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Sentenza

Sentenza del 23/09/2016 n. 18660 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, denunciando principalmente la nullità della decisione per carenza assoluta e apparenza della motivazione. La CTR si era limitata a confermare genericamente la sentenza di primo grado, senza esaminare concretamente le censure dell’appello, le ragioni della decisione della Commissione Tributaria Provinciale e gli elementi probatori utilizzati. Il secondo motivo riguardava invece la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, lett. d), in relazione all’accertamento induttivo, sostenendo che l’omessa indicazione del comma applicabile avesse impedito una compiuta difesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto ammissibile il primo motivo, anche se il ricorrente non aveva indicato espressamente il numero dell’ipotesi prevista dall’art. 360 c.p.c., poiché il vizio denunciato era comunque chiaramente individuabile. Ha quindi riconosciuto che la motivazione della CTR era meramente apparente, generica e priva dell’esame delle specifiche questioni controverse. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • Art. 111 Costituzione

    Il principio di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali impone che la decisione esponga un percorso logico comprensibile e controllabile.

  • Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere gli elementi necessari affinché la Corte possa comprendere la controversia e le censure senza dover ricercare autonomamente informazioni in altri atti; nel caso concreto tale onere è stato ritenuto rispettato.

  • Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La carenza assoluta o apparente di motivazione, quale violazione delle regole processuali sulla struttura della sentenza, può essere ricondotta all’error in procedendo previsto da questa disposizione, anche se il ricorrente non indica espressamente il numero dell’ipotesi, purché il vizio sia chiaramente identificabile.

  • Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La sentenza è nulla quando manca una motivazione effettiva oppure contiene una motivazione solo apparente, generica o meramente assertiva, tale da impedire il controllo sull’iter logico seguito dal giudice.

  • Art. 112 c.p.c.

    La disposizione riguarda il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La Corte ha escluso che il ricorso denunciasse un’omessa pronuncia, distinguendo tale vizio dalla carenza di motivazione effettivamente dedotta.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, lett. d)

    La norma disciplina l’accertamento induttivo dei redditi d’impresa. La questione relativa alla corretta individuazione del comma applicabile non è stata esaminata nel merito perché il relativo motivo è rimasto assorbito dopo l’accoglimento della censura sulla motivazione.

Massime di principio

  • Una sentenza d’appello non può limitarsi a richiamare o condividere la decisione di primo grado con formule generiche: deve confrontarsi con le specifiche censure dell’appellante e indicare le ragioni concrete della conferma o della riforma.
  • La motivazione è apparente quando contiene affermazioni apodittiche o stereotipate e non consente di comprendere quali fatti, prove e argomentazioni abbiano determinato la decisione.
  • Nel ricorso per cassazione non è sempre indispensabile indicare la numerazione esatta dell’ipotesi prevista dall’art. 360 c.p.c.; è sufficiente che dal contenuto del motivo emerga in modo immediato e inequivocabile il vizio denunciato.
  • Quando la sentenza viene cassata per motivazione apparente, la Corte normalmente rinvia la causa al giudice di merito, che dovrà riesaminare la controversia fornendo una motivazione concreta, completa e controllabile.
  • Le questioni sostanziali, come la validità di un accertamento induttivo, possono non essere esaminate dalla Cassazione se viene accolto preliminarmente un motivo processuale che impone il rinvio.

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