Sentenza del 10/07/2017 n. 75 - Comm. Trib. II grado di Trento
Accertamento - indagine bancaria - ricostruzione induttiva del reddito - necessità di prove analitiche per superare la presunzione ex lege - prova non assolta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa prova fornita dal contribuente è stata ritenuta insufficiente a superare la presunzione legale relativa derivante dall'indagine bancaria. I prospetti firmati, in assenza di data certa e di elementi documentali esterni verificabili, non sono stati considerati opponibili all'Amministrazione finanziaria. L'accertamento induttivo è pertanto rimasto fondato sulle movimentazioni bancarie non giustificate.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Amministrazione ha ricostruito induttivamente il reddito imputando a ricavi i versamenti e i prelevamenti bancari non adeguatamente giustificati, sulla base della presunzione semplice prevista dall'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973. Il contribuente ha tentato di superare tale presunzione producendo prospetti di rendicontazione sottoscritti dai presunti soggetti coinvolti nelle movimentazioni. Tuttavia, tali prospetti erano privi di data certa, non erano assimilabili a documenti contabili e non risultavano supportati da ulteriori riscontri oggettivi.
Norme richiamate
Art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600 del 1973
Consente all'Amministrazione finanziaria di imputare a ricavo i versamenti e i prelevamenti bancari non giustificati.
La norma introduce una presunzione legale relativa: una volta individuate movimentazioni bancarie non adeguatamente spiegate, spetta al contribuente fornire una prova analitica, specifica e documentata della loro irrilevanza reddituale. La presunzione può essere superata solo con elementi oggettivi e verificabili, non con mere dichiarazioni o prospetti privi di data certa.
Massime di principio
- In caso di accertamento bancario, il contribuente deve giustificare analiticamente ogni versamento o prelevamento contestato, indicando origine, destinazione, soggetti coinvolti e natura dell'operazione.
- Prospetti riepilogativi, dichiarazioni private o documenti sottoscritti successivamente, soprattutto se privi di data certa, hanno generalmente un valore probatorio limitato e non bastano da soli a superare la presunzione fiscale.
- È opportuno affiancare alle dichiarazioni documentazione oggettiva e verificabile, come contratti, fatture, ricevute, bonifici, scritture contabili, corrispondenza e altra documentazione contemporanea alle operazioni.
- La prova deve essere specifica per ciascuna movimentazione: una spiegazione generica o cumulativa non è normalmente sufficiente.
- L'assenza di riscontri esterni consente all'Amministrazione di mantenere la qualificazione delle movimentazioni non giustificate come componenti positive di reddito.
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