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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5528/2020 del 28/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società immobiliare)

La controversia

Il proprietario di un fondo confinante aveva convenuto davanti al Tribunale una società immobiliare, chiedendo la disapplicazione delle concessioni edilizie rilasciate dal Comune di Potenza Picena, l'arretramento delle costruzioni realizzate su aree in precedenza occupate da edifici produttivi e il risarcimento del danno patrimoniale da deprezzamento del fondo, dovuto alla riduzione di veduta, salubrità, insolazione e amenità, nonché del danno morale asseritamente derivante da reato edilizio. Il Tribunale di Macerata, con sentenza n. 15/2007 dell'11 gennaio 2007, aveva dichiarato l'insussistenza di servitù a carico del fondo dell'attore, ordinato arretramenti e demolizioni per il mancato rispetto delle distanze e liquidato il danno patrimoniale in Euro 154.937,07, oltre rivalutazione ISTAT dalla realizzazione dei manufatti; aveva respinto la domanda di danno morale. La società aveva appellato, contestando, tra l'altro, la necessità di un piano particolareggiato, il criterio di calcolo della volumetria, la considerazione dei lotti come unità distinte anziché come lotto unico, la qualificazione e legittimità degli interventi e la valutazione delle consulenze tecniche; aveva chiesto anche il rinnovo della CTU e la riforma delle spese. Il proprietario aveva chiesto il rigetto dell'appello e proposto appello incidentale sulla quantificazione del danno e sul rigetto del danno morale. Dopo il rinnovo della CTU e ulteriori chiarimenti, la Corte d'Appello di Ancona, con sentenza n. 585/2016 depositata il 16 maggio 2016, aveva accolto l'appello della società, rigettato le domande del proprietario, dichiarato assorbito l'appello incidentale e compensato le spese dei due gradi, ponendo le spese di CTU per metà a carico di ciascuna parte. Il proprietario ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) nullità dell'appello della società per violazione dell'art. 342 c.p.c., per asserita mancanza di specifiche censure alla statuizione sulla necessità dello strumento urbanistico attuativo; 2) violazione delle norme urbanistiche e della disciplina della ristrutturazione urbanistica, sostenendo che l'accorpamento di quattro particelle già edificate non fosse un intervento diretto su lotto unico; 3) omesso esame di fatti decisivi relativi all'evoluzione delle concessioni, all'autonomia delle particelle, alle distanze dal confine e alle osservazioni alla CTU; 4) violazione della L. n. 457/1978 e della L. n. 47/1985, nonché dell'art. 342 c.p.c., in relazione alla legittimità delle concessioni edilizie del 2 ottobre 1996 e del 18 aprile 1997 e alla pretesa mancata impugnazione dell'illegittimità del volume preesistente; 5) errata interpretazione dell'art. 29 NTA del PRG circa la distanza dai confini, indicata in cinque metri anziché 7,50, e violazione del principio della doppia conformità per la concessione in sanatoria n. 45/1997; 6) riproposizione delle difese e dell'appello incidentale e richiesta di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza d'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è infondato: l'atto di appello individuava i punti contestati e conteneva argomentazioni idonee a contrastare la decisione di primo grado; le osservazioni tecniche del consulente di parte erano state incorporate e fatte proprie nell'atto. La Corte ha ribadito che l'appello, pur essendo una revisio prioris instantiae, richiede l'individuazione chiara delle questioni e delle doglianze e una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice, senza imporre formule sacramentali o un progetto alternativo di decisione. Il secondo motivo è inammissibile perché, pur denunciando violazioni di legge, sollecitava in realtà una rivalutazione complessiva delle risultanze peritali e della ricostruzione fattuale; inoltre, il ricorrente non aveva trascritto né indicato in modo adeguato le critiche tempestivamente rivolte alla CTU e i relativi passaggi decisivi. Il terzo motivo è inammissibile: l'omesso esame deducibile ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico, principale o secondario, discusso tra le parti e decisivo, non l'omesso esame da parte del consulente di fatti, documenti, deduzioni difensive o critiche peritali; il ricorrente non aveva comunque identificato con la necessaria specificità i presupposti del vizio. I motivi quarto e quinto, esaminati congiuntamente, sono infondati: la Corte d'appello aveva assunto come riferimento gli strumenti urbanistici vigenti al momento della realizzazione delle opere e, condividendo le conclusioni della CTU rinnovata in appello, aveva accertato la legittimità delle concessioni e la conformità dell'intervento agli indici e alle distanze dell'art. 29 NTA del PRG, senza violazioni a danno del fondo del ricorrente; le censure miravano nuovamente a ottenere una diversa valutazione di merito. La riproposizione delle difese d'appello, dell'appello incidentale e della richiesta restitutoria non costituiva un motivo condizionato ammissibile, mancando i requisiti prescritti dall'art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c. Le domande del proprietario restano quindi rigettate come statuito dalla Corte d'appello. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 7.700,00, di cui Euro 200,00 per spese vive, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. La Corte ha inoltre dichiarato sussistenti i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    Al fine quindi di verificare la corretta applicazione della norma in esame, si deve ribadire che non si rivela sufficiente il fatto che l’atto d’appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia stata censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con idoneo grado di specificità, da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata.

    L'appello deve indicare con sufficiente specificità le ragioni di censura, correlate alla motivazione impugnata; non basta identificare le statuizioni contestate. La specificità richiesta non comporta tuttavia l'uso di formule sacramentali.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Pertanto, il motivo con cui si denunzia il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 3 deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche mediante specifiche e intelligibili argomentazioni intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie; diversamente impedendosi alla Corte di cassazione di verificare essa il fondamento della lamentata violazione.

    La denuncia di violazione di legge deve individuare le norme asseritamente violate e spiegare in modo specifico e intelligibile il contrasto tra la decisione e tali norme; non può risolversi nella richiesta di rivalutare i fatti e le prove.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente avrebbe dunque dovuto specificamente e contestualmente indicare oltre al “fatto storico” il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”.

    Il vizio di omesso esame richiede l'individuazione specifica del fatto storico decisivo, della fonte da cui risulta, delle circostanze in cui è stato discusso tra le parti e della sua decisività; non consente di censurare l'omessa valutazione di deduzioni difensive o critiche alla consulenza.

  • art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La domanda del ricorrente non può essere ritenuta configurare un motivo condizionato di ricorso per cassazione, del quale risultano totalmente mancanti i requisiti essenziali previsti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4.

    La riproposizione di difese o di un appello incidentale non costituisce di per sé un motivo di ricorso per cassazione: la censura deve essere formulata con i requisiti essenziali di specificità e indicazione delle ragioni richiesti dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dichiara sussistenti i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.

Massime di principio

  • L'appello deve individuare chiaramente i punti della sentenza contestati e accompagnare la richiesta di riforma con argomentazioni idonee a confutare le ragioni del primo giudice; non sono però richieste forme sacramentali né la formulazione di un progetto alternativo di decisione.
  • La censura di violazione o falsa applicazione di legge è inammissibile quando, pur richiamando norme, mira in concreto a ottenere una nuova ricostruzione dei fatti o una rivalutazione delle risultanze istruttorie.
  • Il giudice di merito può fondare la decisione su una consulenza tecnica ritenuta attendibile senza confutare analiticamente ogni deduzione difensiva, purché dia conto delle ragioni del proprio convincimento.
  • Per contestare in cassazione la decisione che recepisce una consulenza tecnica d'ufficio, occorre indicare le critiche tempestivamente sottoposte al giudice di merito e trascriverne i passaggi salienti, in modo da consentire di verificarne rilevanza e decisività; la mera disamina critica dell'elaborato sollecita un sindacato di merito non consentito.
  • Il vizio di omesso esame previsto dall'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico, discusso tra le parti e decisivo, e non l'omessa considerazione di deduzioni difensive, documenti o critiche agli elaborati peritali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietà
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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