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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17831/2022 del 04/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Trattenimento di una missiva inviata da Attanasio ad altro detenuto (Pasquale De Feo) contenente, in allegato, un'istanza per permesso premio finalizzata a discutere la tesi di laurea. Il ricorrente denunciava violazione di legge (art. 18-ter ord. pen. e art. 626, comma 3, cod. proc. pen.) e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., sostenendo che il provvedimento di trattenimento era basato su affermazioni apodittiche, sulla storia criminale e sulla frequenza delle missive, senza considerare il contenuto specifico della lettera né fornire elementi concreti che giustificassero la limitazione della corrispondenza.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando il provvedimento impugnato e rinviando il caso al Tribunale di Sorveglianza di Torino per nuovo esame. La Corte ha rilevato che la motivazione era apodittica e inconciliabile con un'interpretazione costituzionalmente orientata: il trattenimento non poteva fondarsi unicamente sulla pericolosità passata del mittente, sulla frequenza delle missive o su mere congetture circa il passaggio di informazioni, senza indicare elementi specifici nel testo (es. linguaggio cifrato o elementi grafici volti a veicolare messaggi proibiti). La motivazione doveva invece ancorarsi a elementi concreti e specifici che dimostrassero la necessità di sacrificare diritti costituzionali quali la libertà della corrispondenza e la funzione rieducativa della pena.

Norme richiamate

  • art. 18-ter ordinamento penitenziario

    Le disposizioni sul controllo della corrispondenza dei detenuti sottoposti al regime speciale (41-bis) devono essere applicate senza compromettere diritti costituzionali; il controllo può riguardare, in particolare, la presenza di elementi nel testo che alterino l'apparente significato, ma non può basarsi in via generale su appartenenza, frequenza delle comunicazioni o storia personale.

  • art. 41-bis ordinamento penitenziario

    Regime detentivo speciale che legittima misure restrittive ma non esclude l'obbligo di motivazione specifica quando si incidono diritti costituzionali; la limitazione della corrispondenza deve essere giustificata da elementi concreti e individuabili nel singolo caso.

  • art. 626, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma citata nel motivo di ricorso relativamente ai rimedi giurisdizionali; richiamata nel quadro del vizio di legittimità eccessivo o insufficiente della motivazione del provvedimento impugnato.

  • art. 15 Costituzione

    Riferimento ai diritti costituzionali coinvolti: tutela della libertà della corrispondenza quale diritto fondamentale che può essere limitato solo previa motivazione concreta e specifica.

  • art. 27 Costituzione

    Richiamato in relazione alla funzione rieducativa della pena: le misure restrittive non devono vanificare le opportunità di recupero del detenuto.

  • Corte EDU e giurisprudenza internazionale (es. Ospina Vargas c. Italia, Mariano c. Italia, De Pace c. Italia)

    Richiamata per il quadro storico-normativo: il controllo della corrispondenza prima delle riforme è stato considerato non sufficientemente 'previsto dalla legge' e le modifiche legislative successive devono essere interpretate in modo da rispettare i diritti garantiti dalla Convenzione e dalla Costituzione.

Massime di principio

  • Il trattenimento della corrispondenza di un detenuto sottoposto al 41-bis deve essere motivato con elementi specifici ricavabili dal contenuto della singola missiva (es. linguaggio cifrato, elementi grafici, indicazioni volte a veicolare messaggi proibiti), non sulla base della sola pericolosità del mittente o della frequenza delle comunicazioni.
  • La storia criminale o la posizione 'di riferimento' del detenuto non sono di per sé sufficienti a giustificare misure preventive che incidono su diritti costituzionali; occorre un concreto fondamento fattuale.
  • La motivazione del giudice di sorveglianza nel riesame deve essere concreta, anche se sintetica, e compatibile con eventuali esigenze di segretezza o investigazione, evitando formulazioni apodittiche o basate su mere congetture.
  • Quando sono in gioco diritti costituzionali (es. libertà di corrispondenza, funzione rieducativa), il bilanciamento richiede prove o indizi specifici che dimostrino la necessità della limitazione; assenze di tali elementi comportano l'illegittimità del provvedimento.
  • Le note dell'amministrazione penitenziaria (es. direttore del carcere) non esonerano il giudice dal compito di motivare concretamente la decisione di trattenere la corrispondenza.

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