Cassazione Penale, Ordinanza n. 29975/2026 del 06/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso una sentenza della Corte d'appello di Messina. Dal testo emerge che il tema centrale della censura riguardava la configurabilità dello stato di necessità, ma la Corte di cassazione ha rilevato che il motivo era generico e sostanzialmente riproduttivo di precedenti doglianze già esaminate e disattese dalla Corte territoriale con argomentazioni ritenute immuni da vizi logici o giuridici. Non sono indicati nel brano i fatti materiali contestati né il reato di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che il motivo dedotto era generico e meramente riproduttivo di censure già vagliate dalla Corte d'appello, in particolare sulla configurabilità dello stato di necessità. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio secondo cui tale conseguenza non può essere evitata se il ricorso è proposto senza assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo Corte cost. n. 186 del 2000.
Norme richiamate
La configurabilità dello stato di necessità costituiva il tema di merito dedotto con il ricorso, ma la Corte ha ritenuto che la relativa censura fosse già stata adeguatamente esaminata e disattesa in appello.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186 del 2000
La condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende non è esclusa quando il ricorrente abbia versato in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre in modo generico censure già esaminate e confutate dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Quando la Corte territoriale ha già affrontato una doglianza sulla sussistenza di una causa di giustificazione e la motivazione è immune da vizi logici o giuridici, la reiterazione della stessa censura in cassazione non integra un motivo idoneo a ottenere la cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso determina, salvo assenza di colpa del ricorrente nella sua formazione, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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