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Sentenza

Sentenza del 10/07/2017 n. 33299 - Corte di Cassazione

Reati fiscali - Istituto della recidiva.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la legittimità della recidiva reiterata e specifica, ritenuta equivalente alle attenuanti generiche, ai sensi dell'art. 99, comma 4, del codice penale. La Corte d'appello aveva fondato la recidiva principalmente sulla gravità dei reati fiscali e sull'ampio arco temporale nel quale erano stati commessi, senza confrontare concretamente tali condotte con i precedenti penali dell'imputato. Secondo il ricorrente, tale motivazione non dimostrava né una maggiore capacità criminale né una persistente inclinazione a delinquere.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso e annullato la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva, rinviando ad altra Sezione della Corte d'appello di Bologna. La responsabilità penale per i reati fiscali è rimasta definitivamente accertata, poiché non era stata contestata in cassazione. Il giudice del rinvio dovrà verificare nuovamente, con motivazione concreta e individualizzata, se i precedenti penali dell'imputato siano collegati ai nuovi reati e dimostrino una persistente inclinazione criminosa; se necessario, dovrà anche rideterminare la pena.

Norme richiamate

  • Art. 99, comma 4, codice penale

    recidiva reiterata e specifica

    La recidiva non può essere applicata automaticamente per la sola esistenza di precedenti penali. Il giudice deve accertare concretamente se la nuova condotta evidenzi una maggiore capacità criminale e una persistente inclinazione a delinquere, valutando il rapporto tra i reati precedenti e quello oggetto del giudizio.

  • Art. 133 codice penale

    I criteri di valutazione della gravità del reato e della personalità del colpevole orientano il giudice nell'accertamento della recidiva, imponendo una valutazione complessiva e individualizzata.

  • Art. 2 del Decreto Legislativo n. 74 del 2000

    Norma fiscale contestata all'imputato nell'ambito della complessa serie di reati tributari; la sentenza di cassazione non ha rimesso in discussione la responsabilità per tale reato.

  • Art. 4 del Decreto Legislativo n. 74 del 2000

    Norma fiscale contestata all'imputato; anche rispetto a tale imputazione la responsabilità penale è rimasta ferma.

  • Art. 10-quater del Decreto Legislativo n. 74 del 2000

    Norma relativa a un ulteriore reato tributario contestato all'imputato, la cui responsabilità non è stata oggetto di annullamento.

Massime di principio

  • La recidiva è una valutazione facoltativa e non automatica: la presenza di precedenti penali, da sola, non basta a giustificarla.
  • Il giudice deve confrontare concretamente i reati precedenti con quello attuale, considerando natura, omogeneità, offensività, distanza temporale e modalità delle condotte.
  • La gravità del nuovo reato e la sua durata temporale possono incidere sulla pena ordinaria, ma non dimostrano da sole una persistente inclinazione criminale rilevante ai fini della recidiva.
  • La motivazione deve spiegare perché i precedenti abbiano costituito un fattore criminogeno nella commissione del nuovo reato e perché mostrino inefficacia della precedente risposta penale.
  • Se la recidiva è motivata in modo generico o soltanto mediante il richiamo alla gravità dei fatti, la decisione può essere annullata limitatamente a tale punto, con possibile rideterminazione della pena.

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