Cassazione Civile, Ordinanza n. 06281/2025 del 09/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda risarcitoria proposta da una società creditrice nei confronti della società incaricata della gestione e del recupero crediti, assunta come mandataria per le attività necessarie alla riscossione di un credito assistito da ipoteca di primo grado su un immobile di proprietà di terzi. La creditrice deduceva che la mandataria avesse omesso di rinnovare l’ipoteca alla scadenza del ventennio ex art. 2847 c.c., con conseguente estinzione della garanzia reale e danno patrimoniale. In primo grado la domanda veniva accolta e veniva respinta anche la manleva verso l’Agenzia delle Entrate; in appello veniva confermata la responsabilità della mandataria. Nel ricorso per cassazione la società soccombente deduceva: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c., perché la Corte d’appello avrebbe liquidato il danno sul valore del credito senza esaminare la denunciata violazione dell’art. 2855 c.c.; 2) violazione degli artt. 132 n. 4 c.p.c., 1226 c.c. e 115 c.p.c., per aver fatto ricorso alla liquidazione equitativa senza spiegare l’impossibilità o estrema difficoltà della prova del danno e senza confrontarsi con il criterio alternativo proposto; 3) omesso esame di fatto decisivo, per non avere considerato che l’immobile era di proprietà di terzi; 4) violazione degli artt. 1218, 1223, 1226 e 2855 c.c., per avere applicato in via principale il criterio equitativo anziché quello invocato dalla ricorrente; 5) violazione delle norme sul mutuo fondiario e sulla rinnovazione d’ufficio delle ipoteche, sostenendo che il Conservatore dovesse rinnovare d’ufficio l’iscrizione e che quindi fosse responsabile l’Agenzia delle Entrate, in base alla disciplina previgente e transitoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi, secondo e quarto motivi, osservando che la Corte territoriale aveva pronunciato sulla liquidazione del danno, che la motivazione non era apparente e che la liquidazione equitativa era stata motivata in modo congruo sulla base della diminuzione del valore di circolazione del credito conseguente alla perdita della garanzia. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per doppia conforme e, comunque, perché il fatto dedotto risultava già esaminato. Ha respinto il quinto motivo rilevando, da un lato, che la ricorrente aveva censurato solo alcune rationes decidendi e non anche quella autonoma relativa alla successiva nuova iscrizione ipotecaria richiesta dalla stessa; dall’altro, che l’ipoteca dei mutui fondiari soggetti al d.p.r. n. 7 del 1976 resta comunque assoggettata al termine ventennale dell’art. 2847 c.c., con cessazione automatica degli effetti se non rinnovata, e che non sussiste, dopo l’abrogazione della disciplina previgente e nei limiti delle norme transitorie, un obbligo del Conservatore di provvedere d’ufficio alla rinnovazione. Sono state inoltre poste a carico della ricorrente le spese di legittimità e somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Norme richiamate
La censura di omessa pronuncia è infondata quando la decisione impugnata contenga, anche implicitamente, il rigetto della pretesa incompatibile con la motivazione adottata.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio è deducibile solo nei limiti propri dell’omessa pronuncia o della nullità della sentenza per carenza motivazionale nei casi estremi.
Il ricorso deve indicare in modo specifico dove e quando il fatto o la questione sia stata dedotta nei giudizi di merito.
La nullità della sentenza ricorre solo in presenza di motivazione mancante, meramente apparente o incomprensibile, al di sotto del minimo costituzionale.
La liquidazione equitativa è legittima se il giudice indica i criteri seguiti e considera i dati di fatto acquisiti in causa.
La censura deve confrontarsi con la base fattuale e con gli elementi effettivamente acquisiti al processo.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo è inammissibile in presenza di doppia conforme e se il fatto asseritamente omesso è stato comunque esaminato dal giudice di merito.
In presenza di doppia conforme è limitato il sindacato di legittimità sull’omesso esame del fatto decisivo.
Richiamato come norma sulla responsabilità da inadempimento, ma la censura è stata respinta perché non ha scalfito la motivazione di merito.
Richiamato quale criterio di causalità e quantificazione del danno risarcibile, ma la liquidazione equitativa è stata ritenuta corretta.
Invocato dalla ricorrente, ma la Corte ha ritenuto che la sua applicazione non fosse stata specificamente dedotta nei termini necessari nei gradi di merito e che, comunque, la liquidazione del danno fosse correttamente ancorata alla perdita della garanzia.
L’iscrizione ipotecaria conserva efficacia per venti anni; se non rinnovata prima della scadenza, cessa l’efficacia dell’iscrizione e si estingue la garanzia reale.
art. 4 d.p.r. n. 7/1976
Per i mutui fondiari disciplinati da tale decreto, la rinnovazione d’ufficio era prevista nei termini di legge, ma non si è ritenuto che ciò derogasse al termine ventennale dell’art. 2847 c.c. né che permanesse oltre i limiti della disciplina transitoria.
art. 19 R.D. n. 646/1905
La previsione del rinnovo d’ufficio è stata ritenuta non più operante nella fattispecie, essendo stata superata dalla normativa successiva e dalle relative disposizioni transitorie.
art. 27, comma 3, L. n. 175/1991
La ultrattività della previgente disciplina è stata limitata alle operazioni di impiego e provvista già perfezionate; non riguarda la formalità di rinnovazione dell’ipoteca.
Le norme transitorie del T.U.B. mantengono in vigore le regole anteriori per i contratti già conclusi e i procedimenti esecutivi in corso, ma non estendono il rinnovo d’ufficio dell’ipoteca oltre tali limiti.
Applicata la condanna al pagamento di somma equitativa per responsabilità aggravata.
È stata disposta anche una somma in favore della Cassa delle Ammende.
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002
Dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L’omessa pronuncia non sussiste quando la decisione di merito, pur senza esaminare espressamente una specifica doglianza, ne comporti il rigetto implicito perché incompatibile con la ratio decidendi adottata.
- La liquidazione equitativa del danno è legittima se il giudice indica i criteri seguiti e valorizza i dati di fatto già acquisiti al processo; non è necessaria una motivazione analitica quando il danno derivi in modo immediato dalla diminuzione del valore del bene o del credito.
- In sede di legittimità il vizio di motivazione è configurabile solo in caso di motivazione mancante, apparente o incomprensibile; non basta dissentire dalla valutazione del giudice di merito.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando la sentenza impugnata sia sorretta da doppia conforme e quando il fatto asseritamente omesso risulti già esaminato dal giudice di merito.
- Quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a sorreggerla, il ricorrente deve censurarle tutte, altrimenti la mancata impugnazione di una rende definitivo l’intero capo decisionale.
- Per le ipoteche relative a mutui fondiari, il termine ventennale dell’art. 2847 c.c. per la rinnovazione resta operante; decorso il termine senza rinnovo, l’iscrizione perde efficacia e si estingue la garanzia reale.
- La previsione storica della rinnovazione d’ufficio dell’ipoteca non può essere letta come deroga generale al sistema della pubblicità immobiliare e alla tutela della circolazione dei beni e dell’affidamento dei terzi.
- Le norme transitorie che mantengono applicabili le discipline previgenti vanno interpretate restrittivamente e non possono essere estese oltre l’ambito espressamente indicato dal legislatore.
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