Sentenza del 11/04/2022 n. 1683 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Notificazioni - Debito dei coeredi -- Avviso di accertamento Imu - Notifica collettiva all'ultimo domicilio del de cuius - Necessita - Notifica nella residenza anagrafica di una coerede per l'intera imposta - Nullità - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Avviso di accertamento IMU 2012 relativo a immobile ereditato dalla defunta F. A. M.; la notifica dell'avviso è stata effettuata nella residenza anagrafica della figlia C. P. e per l'intero importo dovuto, anziché impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio del de cuius e ripartito pro quota tra i coeredi (C. P. e M. P.). Il Comune ha sostenuto la solidarietà passiva degli eredi e la correttezza della notifica.
La decisione
La Commissione ha respinto l'appello del Comune e confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso di C. P. La decisione ha rilevato la nullità della notifica dell'avviso di accertamento, poiché non è stata eseguita impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio del de cuius ma è stata indirizzata alla residenza anagrafica di una coerede senza indicazione del suo rapporto con l'eredità; inoltre è stato ribadito il principio che gli eredi rispondono dei debiti ereditari in proporzione alle rispettive quote e non solidalmente per l'intero importo. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese di lite (euro 2.000 oltre accessori).
Norme richiamate
art. 752 c.c.; art. 1295 c.c.
In mancanza di norme tributarie speciali derogatorie, si applica la disciplina comune: gli eredi sono tenuti ai debiti del defunto nei limiti dell'attivo ereditario e rispondono in proporzione alle rispettive quote ereditarie (non sussiste automatica solidarietà per l'intero debito).
Cass. Civ. sez. 5 n. 22426 del 22/10/2014
Giurisprudenza di legittimità richiamata a conferma del principio secondo cui gli eredi rispondono dei debiti ereditari in proporzione alle quote.
Cass. Civ. sez. 5 n. 18451 del 21/9/2016
Ulteriore precedente che conferma l'applicazione della disciplina comune (artt. 752 e 1295 c.c.) alla responsabilità per debiti ereditari tributari.
Massime di principio
- In assenza di norme tributarie speciali che stabiliscano diversamente, i debiti tributari del defunto devono essere ripartiti tra gli eredi in proporzione alle rispettive quote ereditarie (non vige automatica solidarietà per l'intero importo).
- La notifica dell'atto tributario relativo a debiti ereditari deve essere eseguita impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio del de cuius; la notifica effettuata alla residenza anagrafica di un singolo coerede, senza indicazione del suo rapporto con l'eredità, è nulla e comporta l'invalidità dell'accertamento notificato in tal modo.
- Se la notifica è viziata o non riguarda espressamente tutti i coeredi, il contribuente può eccepire la nullità e chiedere la ripetizione della notifica o la rideterminazione del debito pro quota.
- L'amministrazione comunale o l'ente impositore, per tutelare il proprio credito, deve verificare il domicilio del de cuius e procedere alla notifica secondo le regole dell'impersonalità/collettività; in alternativa deve notificare separatamente ciascun coerede in modo corretto e documentabile.
- In pratica, prima di essere chiamato a pagare l'intero importo, il coerede può verificare la regolarità della notifica e sollevare le relative eccezioni: se la notifica è nulla, l'atto impositivo è inefficace nei confronti dell'erede che non sia stato validamente raggiunto.
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