Sentenza del 10/07/2017 n. 355 - Comm. Trib. Prov. Varese
Recupero tasse automobilistiche - Termine di prescrizione triennale -Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto l'intervenuta prescrizione del diritto dell'amministrazione di recuperare le tasse automobilistiche, sostenendo che il termine applicabile fosse triennale e che il ruolo non fosse stato reso esecutivo entro il termine previsto dalla normativa regionale.
La decisione
La sentenza ha riconosciuto che l'azione per il recupero delle tasse automobilistiche si prescrive decorso il terzo anno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato. In base all'articolo 94, comma 3, della legge della Regione Lombardia n. 10/2003, il ruolo deve inoltre essere reso esecutivo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Decorso tale termine, la pretesa non può essere validamente recuperata.
Norme richiamate
Legge della Regione Lombardia n. 10/2003, articolo 94, comma 3
Il ruolo deve essere reso esecutivo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
La disposizione individua un termine triennale entro il quale l'amministrazione deve rendere esecutivo il ruolo relativo al recupero della tassa automobilistica; il mancato rispetto del termine comporta la prescrizione della pretesa.
Massime di principio
- Per il recupero delle tasse automobilistiche deve essere verificato il termine triennale decorrente dall'anno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato.
- Quando esiste un accertamento, occorre controllare anche la data in cui esso è divenuto definitivo e verificare che il ruolo sia stato reso esecutivo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo.
- Gli atti validamente notificati possono incidere sul decorso della prescrizione, ad esempio interrompendola o facendo decorrere nuovi termini; pertanto devono essere esaminate le date e la regolarità delle notifiche.
- In caso di richiesta di pagamento ricevuta oltre il termine applicabile, il contribuente può contestare la pretesa eccependo la prescrizione, purché l'amministrazione non dimostri atti tempestivi e validi idonei a interromperla.
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