Cassazione Civile, Ordinanza n. 34693/2025 del 29/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento emessa per ICI relativa a più annualità, contestata dal contribuente per infondatezza della pretesa, omessa notifica degli atti presupposti e maturazione di prescrizione e decadenza. In primo grado il ricorso era stato accolto e l’atto annullato; il giudice aveva però compensato le spese. Il contribuente aveva allora impugnato solo la statuizione sulle spese, ma il giudice di appello aveva rigettato l’impugnazione: pur riconoscendo un’omessa pronuncia, aveva ritenuto corretta la compensazione perché il contribuente non aveva provato il pagamento del tributo, e aveva inoltre omesso di liquidare le spese del grado. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto, con due motivi sostanzialmente sovrapponibili, violazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 92 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., sostenendo che la compensazione era illegittima in assenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni specificamente motivate, e che, essendo egli risultato vittorioso nel giudizio di merito, il giudice di appello avrebbe dovuto liquidare le spese del grado a suo favore.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto errata la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui aveva confermato la compensazione delle spese sulla base del mancato pagamento del tributo, circostanza reputata non pertinente rispetto al fatto che l’amministrazione era risultata soccombente sulla pretesa tributaria. Ha inoltre censurato la scelta della Corte di merito di non liquidare le spese del grado di appello per il solo fatto che l’appellata non avesse svolto difese, osservando che il regolamento delle spese va effettuato in base all’esito complessivo della lite e che la parte totalmente vittoriosa non può essere gravata, neppure in minima parte, delle spese. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario la compensazione delle spese è ammessa, oltre che in caso di soccombenza reciproca, solo per gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere espressamente enunciate nella decisione.
La compensazione delle spese richiede presupposti rigorosi e una motivazione non illogica né erronea; in difetto, la statuizione è censurabile in cassazione.
È il parametro formale dei motivi accolti, per violazione di legge sulla regolazione delle spese processuali.
art. 24 Cost.
Richiamato come fondamento della corretta regolazione delle spese nel rispetto del diritto di difesa e di tutela giudiziale.
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro costituzionale della motivazione e della ragionevolezza della decisione sulle spese.
Massime di principio
- Nel processo tributario la compensazione delle spese può essere disposta solo in presenza di soccombenza reciproca oppure di gravi ed eccezionali ragioni specificamente motivate e riferite a circostanze concrete della controversia.
- Non è legittima la compensazione delle spese fondata su ragioni estranee all’esito della lite, come la mancata prova del pagamento del tributo, se l’ente impositore o il riscossore è stato comunque soccombente sulla pretesa.
- Quando il giudice di appello riforma, anche solo in parte, la decisione di primo grado, deve procedere a un nuovo regolamento delle spese secondo un criterio unitario e globale, avuto riguardo all’esito complessivo della lite.
- La parte totalmente vittoriosa non può essere gravata delle spese processuali, neppure in minima parte; l’assenza di difese della controparte non giustifica di per sé la mancata liquidazione delle spese a favore del vincitore.
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