Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32582/2022 del 05/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva confermato il sequestro preventivo a fini di confisca sino a concorrenza di euro 290.052,96, ritenendo che il provvedimento genetico fosse privo di motivazione in ordine al "periculum in mora" (rischio di dispersione) e che il Tribunale del riesame avesse illegittimamente considerato superflua tale motivazione in ragione della natura diretta del sequestro su somme bancarie (pericolosità in re ipsa). La difesa sosteneva altresì che il Tribunale del riesame non poteva integrare o supplire a carenze motivazionali del provvedimento originario e richiamava le indicazioni delle Sezioni Unite (sentenza "Ellade") che impongono motivazione anche sul periculum per i sequestri finalizzati alla confisca, salvo le cose la cui detenzione costituisca di per sé reato.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il provvedimento originario fosse affetto da radicale carenza motivazionale in ordine al periculum in mora e che il Tribunale del riesame non potesse sanare tale vuoto sostituendosi al giudice della cautela. La Corte ha altresì chiarito che le indicazioni delle Sezioni Unite (sentenza n. 36959/2021, "Ellade") sull'obbligo motivazionale si estendono anche alle ipotesi previste dall'art. 321, comma 2-bis, cod. proc. pen., salvo il caso delle cose la cui fabbricazione/uso/porto/detenzione/alienazione costituisca reato ex art. 240, comma 2, cod. pen. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro preventivo del 27 dicembre 2021 emesso dal G.I.P. del Tribunale di Napoli.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p., lett. c)

    Fondamento formale del motivo di ricorso relativo alla violazione di legge e carenza di motivazione impugnata in Cassazione.

  • art. 309, comma 9, c.p.p.

    Prevede che il Tribunale del riesame debba annullare il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento; la Corte ha richiamato questa regola come impedimento al riesame che supplisca la mancanza motivazionale.

  • art. 324, comma 7, c.p.p.

    Rinvio al riesame reale; la combinazione con l'art. 309 impone al Tribunale del riesame di non colmare i vuoti motivazionali del G.I.P.

  • art. 321, comma 2, c.p.p.

    Disposizione generale sul sequestro preventivo finalizzato alla confisca; la giurisprudenza delle Sezioni Unite richiede motivazione anche in ordine al periculum in mora per i sequestri funzionali alla confisca.

  • art. 321, comma 2-bis, c.p.p.

    il giudice dispone il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca

    Norma che disciplina il sequestro obbligatorio per delitti contro la PA. La Corte ha escluso che la sua natura "obbligatoria" esenti il giudice dall'onere di motivare il periculum in mora; la motivazione sul periculum è richiesta anche per il comma 2-bis salvo i casi espressamente esclusi (art. 240, comma 2).

  • art. 240, comma 2, c.p.

    la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato

    Le cose la cui detenzione costituisce reato sono escluse dall'obbligo di motivare il periculum in quanto la pericolosità è intrinseca e rende irrilevante la prognosi sulla dispersione.

  • art. 322-ter c.p.

    Riguarda la confisca per sproporzione e i beni suscettibili di confisca come profitto del reato; citata in relazione alla qualificazione dei beni sequestrati come confiscabili.

  • art. 323-ter c.p.

    Richiamato in combinato disposto con l'art. 321, comma 2-bis, quale base normativa che sostiene il sequestro adottato per il delitto di corruzione propria; non sottrae all'obbligo motivazionale sul periculum.

  • artt. 319 e 321 c.p. e art. 640-bis c.p.

    Norme penali richiamate per indicare i reati a cui sono ricondotti i profitti oggetto del sequestro: corruzione e frode informatica (640-bis). Sono il contesto fattuale ma non esonerano l'onere motivazionale del sequestro.

Massime di principio

  • Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede sempre una motivazione concisa anche in ordine al "periculum in mora" (rischio di dispersione), salvo il caso delle cose la cui detenzione costituisce di per sé reato (art. 240, comma 2, c.p.).
  • La qualificazione del sequestro come diretto (su somme o profitti) o la conferma che il bene è confiscabile non supplisce automaticamente all'onere di motivare il periculum in mora; la mera confiscabilità non giustifica ipso iure l'anticipazione ablativa.
  • Neppure il carattere "obbligatorio" del sequestro previsto dall'art. 321, comma 2-bis, c.p.p. esime il giudice dall'effettuare il necessario giudizio prognostico sul periculum in mora: l'obbligatorietà non può tradursi in automatismo decisionale che comprimerebbe diritti costituzionali.
  • Il Tribunale del riesame non può sanare lacune motivazionali gravi del provvedimento del G.I.P.; in caso di mancanza della motivazione essenziale il riesame deve annullare l'atto impugnato e non sostituirsi al giudice della cautela.
  • In concreto, per sostenere il periculum in mora il giudice deve valutare la solidità patrimoniale/finanziaria dell'indagato e i comportamenti illeciti che possano indurre a prognosticare un rischio di depauperamento; la motivazione può modulare l'enfasi a seconda della natura dei beni (es. denaro vs beni illeciti), ma non può essere meramente apparente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.