Sentenza del 11/04/2022 n. 1228 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Riscossione - Misure cautelari - Fermo amministrativo - Notifica
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione del fermo amministrativo per vizio di notifica: il ricorrente sosteneva che la notifica dell'atto impositivo non fosse valida perché eseguita a mezzo posta direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi dell'art. 14 l. n. 890/1982, e non tramite ufficiale giudiziario con le formalità previste dall'art. 149 c.p.c.; contestava quindi la regolarità della procedura e la conseguente legittimità del fermo
La decisione
Il giudice ha ritenuto che, se la notifica è eseguita dall'Ufficio finanziario a mezzo posta ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890/1982, si applicano le norme del servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati e non le formalità previste per la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c. Non è dunque necessaria la redazione di una relata di notifica né un'annotazione specifica sull'avviso di ricevimento riguardo alla persona cui è stato consegnato il plico. L'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario si ritiene validamente consegnato al destinatario per effetto della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., salvo che il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione. Di conseguenza il ricorso è stato respinto e il fermo amministrativo è stato ritenuto legittimo
Norme richiamate
legge 24 dicembre 1982, n. 890, art. 14
La norma è stata interpretata nel senso che consente all'Ufficio finanziario di procedere alla notifica a mezzo posta dei propri atti; in tale ipotesi si applicano le regole del servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati
Codice di procedura civile, art. 149
Le formalità specifiche previste per la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c. non sono richiamabili quando la notifica è effettuata dall'Ufficio finanziario tramite servizio postale ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890/1982
Applicata la presunzione di conoscenza per l'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione: la ricezione del plico al domicilio fa presumere la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, presunzione superabile solo dimostrando l'impossibilità, senza colpa, di prenderne cognizione
Massime di principio
- Quando un ufficio amministrativo effettua la notifica a mezzo posta ai sensi di norme speciali che lo autorizzano (es. art. 14 l. n. 890/1982), si applicano le regole del servizio postale ordinario per la consegna delle raccomandate e non le formalità proprie della notifica giudiziaria ex art. 149 c.p.c.
- La ricezione della raccomandata all'indirizzo del destinatario fa sorgere la presunzione di conoscenza dell'atto ai sensi dell'art. 1335 c.c.; il destinatario dovrà provare di essere stato, senza propria colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione dell'atto per superare tale presunzione
- Non è obbligatorio redigere una relata di notifica o annotare sul visto dell'avviso di ricevimento la persona che ha effettivamente ritirato il plico quando la notifica è svolta tramite servizio postale ordinario dall'amministrazione
- In caso di misure cautelari amministrative (es. fermo amministrativo), la regolarità formale della notifica tramite raccomandata è determinante: se è provato l'arrivo al domicilio, la misura sarà generalmente considerata legittima salvo prova contraria offerta dal destinatario
- Per contestare efficacemente la notifica ricevuta per posta il destinatario deve documentare circostanze concrete che dimostrino l'impossibilità, non per sua colpa, di prendere conoscenza dell'atto (es. assenza forzata comprovata, impossibilità materiale non dipendente dal destinatario)
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