Cassazione Penale, Ordinanza n. 19374/2025 del 23/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
In sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice di merito aveva ritenuto l'imputato colpevole di un reato in materia di immigrazione e aveva sostituito la pena detentiva e pecuniaria concordata con la pena dell'espulsione immediata dal territorio dello Stato per la durata di 10 anni, in sostituzione di anni 1 e mesi 2 di reclusione e euro 1.200 di multa. Il ricorrente ha proposto un unico motivo di ricorso per cassazione, denunciando vizio di motivazione in relazione alla durata della pena sostitutiva applicata, assumendo che il giudice non avesse adeguatamente spiegato la scelta del periodo di espulsione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo era manifestamente infondato: la durata di 10 anni dell'espulsione costituiva una misura prevista in modo fisso dall'art. 16 del D.Lgs. n. 286 del 1998, sicché il Tribunale non era tenuto a svolgere alcuna specifica motivazione sulla durata della pena sostitutiva. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
sentenza resa in udienza ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
richiamato come base del patteggiamento, cioè della decisione che applica la pena concordata tra le parti
art. 16 del D.Lgs. n. 286 del 1998
durata di 10 anni di espulsione prevista in misura fissa
la durata dell'espulsione è stabilita legalmente in misura fissa, sicché il giudice non deve motivare sulla sua quantificazione
alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
in caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causazione dell'inammissibilità
Massime di principio
- Quando la legge prevede in modo fisso la durata di una misura sostitutiva o accessoria, il giudice non è tenuto a un'autonoma motivazione sulla quantificazione del periodo applicato.
- Un motivo di ricorso per cassazione è manifestamente infondato se censura la mancanza di motivazione su un aspetto che la legge predetermina rigidamente.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo prova dell'assenza di colpa del ricorrente nella causazione della causa di inammissibilità, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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