Sentenza del 11/04/2022 n. 273 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAppello respinto: la Corte conferma la sentenza della CTP di Cagliari n. 333/2017. Le ritenute IRPEF sul totale della borsa erano legittime; la norma UE richiamata non è stata interpretata come fonte di esonero fiscale in mancanza di una disposizione nazionale che renda l'assegno non imponibile. Spese di giudizio compensate.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava le ritenute IRPEF operate su assegni mensili erogati nel 2010-2011 ritenendo la borsa esente dall'IRPEF sulla base dell'art. 80 del Regolamento UE n.1083/2006 (erogazione integrale delle borse finanziate dai fondi UE). Ha chiesto alternativamente l'esenzione totale o, in via subordinata, l'esenzione parziale del 40% corrispondente alla quota finanziata da fondi strutturali UE (60% finanziata dalla RAS). La RAS e l'Agenzia hanno difeso l'applicazione della normativa nazionale: l'art. 24 del d.P.R. 600/1973 imponeva al sostituto d'imposta di operare le ritenute e l'assenza di una norma nazionale che esenti quella specifica tipologia di borsa (e il prospetto del M.E.F. che elenca le borse esenti non comprende la "Master end Back"). Il ricorso di primo grado fu rigettato; in appello il ricorrente ha riproposto gli stessi motivi. La Corte ha ritenuto che la previsione del Regolamento UE circa l'erogazione integrale non costituisce di per sé norma che esenti dall'IRPEF, non sussiste conflitto tra normativa nazionale e comunitaria e, in mancanza di norma interna che disponga l'esenzione o la parziale non imponibilità, la trattenuta era legittima.
Norme richiamate
Regolamento (CE) n. 1083/2006, art. 80
eventuale riferimento ad "erogazione in tempi brevi dell'assegno di studio e nella sua integrità"
La Corte territoriale ha ritenuto che l'obbligo comunitario di erogare la borsa "integralmente" non implichi automaticamente un'esenzione dalle imposte nazionali: non costituisce di per sé una norma che sottragga l'assegno all'IRPEF senza una disciplina nazionale di recepimento o applicazione diretta a tal fine
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 24
l'articolo impone al sostituto d'imposta l'obbligo di operare le ritenute d'acconto sul reddito corrisposto
Il giudice ha applicato l'obbligo di ritenuta previsto dalla normativa fiscale nazionale, ritenendo che nulla disponga per esentare le borse come quella contestata
norma che assimila talune indennità e assegni a redditi di lavoro dipendente
La borsa è stata trattata alla stregua di reddito assimilato al lavoro dipendente e quindi assoggettata a tassazione IRPEF secondo la normativa interna
Prospetto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (M.E.F.)
elenco delle tipologie di borse esenti dall'imposizione fiscale nello Stato Italiano
L'assenza della borsa "Master end Back" nell'elenco è stata utilizzata come indicazione che lo Stato non considera quella tipologia esente; la Corte ne trae supporto interpretativo (argomentazione di tipo 'lex dixit quam voluit')
Giurisprudenza e Corte di Giustizia UE (richiami generici)
riferimenti a precedenti della Corte di Giustizia che hanno riconosciuto esenzioni per certe borse
La giurisprudenza comunitaria può riconoscere l'esenzione per il beneficiario effettivo, ma la Corte nazionale ha ritenuto che, per l'effetto fiscale invocato dal ricorrente, mancasse la corrispondente norma nazionale che determinasse l'efficacia diretta dell'esenzione
Massime di principio
- Una disposizione UE che prescrive l'erogazione "integrale" di fondi non equivale automaticamente a un'esenzione fiscale interna: per sottrarre a tassazione un reddito occorre una norma nazionale che renda il pagamento non imponibile o la riconduca a una categoria esente
- Il sostituto d'imposta deve applicare la normativa fiscale nazionale (es. obbligo di ritenuta ex d.P.R. 600/1973) salvo che non sussista una norma nazionale o un'interpretazione vincolante che imponga la non applicazione: il contribuente deve provare il fondamento giuridico dell'esenzione
- In assenza di una norma nazionale che preveda l'esenzione o la non imponibilità, non è possibile ottenere automaticamente un'esenzione proporzionale su parti della borsa finanziate da fondi UE; l'eventuale ripartizione (es. 40% UE / 60% locale) non modifica l'obbligo del sostituto a tassare se la legge interna non disciplina la materia
- Per contestare legittimamente le ritenute operate, è utile dimostrare un conflitto diretto e insuperabile tra normativa nazionale e obbligo comunitario (o l'esistenza di una norma UE dotata di efficacia diretta che disponga l'esenzione). In mancanza di ciò, prevale l'applicazione della legge fiscale interna
- Strumenti pratici in situazioni analoghe: (a) verificare se la tipologia di borsa è espressamente elencata tra le esenzioni nazionali o in provvedimenti del M.E.F.; (b) chiedere, prima dell'erogazione, un parere all'Amministrazione erogante o all'Agenzia delle Entrate; (c) tentare il rimborso amministrativo solo se si dispone di una chiara base normativa che giustifichi l'esenzione; (d) promuovere iniziative legislative o richieste di chiarimenti normativi per ottenere un regime fiscale diverso
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 11 apr 2022Sentenza del 11/04/2022 n. 14 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 11 apr 2022Sentenza del 11/04/2022 n. 470 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 11 apr 2022Sentenza del 11/04/2022 n. 959 - Comm. Trib. Prov. Messina
- Sentenza · 11 apr 2022Sentenza del 11/04/2022 n. 1228 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 11 apr 2022Sentenza del 11/04/2022 n. 1233 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 11 apr 2022Sentenza del 11/04/2022 n. 1683 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →