello Stato; dunque le ASL non possono essere equiparate alle amministrazioni statali ai fini del riconoscimento del punteggio.
La Corte ha deciso nel merito direttamente, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto dopo la cassazione della sentenza impugnata.
d.m. n. 717 del 2014, allegato A
La disciplina del punteggio nelle graduatorie d'istituto ATA consente di valutare il servizio prestato presso amministrazioni statali, enti locali e patronati scolastici; il servizio svolto presso una ASL non rientra in tale previsione.
Massime di principio
- Ai fini della valutazione del servizio nelle graduatorie del personale ATA, il servizio prestato presso una ASL non è equiparabile al servizio prestato alle dipendenze di un'amministrazione statale, quando la normativa di settore limiti espressamente il computo a specifiche categorie di enti.
- L'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001, pur definendo in modo ampio le pubbliche amministrazioni, distingue le amministrazioni dello Stato dagli enti del Servizio sanitario nazionale; tale distinzione non può essere superata in via interpretativa per estendere benefici o punteggi previsti solo per il servizio presso amministrazioni statali.
- Quando la causa è decisa esclusivamente sulla base dell'erronea qualificazione giuridica di un ente e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c.
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