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Sentenza

Sentenza del 10/07/2017 n. 358 - Comm. Trib. Prov. Varese

Condotta illecita del professionista - Illegittimità sanzioni - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha sostenuto che l'omesso pagamento non fosse a lui imputabile, ma dipendesse esclusivamente dalla condotta penalmente illecita del professionista incaricato degli adempimenti fiscali. Tale condotta era stata denunciata all'Autorità giudiziaria. La questione riguardava quindi l'applicabilità dell'esimente prevista per il contribuente, il sostituto o il responsabile d'imposta quando la violazione derivi da un fatto illecito di un terzo, denunciato all'Autorità giudiziaria.

La decisione

La contestazione è stata accolta: le sanzioni sono state ritenute illegittime, poiché il contribuente aveva dimostrato che il mancato pagamento del tributo dipendeva esclusivamente dal fatto illecito del professionista e che tale fatto era stato denunciato all'Autorità giudiziaria. La non punibilità opera indipendentemente dal rispetto di ulteriori adempimenti procedurali o condizioni formali, purché siano provati il fatto del terzo, la sua esclusiva imputabilità e la relativa denuncia.

Norme richiamate

  • Norma in materia di non punibilità del contribuente, del sostituto e del responsabile d'imposta per fatto illecito del terzo

    Il contribuente, il sostituto e il responsabile d'imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all'Autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi.

    La norma è stata interpretata nel senso che è sufficiente dimostrare in modo convincente che l'omesso pagamento derivi esclusivamente dalla condotta illecita di un terzo e che tale condotta sia stata denunciata all'Autorità giudiziaria. Non sono necessarie ulteriori condizioni procedurali quando risultino provati questi elementi essenziali.

  • Cassazione, sentenza n. 17578/2002

    La non punibilità presuppone esclusivamente la convincente dimostrazione che l'omesso pagamento del tributo sia dipeso da un fatto addebitabile a un terzo e denunciato all'Autorità giudiziaria.

    Il precedente conferma che l'esimente si fonda sul nesso esclusivo tra la condotta del terzo e l'omesso pagamento, oltre che sulla denuncia del fatto all'Autorità giudiziaria.

Massime di principio

  • Il contribuente può essere esonerato dalle sanzioni quando dimostra che l'inadempimento fiscale è stato causato esclusivamente da una condotta illecita del professionista o di altro terzo incaricato.
  • È essenziale che il fatto del terzo sia stato denunciato all'Autorità giudiziaria e che la denuncia sia coerente con l'omesso pagamento contestato.
  • La semplice negligenza del professionista non è necessariamente sufficiente: occorre provare una condotta illecita o comunque un fatto concretamente addebitabile al terzo.
  • Il contribuente deve fornire una prova convincente del rapporto causale tra la condotta del terzo e il mancato pagamento; la mera delega degli adempimenti fiscali non comporta automaticamente l'esonero.
  • L'esimente riguarda le sanzioni e non elimina, di regola, l'obbligo principale di versare il tributo dovuto.

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