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Sentenza

Sentenza del 10/07/2017 n. 392 - Comm. Trib. Prov. Bergamo

REGISTRO - Quote di srl - Costituzione in pegno - Base imponibile - Somma garantita.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata respinta. È stato stabilito che, ai fini dell'imposta di registro, la base imponibile per il pegno costituito su quote di s.r.l. è rappresentata dalla somma garantita e non dal valore nominale delle quote. Le quote di partecipazione in una s.r.l. non sono infatti assimilabili a titoli di credito; pertanto, non si applica il criterio basato sul valore dei titoli dati in garanzia.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva che l'imposta di registro dovesse essere calcolata sul valore nominale delle quote di s.r.l. costituite in pegno, ritenuto inferiore, anziché sull'intero importo della somma garantita. La questione riguardava quindi l'individuazione della base imponibile per una garanzia reale avente a oggetto quote di partecipazione in una s.r.l.

Norme richiamate

  • Disciplina dell'imposta di registro applicabile alle garanzie reali

    Per la costituzione di un pegno su quote di s.r.l., la base imponibile è individuata nella somma garantita, cioè nell'importo dell'obbligazione assistita dalla garanzia.

  • Disciplina civilistica delle quote di partecipazione in società a responsabilità limitata

    Le quote di s.r.l. non sono titoli di credito. Di conseguenza, non possono beneficiare del diverso criterio di determinazione dell'imponibile fondato sul valore nominale o sul valore dei titoli costituiti in garanzia.

Massime di principio

  • Quando una garanzia pignoratizia ha per oggetto quote di s.r.l., ai fini dell'imposta di registro occorre generalmente fare riferimento alla somma garantita e non al valore nominale o di mercato delle quote.
  • La natura giuridica del bene dato in garanzia è decisiva: le quote di s.r.l. non devono essere trattate come titoli di credito, anche se rappresentano una partecipazione economicamente valutabile.
  • Il valore inferiore dell'asset costituito in pegno non riduce automaticamente la base imponibile, se la normativa collega l'imposta all'importo dell'obbligazione garantita.
  • Per valutare casi analoghi è necessario distinguere tra pegno su titoli di credito e pegno su partecipazioni societarie, verificando la disciplina fiscale specificamente applicabile.

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