Parere n. 672/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per la revocazione del d.P.R. del 1° dicembre 2023, emanato a seguito del parere del Consiglio di Stato, Sez. I, n. 1298 del 12 ottobre 2023 reso con riferimento all’affare n. 1385/2022 proposto dal signor -OMISSIS- avverso la procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 195/2015, pendente presso il Tribunale di -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario per revocazione del d.P.R. 1° dicembre 2023, con cui era stato dichiarato inammissibile il ricorso contro una procedura esecutiva immobiliare pendente presso un Tribunale ordinario
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente chiede la revocazione del d.P.R. 1° dicembre 2023, invocando genericamente l’art. 395 c.p.c. e deducendo presunti gravissimi vizi revocatori collegati a comportamenti del proprio legale nel procedimento civile definito con sentenza del Giudice di pace, posta a fondamento della procedura esecutiva immobiliare. Occorre stabilire se tali allegazioni integrino uno dei casi di revocazione e se il ricorso straordinario possa essere utilizzato per contestare provvedimenti giurisdizionali appartenenti alla giustizia ordinaria.
Il parere
La Sezione ritiene il ricorso manifestamente inammissibile. Il ricorrente si limita a richiamare genericamente l’art. 395 c.p.c. e a riproporre questioni già dedotte nel precedente ricorso straordinario, senza indicare uno specifico motivo revocatorio. Inoltre, il ricorso mira a contestare provvedimenti giurisdizionali, non provvedimenti amministrativi, e tali provvedimenti appartengono alla giurisdizione ordinaria; i relativi rimedi sono interni al processo civile e disciplinati dal codice di procedura civile. Il Consiglio di Stato esprime pertanto parere per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso straordinario per revocazione.
Osservazioni
Art. 395 c.p.c. - Motivi di revocazione
Il richiamo all’art. 395 c.p.c. è generico e non individua alcuno dei casi tassativi di revocazione; le doglianze ripropongono questioni già esaminate nel precedente ricorso straordinario.
Art. 8 d.P.R. 1199/1971 - Oggetto del ricorso straordinario
Il ricorso straordinario è diretto contro provvedimenti amministrativi. Non può essere utilizzato per impugnare provvedimenti giurisdizionali adottati dal giudice ordinario nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare.
Riparto dei rimedi giurisdizionali
Le contestazioni relative alla sentenza civile e alla procedura esecutiva devono essere proposte mediante i rimedi interni al processo civile, integralmente disciplinati dal codice di procedura civile.
Norme richiamate
«per gravissimi vizi revocatori propri»
La disposizione è richiamata dal ricorrente, ma il Consiglio di Stato rileva che non è stato specificamente dedotto alcuno dei casi di revocazione previsti dalla norma.
Il ricorso straordinario presuppone l’impugnazione di un provvedimento amministrativo e non è esperibile contro provvedimenti giurisdizionali appartenenti alla giustizia ordinaria.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
La disposizione è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per revocazione è inammissibile quando il ricorrente richiama genericamente l’art. 395 c.p.c. senza individuare uno specifico motivo revocatorio e si limita a riproporre doglianze già formulate nel precedente ricorso.
- Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è esperibile contro provvedimenti amministrativi, non contro provvedimenti giurisdizionali adottati dal giudice ordinario.
- Le contestazioni relative a sentenze civili e procedure esecutive immobiliari devono essere proposte mediante i rimedi interni al processo civile, secondo la disciplina del codice di procedura civile.
Ricorso straordinario per revocazione di un precedente d.P.R.
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto per la revocazione del d.P.R. 1° dicembre 2023, adottato in conformità al precedente parere della Sezione n. 1298 del 12 ottobre 2023. Il ricorso originario era diretto a ottenere la sospensione o la revoca immediata di una procedura esecutiva immobiliare pendente presso un Tribunale ordinario.
Premesse e richiesta
Il ricorrente ha invocato l’art. 395 c.p.c., deducendo genericamente «gravissimi vizi revocatori propri» e riferendo tali vizi a comportamenti del proprio legale nel procedimento civile concluso con una sentenza del Giudice di pace, posta a fondamento dell’esecuzione immobiliare.
Il Ministero della giustizia ha concluso per l’inammissibilità, rilevando l’assenza di uno dei casi di revocazione previsti dall’art. 395 c.p.c.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione qualifica il ricorso come manifestamente inammissibile per due ragioni principali:
- il ricorrente richiama in modo generico l’art. 395 c.p.c., senza individuare uno specifico motivo revocatorio;
- le doglianze ripropongono questioni già dedotte nel precedente ricorso straordinario, già dichiarato inammissibile con il d.P.R. 1° dicembre 2023.
Il precedente parere aveva chiarito che il ricorso mirava a impugnare non provvedimenti amministrativi, come richiesto dall’art. 8 del d.P.R. 1199/1971, ma provvedimenti giurisdizionali appartenenti a un plesso estraneo alla giustizia amministrativa.
Oggetto e limiti del ricorso straordinario
Il Consiglio di Stato ribadisce che il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica non è utilizzabile per contestare sentenze civili o atti della procedura esecutiva immobiliare adottati dal giudice ordinario. Per tali provvedimenti, il sistema dei rimedi è interno al processo civile e trova disciplina nel codice di procedura civile.
La mera allegazione di irregolarità o di comportamenti lesivi del difensore, non ricondotta a uno specifico motivo di revocazione e riferita a un procedimento civile, non consente di trasformare il ricorso straordinario in uno strumento di revisione della decisione del giudice ordinario.
Conclusioni
La Sezione esprime parere per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso straordinario per revocazione.
In applicazione dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679, dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte ricorrente.
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