Cassazione Penale, Ordinanza n. 22318/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna emessa in primo grado, con concessione delle attenuanti generiche e pena di un anno di reclusione sospesa condizionalmente. La contestazione riguardava la ritenuta responsabilità per il reato previsto dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019, conv. in l. n. 26 del 2019, in relazione alla percezione del reddito di cittadinanza, sulla base dell'assunto che l'imputata non fosse all'oscuro della condanna definitiva per associazione mafiosa ex art. 416-bis c.p. riportata dal fratello, circostanza rilevante per l'accesso al beneficio. Con l'unico motivo di ricorso si chiedeva, in sostanza, una diversa valutazione del compendio probatorio e della ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, sostenendo l'erroneità della conferma del giudizio di colpevolezza. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché diretto a sollecitare una rivalutazione del merito estranea al sindacato di legittimità, a fronte di una motivazione di merito ritenuta esaustiva e non illogica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura si risolvesse in una richiesta di rivalutazione delle prove e delle circostanze di fatto, non consentita in sede di legittimità, e ha inoltre escluso che fosse maturata la prescrizione, indicandone la decorrenza al 27 novembre 2026, con aggiunta del periodo di sospensione previsto dall'art. 159 c.p. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., ponendo a carico della ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019 conv. in l. n. 26 del 2019
Norma incriminatrice richiamata quale base della condanna, riferita alla condotta rilevante ai fini del conseguimento del reddito di cittadinanza in presenza di dichiarazioni o omissioni rilevanti.
Richiamato come precedente condanna definitiva del fratello della imputata, circostanza fattuale ritenuta rilevante ai fini della fruizione del reddito di cittadinanza.
Richiamato per affermare che al termine ordinario di prescrizione va aggiunto l'ulteriore periodo di sospensione previsto dal testo introdotto dalla l. n. 103 del 2017.
Norma applicata per la conseguenza economica della declaratoria di inammissibilità, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione logica, completa e non manifestamente illogica.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi si risolvono in censure generiche o assertive, prive di specifica critica alle argomentazioni della decisione impugnata e dirette soltanto a proporre una lettura alternativa del merito.
- Ai fini della prescrizione occorre verificare il termine ordinario e aggiungere, se dovuto, il periodo di sospensione previsto dalla disciplina applicabile; la maturazione del termine non può essere affermata in modo meramente apodittico.
- Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo i casi previsti dalla legge.
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