Sentenza del 11/04/2022 n. 470 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della sentenza di primo grado che aveva ordinato il rimborso all'impresa di somme relative a crediti IVA (annualità 2006-2010) e del costo delle fideiussioni prestate per ottenere il rimborso "accelerato". L'Amministrazione deduceva violazione di norme processuali per motivazione insufficiente e contestava l'applicabilità dell'art. 8, co.4, L. n. 212/2000 ai rimborsi per procedure accelerate, sostenendo che le fideiussioni erano state prestate volontariamente e non per effetto di atti impositivi infondati; inoltre, sosteneva la tardività della domanda di rimborso invocando l'art. 21, co.2, D.Lgs. 546/1992 (termine biennale).
La decisione
L'appello è stato rigettato. La Commissione ha ritenuto applicabile l'art. 8, co.4, della L. 27 luglio 2000, n. 212 anche ai casi di rimborso IVA "accelerato" e ha escluso l'operatività del termine biennale di cui all'art. 21, co.2, D.Lgs. 546/1992 per tali richieste, riconoscendo invece il regime prescrizionale più ampio (richiamata la prescrizione decennale). La decisione aderisce alla Cass. ord. n. 5508/2020 e alla giurisprudenza di legittimità sulle differenze qualitative tra polizza fideiussoria e obbligazione tributaria. Le spese di entrambi i gradi sono compensate.
Norme richiamate
art. 8, co. 4, Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
Riconosciuta applicabilità anche ai costi delle fideiussioni prestate per rimborsi IVA "accelerati": obbligo dell'Amministrazione di rimborsare il costo delle garanzie quando il diritto al rimborso sia definitivamente accertato.
art. 21, co. 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il termine biennale di decadenza previsto non è applicabile alle domande di rimborso riguardanti i crediti IVA e i costi delle fideiussioni correlate; la norma si riferisce alle restituzioni di tributi e sanzioni disciplinate dall'art. 19 del decreto.
art. 19, co. 1, lett. g), D.Lgs. n. 546/1992
Distinzione tra le diverse fattispecie di restituzione previste dal decreto: le ipotesi contemplate dall'art. 19 non ricomprendono i rimborsi dei costi delle fideiussioni per crediti IVA, cui quindi non si applica il termine biennale di cui all'art. 21.
art. 57, DPR 633/1972
Richiamato in relazione al termine di accertamento: il definitivo accertamento può derivare anche dalla scadenza del termine di cui a questo articolo.
art. 2946 c.c. (prescrizione)
Riconosciuto il termine prescrizionale decennale per l'azione di rimborso dei crediti IVA annotati in dichiarazione, in alternativa alla decadenza biennale.
Cass. ord. n. 5508/2020 (giurisprudenza)
Conferma che l'art. 8, co.4, L. n. 212/2000 si applica ai rimborsi per fideiussioni richieste per ottenere rimborsi IVA "accelerati" e che il termine biennale dell'art. 21, co.2, D.Lgs. 546/1992 non opera in tali casi.
Cass. SS.UU. sent. nn. 18520-18522/2019 (giurisprudenza)
Affermata la diversità qualitativa fra polizza fideiussoria e obbligazione tributaria principale: la garanzia è autonoma e di natura indennitaria, escludendo la sua natura meramente accessoria al rapporto d'imposta.
Massime di principio
- I costi delle fideiussioni prestate per ottenere rimborsi IVA "accelerati" possono essere rimborsati in base all'art. 8, co.4, L. n. 212/2000 una volta che il diritto al rimborso sia definitivamente accertato, anche se la fideiussione è stata prestata prima di un accertamento che poi si rivela infondato.
- La presentazione del credito in dichiarazione annuale IVA costituisce l'elemento costitutivo del diritto al rimborso; la successiva richiesta formale di rimborso è adempimento procedurale per l'esigibilità, perciò le azioni per il rimborso seguono il regime prescrizionale (decennale) e non il termine biennale di decadenza dell'art. 21, co.2, D.Lgs. 546/1992.
- L'assenza di un regolamento attuativo non impedisce l'applicazione diretta dell'art. 8 dello Statuto del contribuente se la norma è chiara nel contenuto e compatibile con il diritto dell'Unione Europea.
- La garanzia fideiussoria ha natura autonoma e indennitaria rispetto all'obbligazione tributaria: non può essere trattata automaticamente come mero accessorio dell'imposta, e perciò i rimedi e termini processuali possono essere diversi.
- Per questioni giuridiche caratterizzate da pronunce contrastanti o recente evoluzione giurisprudenziale, è probabile che il giudice possa compensare le spese di lite; in casi simili valutare l'orientamento delle sezioni tributarie della Cassazione e l'impatto del diritto UE.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 11 apr 2022Sentenza del 11/04/2022 n. 14 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 11 apr 2022Sentenza del 11/04/2022 n. 273 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 11 apr 2022Sentenza del 11/04/2022 n. 959 - Comm. Trib. Prov. Messina
- Sentenza · 11 apr 2022Sentenza del 11/04/2022 n. 1228 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 11 apr 2022Sentenza del 11/04/2022 n. 1233 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 11 apr 2022Sentenza del 11/04/2022 n. 1683 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →