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Sentenza

Sentenza del 10/07/2017 n. 100 - Comm. Trib. Prov. Rieti

Riscossione e misure cautelari - Preavviso di fermo amministrativo - Cartella di pagamento - Autoveicolo in uso per lo svolgimento della professione di avvocato - Onere della prova a carico del contribuente - Mancanza di prova - Illegittimità - Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata respinta. Non essendo stata fornita la prova dell'effettiva strumentalità dell'autoveicolo rispetto all'attività professionale, non è stata riconosciuta l'illegittimità del preavviso di fermo amministrativo. La misura cautelare è quindi rimasta valida.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato il preavviso di fermo amministrativo sostenendo che l'autoveicolo fosse strumentale allo svolgimento della professione forense e che, per tale ragione, non potesse essere assoggettato alla misura cautelare. La sola affermazione della necessità del veicolo per l'attività professionale, tuttavia, non è stata ritenuta sufficiente: gravava sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettivo e concreto utilizzo professionale del bene.

Norme richiamate

  • Art. 19, comma 3, D. Lgs. n. 546/1992

    La disposizione disciplina l'impugnabilità degli atti della riscossione e consente di contestare il preavviso di fermo amministrativo nell'ambito della tutela giurisdizionale tributaria.

  • Art. 86, comma 2, D.P.R. n. 602/1973

    La norma disciplina il fermo dei beni mobili registrati nell'ambito della riscossione coattiva. L'esclusione del fermo per un bene strumentale richiede la prova concreta della sua effettiva strumentalità all'attività professionale o d'impresa.

Massime di principio

  • Chi contesta un fermo amministrativo sostenendo che il veicolo sia indispensabile per l'attività professionale deve fornire una prova concreta dell'effettivo utilizzo professionale, non limitandosi a dichiararne la necessità.
  • La strumentalità del bene deve essere valutata in concreto e può essere dimostrata, ad esempio, mediante documentazione sull'attività svolta, sugli spostamenti professionali, sugli incarichi o su altri elementi oggettivi collegati all'uso del veicolo.
  • L'uso promiscuo o la mera proprietà del veicolo da parte di un professionista non dimostrano automaticamente che il bene sia strumentale e quindi non assoggettabile a fermo.
  • In assenza di prova sufficiente a carico del contribuente, il preavviso di fermo amministrativo fondato su una cartella di pagamento non viene considerato illegittimo per il solo fatto che il veicolo sia utilizzato, anche occasionalmente, nello svolgimento della professione.

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