Cassazione Penale, Ordinanza n. 12887/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva riconosciuto responsabile di rapina. Con il primo motivo ha dedotto violazione degli artt. 192 c.p.p. e 628 c.p., oltre a vizio di motivazione, sostenendo l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato sulla base di una diversa lettura dei fatti e delle prove. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p. e per la mancata concessione della particolare tenuità del fatto, richiamando la giurisprudenza costituzionale sopravvenuta. La Corte ha ritenuto il primo motivo aspecifico perché meramente reiterativo delle doglianze già formulate in appello e già disattese con motivazione congrua; il secondo motivo è stato ritenuto in parte non consentito e in parte manifestamente infondato, poiché la valutazione complessiva del fatto, della violenza usata e delle lesioni subite dalle persone offese escludeva sia il danno di speciale tenuità sia i presupposti della particolare tenuità del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la sentenza di appello era sorretta da motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, in linea con la c.d. doppia conforme, e che le censure erano volte a sollecitare una nuova valutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Quanto alle questioni sul trattamento attenuato, ha ribadito che, nel delitto di rapina, la speciale tenuità del danno va apprezzata tenendo conto non solo del valore del bene sottratto, ma anche delle conseguenze dannose per la vittima, essendo il reato plurioffensivo; nel caso concreto, la gravità complessiva della condotta, anche per le lesioni personali cagionate e per i comportamenti tenuti nei frangenti immediatamente successivi, escludeva le invocate attenuanti. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione del compendio probatorio; la Corte ha ritenuto la censura aspecifica e diretta a sollecitare una rivalutazione del merito.
Norma incriminatrice del delitto di rapina, ritenuta correttamente applicata dai giudici di merito sulla base degli elementi probatori valorizzati in sentenza.
La speciale tenuità del danno richiede una valutazione complessiva del pregiudizio arrecato, non essendo sufficiente il solo modesto valore del bene sottratto; nel caso concreto è stata esclusa per la gravità complessiva della condotta e delle conseguenze per le vittime.
sentenza Corte costituzionale n. 86 del 2024
Richiamata dal ricorrente per invocare la particolare tenuità del fatto; la Corte ha affermato che la relativa valutazione richiede l'esame del fatto nel suo complesso e che nel caso concreto i presupposti mancavano.
sentenza Corte costituzionale n. 120 del 2023
Richiamata unitamente alla n. 86 del 2024 quale fondamento dell'attenuante della particolare tenuità del fatto, poi esclusa per l'incompatibilità con la gravità della condotta.
Massime di principio
- Nel delitto di rapina, ai fini della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, non è sufficiente che il bene sottratto abbia un modesto valore economico: occorre valutare anche le conseguenze dannose e offensive subite dalla vittima, in ragione della natura plurioffensiva del reato.
- La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva della condotta, delle modalità esecutive e dell'entità del danno; se la condotta presenta una intrinseca gravità o è connotata da violenza e protervia, l'attenuante va esclusa.
- In sede di legittimità è inammissibile la censura che si risolva nella mera riproposizione di contestazioni già formulate in appello contro la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
- Quando vi è doppia conforme, la motivazione della sentenza di appello può legittimamente richiamare e riprendere quella di primo grado, purché il quadro argomentativo complessivo sia esaustivo e coerente con le risultanze processuali.
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