Cassazione Penale, Sentenza n. 26919/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia sulla competenza territoriale nel processo a carico di Riccardo Festinese e Alessandro De Giuseppe per il reato di diffamazione aggravata commessa con una trasmissione televisiva ("Le Iene") del 24.5.2022, con offesa alla reputazione di Stefania Cappa. Questione posta: se l'art. 30, comma 5, della legge n. 223/1990 (foro della residenza della persona offesa per diffamazione via trasmissione con attribuzione di un fatto determinato) debba applicarsi a chiunque commetta il reato via TV/radio (inclusi conduttori/autori) oppure solo ai soggetti espressamente indicati nel comma 1 (concessionari o loro delegati), con conseguente applicazione, in caso contrario, delle regole generali di competenza (art. 9 c.p.p.). La questione è aggravata dalla declaratoria di incostituzionalità dell'art. 13 L.47/1948 e, in via consequenziale, dell'art. 30, comma 4, L.223/1990 (sent. Corte cost. n.150/2021).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto ammissibile il rinvio e ha deciso che, anche dopo la sentenza della Corte costituzionale n.150/2021, in tema di diffamazione commessa mediante trasmissioni radiofoniche o televisive consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, la competenza territoriale si determina applicando l'art. 30, comma 5, L. 6 agosto 1990, n. 223, con riferimento al luogo di residenza della persona offesa. Ne consegue che, nel caso di specie, deve essere dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Milano. La Corte ha motivato che la declaratoria di incostituzionalità ha riguardato la parte sanzionatoria (rimando all'art.13 L.47), ma non ha annullato la funzione del comma 5 in tema di competenza, il quale può legittimamente essere collegato ora all'art. 595 c.p.; pertanto la regola del foro della persona offesa vale "per chiunque" commetta diffamazione via TV/radio con attribuzione di fatto determinato.
Norme richiamate
Consente al giudice di rimetterre alla Corte di cassazione questioni di competenza non manifestamente infondate; utilizzato dal Tribunale di Milano per il rinvio pregiudiziale.
legge 6 agosto 1990, n. 223, art. 30, comma 5
Per i reati di cui ai commi 1,2 e 4 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Per i reati di cui al comma 4 il foro competente è determinato dal luogo di residenza della persona offesa.
La Corte di cassazione interpreta il richiamo del comma 5 come applicabile, anche dopo la declaratoria di incostituzionalità del comma 4, ai reati di diffamazione commessi via trasmissione radio/TV con attribuzione di un fatto determinato, individuando la competenza nel foro di residenza della persona offesa, indipendentemente dalla qualifica soggettiva dell'imputato.
legge 6 agosto 1990, n. 223, art. 30, comma 4
Nel caso di reati di diffamazione commessi attraverso trasmissioni consistenti nell'attribuzione di un fatto determinato, si applicano ai soggetti di cui al comma primo le sanzioni previste dall'art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47
Parte sanzionatoria dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale (sent. n.150/2021). La Corte di cassazione ritiene che ciò non determini l'estinzione della funzione del comma 5 in tema di competenza territoriale.
legge 8 febbraio 1948, n. 47, art. 13
Dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale (sent. n.150/2021) nella parte che imponeva la pena detentiva obbligatoria; la caduta di questa norma ha portato la Corte costituzionale a ricollegare la tutela all'art. 595 c.p.
Norma generale sul delitto di diffamazione; la Corte costituzionale e la Cassazione hanno indicato che, dopo la declaratoria di incostituzionalità, l'art. 595 (con le aggravanti) resta il riferimento per la punibilità e consente di intendere il rinvio del comma 5 dell'art. 30 come collegabile all'art. 595.
art. 9, comma 1, cod. proc. pen.
Regola generale della competenza territoriale per delitti; la Corte di cassazione ha ritenuto che in presenza delle condizioni previste dall'art. 30, comma 5, questa regola venga derogata in favore del foro della persona offesa.
Sentenza Corte costituzionale n. 150 del 2021
Ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 13 L.47/1948 e, in via consequenziale, dell'art. 30, comma 4, L.223/1990, precisando tuttavia che la tutela della reputazione resta garantita dall'art. 595 c.p.; ciò ha consentito alla Cassazione di interpretare il comma 5 dell'art. 30 come ancora operativo in ordine alla competenza, ricondotto ora all'art. 595 c.p.
Massime di principio
- Se la diffamazione è commessa mediante trasmissione radiofonica o televisiva e consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la competenza territoriale va in linea di principio determinata secondo l'art. 30, comma 5, L. 223/1990: il foro è quello della residenza della persona offesa.
- La regola del foro della persona offesa si applica indipendentemente dalla qualifica soggettiva dell'imputato (autore, conduttore, concessionario), ossia vale "per chiunque" commetta la diffamazione tramite i mezzi radiotelevisivi con attribuzione di fatto determinato.
- La declaratoria di incostituzionalità della disciplina sanzionatoria (art.13 L.47 e art.30, comma 4 L.223) non ha cancellato la funzione del comma 5 in ordine alla competenza, che va letta in collegamento all'art. 595 c.p.
- Se la condotta diffamatoria non rientra nell'attribuzione di un fatto determinato o non è stata svolta tramite trasmissione radio/TV, valgono le regole generali di competenza (art. 9 c.p.p.).
- In situazioni analoghe è opportuno sollevare tempestivamente l'eccezione di incompetenza territoriale (o, se necessario, chiedere il rinvio ex art. 24-bis c.p.p.) e verificare attentamente il luogo di residenza della persona offesa e la qualificazione della trasmissione come mezzo di comunicazione di massa.
- Per le pretese risarcitorie civili conseguenti alla diffamazione via media di massa, la giurisprudenza indirizza la competenza al giudice del domicilio o residenza del danneggiato; ciò rafforza l'opzione di favorire il foro della persona offesa in tema di tutela della reputazione.
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