Cassazione Penale, Sentenza n. 16658/2024 del 19/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza di condanna emessa in grado d'appello per peculato (art. 314 cod. pen.), deducendo due motivi principali: 1) violazione della legge processuale per mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (art. 603-bis cod. proc. pen.), sostenendo che il ribaltamento dell'assoluzione fosse basato su valutazioni di merito riguardanti l'elemento soggettivo e che occorresse riesaminare il teste-nipote Antonello Ruocco; 2) violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata: la Corte d'appello avrebbe ignorato circostanze ritenute rilevanti dal Tribunale (attivazione di polizza fideiussoria, cessione della ricevitoria al nipote e difficoltà economiche temporanee) che avrebbero dimostrato l'assenza del dolo appropriazione e la natura limitata nel tempo del mancato versamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che la Corte d'appello, nell'accogliere l'appello del Procuratore Generale, si è limitata a diversa qualificazione giuridica di fatti condivisi e non a contestare le premesse fattuali, per cui non era necessaria la rinnovazione dibattimentale. Ha ritenuto altresì corretta e adeguata la motivazione rafforzata della Corte d'appello: il comportamento prolungato e l'inerzia dell'imputata non smentiti dal ricorso, il pagamento effettuato da un terzo (il nipote) e il recupero tramite polizza fideiussoria indicano la sussistenza del dolo di peculato. Di conseguenza la condanna per peculato è stata confermata.
Norme richiamate
La norma che disciplina il reato di peculato è stata interpretata sottolineando che, oltre alla mera mancata osservanza del termine di versamento, per integrare peculato occorre l'elemento soggettivo consistente nella volontà di comportarsi sulla cosa come proprietario (interversione del possesso); tuttavia il dolo è di natura generica e può desumersi anche dalla consapevolezza e dall'inerzia prolungata rispetto agli obblighi di versamento.
art. 603 e art. 603-bis cod. proc. pen.
Rilevato che il giudice d'appello non è obbligato alla rinnovazione dell'istruttoria se si limita a diversa qualificazione giuridica di circostanze di fatto non controverse; pertanto la mancata rinnovazione non è viziata quando la Corte d'appello fonda la riforma su dati fattuali condivisi.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020)
Norma processuale richiamata per la trattazione scritta del procedimento in Cassazione (procedimento trattato per iscritto in assenza di richiesta di discussione orale).
Giurisprudenza di legittimità citata
Sez. 6, n. 31920/2019 (Orsi); Sez. 6, n. 38339/2022 (De Marco); Sez. 6, n. 33468/2023 (Viola); Sez. 4, n. 31541/2023 (Lazzari); Sez. U, n. 27620/2016 (Dasgupta); Sez. U, n. 18620/2017 (Patalano)
La giurisprudenza richiamata chiarisce: a) il peculato si perfeziona al decorso del termine indicato nell'intimazione di pagamento; b) non ogni ritardo integra peculato: serve un "quid pluris" che dimostri l'interversione del possesso e la volontà appropriativa; c) l'obbligo di motivazione rafforzata sussiste quando la Corte d'appello ribalta un'assoluzione, ma può ritenersi assolto qualora la Corte spieghi adeguatamente perché i fatti condivisi implicano la configurabilità del reato; d) il giudice d'appello non è obbligato a rinnovare l'istruttoria se le premesse fattuali non sono contestate.
Massime di principio
- La riforma in peius di un'assoluzione in appello non impone automaticamente la rinnovazione dibattimentale: essa è necessaria solo se il giudice d'appello basa la diversa decisione su questioni fattuali controverse che richiedono nuovo esame probatorio.
- Per il delitto di peculato non è sufficiente un mero ritardo nel versamento delle somme riscosse per conto dell'ente pubblico; occorre evidenza di un "quid pluris" che dimostri l'interversione del possesso e la volontà appropriativa, pur essendo il dolo di peculato di natura generica.
- L'inerzia prolungata dell'incaricato rispetto al pagamento dopo diffide, ingiunzioni e revoca della concessione, unitamente al fatto che il pagamento sia stato effettuato da terzi e non dall'incaricato, può far ritenere sussistente il dolo necessario per il peculato.
- La presenza di difficoltà economiche o problemi gestionali non esclude automaticamente il dolo di peculato; tali elementi devono essere valutati nel contesto complessivo e confrontati con la durata e le modalità dell'omissione.
- Il giudice d'appello che intende ribaltare un'assoluzione deve fornire motivazione rafforzata che spieghi in modo persuasivo perché i fatti condivisi giustificano la diversa qualificazione penale.
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