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Sentenza

Sentenza del 10/07/2017 n. 76 - Comm. Trib. II grado di Trento

Eredi del contribuente - notifica degli atti - mancata comunicazione ex art. 65 d.p.r. n. 600 del 1973 - sua sostituibilità con altre forme di comunicazione - non ammissibile.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la validità della notifica degli atti agli eredi. Gli eredi sostenevano che la comunicazione prevista dall'art. 65, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 fosse necessaria e non potesse essere sostituita dalla mera conoscenza indiretta dell'avvenuta successione, ad esempio tramite la dichiarazione di successione. La questione comprendeva anche la validità della notifica eseguita, ai sensi dell'art. 65, comma 4, presso l'ultimo domicilio del contribuente deceduto.

La decisione

La sentenza ha affermato che la comunicazione formale prevista dall'art. 65, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 non può essere sostituita da altre fonti di conoscenza indiretta, come la dichiarazione di successione. Tuttavia, anche qualora tale comunicazione sia stata regolarmente effettuata, la notifica eseguita presso l'ultimo domicilio del defunto ai sensi del comma 4 è affetta da nullità, non da inesistenza. La nullità è sanabile per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c.; nel caso esaminato, la proposizione del ricorso da parte degli eredi ha dimostrato il raggiungimento dello scopo della notifica e ha sanato il vizio.

Norme richiamate

  • Art. 65, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973

    La comunicazione posta a carico degli eredi non può essere sostituita da altre fonti di conoscenza indiretta.

    Gli eredi devono effettuare la specifica comunicazione prevista dalla norma; la dichiarazione di successione o altri elementi dai quali l'amministrazione possa desumere il decesso e l'identità degli eredi non equivalgono a tale adempimento formale.

  • Art. 65, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973

    La notifica effettuata presso l'ultimo domicilio del de cuius.

    La notifica presso l'ultimo domicilio del contribuente deceduto è viziata quando deve essere effettuata agli eredi, ma il vizio è qualificabile come nullità sanabile e non come inesistenza della notificazione.

  • Art. 156 c.p.c.

    Raggiungimento dello scopo.

    La nullità della notificazione viene sanata quando l'atto ha comunque raggiunto il proprio scopo. La proposizione del ricorso da parte degli eredi dimostra che essi hanno avuto conoscenza dell'atto e consente la sanatoria del vizio.

Massime di principio

  • In materia di notifiche fiscali agli eredi, l'amministrazione non può considerare sufficiente la sola dichiarazione di successione: la comunicazione specificamente prevista dall'art. 65, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 resta un adempimento distinto.
  • La conoscenza indiretta degli eredi da parte dell'amministrazione non sostituisce automaticamente la comunicazione formale richiesta dalla legge.
  • La notifica effettuata presso l'ultimo domicilio del contribuente deceduto tende a essere qualificata come nulla, non inesistente; pertanto può essere sanata se l'atto raggiunge concretamente il suo destinatario.
  • La presentazione tempestiva di un ricorso da parte degli eredi può sanare la nullità della notifica per raggiungimento dello scopo, poiché dimostra l'effettiva conoscenza dell'atto e consente la difesa.
  • Per valutare una notifica agli eredi occorre distinguere tra mancata comunicazione formale degli eredi, modalità concreta della notifica e successivo comportamento processuale dei destinatari.

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