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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05673/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione: si censura il mancato superamento della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sostenendo che il Tribunale si è limitato a richiamare la natura assoluta della presunzione senza valutare elementi ritenuti rilevanti dal GIP (marginalità e temporalità della partecipazione, mera assistenza in operazioni finanziarie digitali per conto del sodalizio, esercizio di onesta attività lavorativa, mancata emersione come affiliato nelle successive indagini) e la volontaria recisione dei rapporti con l'associazione mafiosa

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per motivi manifestamente infondati. La Corte ha ritenuto prevalente la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. in tema di reati di associazione mafiosa, confermando che la custodia cautelare in carcere è la misura adeguata e ripristinando la misura intramuraria. Si è dato rilievo alla sentenza non definitiva di condanna del 14 maggio 2025 (pena sei anni e otto mesi) e all'assenza di condizioni particolari (assistenza alla prole o gravi patologie) che giustifichino misure alternative. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; la cancelleria curerà gli adempimenti previsti

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Individua il reato di associazione di tipo mafioso, che costituisce il titolo di reato rilevante ai fini dell'applicazione della presunzione cautelare prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Secondo la Corte, nell'ipotesi di associazione di tipo mafioso sussiste una doppia presunzione riguardo alle esigenze cautelari e all'adeguatezza della custodia carceraria; in particolare la presunzione favorevole alla misura intramuraria è assoluta e prevalente, salvo i casi tassativamente previsti dai commi successivi

  • art. 275, commi 4 e 4-bis, cod. proc. pen.

    Indicano le ipotesi in cui l'assoluta presunzione prevista dal comma 3 può essere superata: occorre la verifica dei casi specifici e delle condizioni che legittimano misure diverse dalla detenzione in carcere

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna per spese e l'irrogazione di una somma a titolo di sanzione pecuniaria per ricorsi manifestamente infondati; la Corte l'ha applicata per condannare il ricorrente

  • art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

    Norma procedurale relativa agli adempimenti della cancelleria dopo la decisione; la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti prescritti

Massime di principio

  • In procedimenti per associazione di tipo mafioso l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. produce una presunzione forte e, nella prassi, il giudice attribuisce prevalenza alla custodia carceraria salvo prove concrete e stringenti di superamento
  • Per superare la presunzione è necessario fornire prove specifiche e pregnanti della effettiva e volontaria recisione di ogni rapporto con il sodalizio (non bastano mere affermazioni o elementi generici come lavoro onesto): documentazione, comportamenti successivi e indagini positive in tal senso sono richiesti
  • Una condanna non definitiva per associazione mafiosa pesa significativamente nella valutazione delle esigenze cautelari: la persistente gravità del titolo di reato rafforza l'argomentazione per la custodia in carcere
  • Circostanze personali particolari (assistenza necessaria alla prole, gravi patologie incompatibili con la detenzione) possono incidere sulla scelta della misura ma devono risultare dall'istruttoria e non essere solo prospettate
  • Ricorsi in cassazione manifestamente infondati possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; quindi è rischioso proporre impugnazioni senza adeguata base probatoria

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