Cassazione Penale, Ordinanza n. 36476/2025 del 10/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo era aspecifico: non censurava la concreta ragione della revoca della sospensione condizionale della pena, ma prospettava un tema di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. del tutto estraneo al giudizio di esecuzione. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del tribunale che aveva revocato la sospensione condizionale della pena. La revoca era fondata sulla successiva commissione di un delitto nel quinquennio per cui era stata inflitta una pena detentiva, ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 1, c.p. Con l'unico motivo di ricorso, tuttavia, egli deduceva la mancanza di motivazione in ordine all'inesistenza delle condizioni per un proscioglimento ex art. 129 c.p.p., profilo ritenuto dalla Corte estraneo al tema devoluto al giudice dell'esecuzione e non confrontantesi con la ratio del provvedimento impugnato.
Norme richiamate
La revoca della sospensione condizionale della pena è corretta quando, successivamente, il condannato commette un delitto nel quinquennio per il quale sia inflitta una pena detentiva.
La questione dell'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. è estranea al perimetro del giudizio di esecuzione quando l'oggetto del provvedimento è la revoca della sospensione condizionale della pena.
In caso di inammissibilità del ricorso, sono poste a carico del ricorrente le spese processuali e una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che non si confronti con la specifica ratio decidendi del provvedimento impugnato e sviluppi censure eccentriche rispetto al tema deciso.
- Nel giudizio di esecuzione, quando si contesta la revoca della sospensione condizionale della pena, non è pertinente dedurre l'assenza delle condizioni per un proscioglimento ex art. 129 c.p.p., se tale tema non rientra nell'oggetto della decisione impugnata.
- La revoca della sospensione condizionale della pena è giustificata, ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 1, c.p., dalla commissione di un ulteriore delitto nel quinquennio per il quale sia stata inflitta pena detentiva.
- L'aspecificità del motivo di ricorso, per mancato confronto con il percorso logico-giuridico del provvedimento, determina l'inammissibilità del ricorso e le conseguenze economiche previste dalla legge.
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